Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1237 | Data di udienza: 6 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi ex L. n. 122/1989 – Base di calcolo – Computo della volumetria utile – Scale e androni – Vanno esclusi – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2016
Numero: 1237
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
Presidente: Gaudieri
Estensore: Zonno


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi ex L. n. 122/1989 – Base di calcolo – Computo della volumetria utile – Scale e androni – Vanno esclusi – Ragioni.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 26 ottobre 2016, n. 1237


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi ex L. n. 122/1989 – Base di calcolo – Computo della volumetria utile – Scale e androni – Vanno esclusi – Ragioni.

Dal computo della volumetria utile su cui computare le superfici da destinare a parcheggi ex l. n. 122/89 vanno esclusi androni e scale, sicchè rileva solo quella netta destinata ad alloggi e/o uffici e/o negozi. Depone in tal senso la ratio della normativa di settore introdotta dalla citata legge (coerente anche con le recenti novelle che hanno consentito il libero trasferimento del parcheggio disgiunto dalla unità immobiliare cui accedono, purchè venga mantenuta la contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, v. dall’articolo 10 del D.L. n. 5/2012), funzionale ad incrementare i parcheggi pertinenziali delle nuove costruzioni, al fine di rendere sgombre le sedi stradali, garantendo la presenza di spazi al servizio delle unità immobiliari. Il testo di legge contiene inoltre un riferimento letterale alle singole unità immobiliari, mentre le cubature destinate ad uso comune (quali androni e scale) non comportano un carico urbanistico – essendo questo concentrato solo nella cubatura effettivamente utilizzata a fini abitativi o commerciali o di uffici.


Pres. Gaudieri, Est. Zonno – E. s.r.l. (avv.ti Profeta e Rucireta) c. Comune di Bari (avv. Farnelli)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 26 ottobre 2016, n. 1237

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 26 ottobre 2016, n. 1237

Pubblicato il 26/10/2016

N. 01237/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2014, proposto da:
Edil Team S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Profeta C.F. PRFSVR65H02A662Q, Carmine Rucireta C.F. RCRCMN77D27G786R, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n.25;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Augusto Farnelli C.F. FRNGST70B26A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n.26;

per l’accertamento, previa adozione di misure cautelari,

dell’ inesistenza dell’obbligo a corrispondere il contributo per il rilascio del permesso di costruire in ordine ai parcheggi di cui alla l. n. 122/89 e agli ulteriori parcheggi (cd. autorimesse) di cui agli artt.22 e 56 n.t.a. del PRG di Bari, così come viceversa quantificate per effetto del PDC n.175/2007 rilasciato il 14.10.2010,

nonché per l’annullamento, ove occorra,

della nota del Dirigente della Ripartizione Edilizia ed Urbanistica del Comune di Bari prot. n. 231013 addì 13.10.2013

e per la condanna

del Comune di Bari al risarcimento dei danni derivanti dall’omesso svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia del versamento del contributo per il rilascio del PDC n.175/2007, con particolare riferimento al pagamento del relativo premio a far data dalla richiesto di svincolo fino alla decisione di merito del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e soggiace a declaratoria di reiezione, nei sensi di cui in motivazione.

2.- Allega in fatto la società ricorrente di aver ottenuto, in data 14.10. 2010, il p.d.c. relativo all’istanza n. 175/2007.

Il relativo contributo di costruzione è stato quantificato dal Comune, in quella sede, in misura pari ad euro 614.186,89.

Sostiene – questa in estrema sintesi la pretesa della ricorrente- che il Comune ne ha erroneamente computato l’ammontare, da essa quantificato, in base ai suoi calcoli, invece, in euro 404.492,55.

Deduce che, avendo già versato, con diverse rate, il contributo come da essa ricalcolato, dovrebbe procedersi a svincolo della polizza fideiussoria, nulla essendo più dovuto al Comune di Bari.

2.1.- Sostiene, in particolare, la società ricorrente che il Comune avrebbe erroneamente computato il contributo di costruzione in relazione ai parcheggi pertinenziali di cui alla l. n. 122/89, nonché alle autorimesse prescritte dal PRG (art. 22 e 56 NTA) (così testualmente in ricorso, v. pag. 4 atto introduttivo del giudizio). Diversamente, a suo dire, tali opere risulterebbero esenti in base agli arresti giurisprudenziali richiamati in ricorso.

2.2.- Reclama, con l’atto introduttivo del giudizio,

– l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo a corrispondere il contributo per il rilascio del permesso di costruire in ordine ai parcheggi di cui alla l. n. 122/89 e agli ulteriori parcheggi (cd. autorimesse) di cui agli artt.22 e 56 n.t.a. del PRG di Bari, così come viceversa quantificato per effetto del PDC n.175/2007, rilasciato il 14.10.2010;

– l’annullamento, ove occorra, della nota del Dirigente della Ripartizione Edilizia ed Urbanistica del Comune di Bari prot. n. 231013 del 13.10.2013 che ha negato lo svincolo della polizza, residuando gli ulteriori pagamenti della III rata per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;

– la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni derivanti dall’omesso svincolo della polizza fideiussoria.

3.- Il Comune di Bari si è costituito contestando la pretesa, rilevando che i parcheggi destinati all’uso pubblico disciplinati ex artt. 22 e 56 N.T.A. del P.R.G. non ricadono nella medesima fattispecie di quelli pertinenziali, né rientrano espressamente in alcuna norma che, in virtù della loro natura e qualifica, ne regola l’esenzione dal contributo in esame e contestando la riconduzione della questione all’esame a quelli di cui alle pronunce (Tar Bari, Sez. III, n. 1284/2011 e n. 614/2013, nonché Cons. St. Sez. IV, n. 6154/2011) richiamate dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa.

4.- Disposta istruttoria con ordinanza n.688/2015, è stato acquisito:

-l’atto pubblico (rectius gli atti pubblici datati 30.3.2010 e 8.3.2013) di costituzione del vincolo di destinazione (così testualmente nell’atto notarile che non costituisce un vincolo pertinenziale, ma solo di destinazione) a parcheggio ex l. n. 122/89; ad autorimessa ex art. 39 NTA; nonché a parcheggio per terziario e, quindi, con destinazione a standards, ai sensi del predetto art. 39 NTA;

-il computo delle superfici complessivamente destinate a parcheggio, nonché di quelle obbligatorie.

4.a.- In particolare, con nota del 15.10.2015, l’Amministrazione civica ha precisato che:

– sono stati destinati a parcheggio ex l. n. 122/89 mq 1.314,36, a fronte dei mq 1096,00 imposti obbligatoriamente dalla suddetta normativa (art. 41 sexties l.n. 1150/42). La cubatura di riferimento, per la quale calcolare 1 mq/ 10 mc non è quella indicata dalla parte, ma va computata al netto delle parti destinate ad androni e scale, come indicato dalla circolare del ministero dei LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967 che prevede espressamente che “la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi”. L’importo per gli oneri connessi alla suddetta superficie obbligatoriamente destinata a parcheggio (mq 1096,00) è pari ad euro 42.434,00;

– sono stati destinati a parcheggio da NTA per terziario – art. 39 NTA, mq 316,14, a fronte dei mq 649,00 imposti obbligatoriamente dalla suddetta normativa. L’importo per gli oneri connessi alla suddetta superficie obbligatoriamente destinata a parcheggio (mq 649,00) è pari ad euro 26.731,00;

– sono stati destinati ad autorimesse da NTA- artt. 22 e 39 – mq 1.131,85, a fronte dei mq 225,00 imposti obbligatoriamente dalla suddetta normativa. L’importo per gli oneri connessi alla suddetta superficie obbligatoriamente destinata a parcheggio (mq 225,00) è pari ad euro 8.711,00;

4.b.- In replica ai suddetti esiti istruttori ed in vista della udienza di discussione (già in precedenza rinviata in attesa della decisione di appello sul ricorso dinanzi al CdS n.4768/2013), in data 4.11.2015 e 15.9.2016, la società ricorrente ha depositato note difensive, con le quali ha contestato gli assunti comunali, sostenendo che:

– nel calcolare la superficie da reperire obbligatoriamente ex l. 122/89 (1 mq/10 mq), il Comune erroneamente avrebbe escluso dalla base di calcolo la volumetria destinata ad androni e scale (così prendendo a base di calcolo la sola volumetria netta determinata dagli alloggi/ negozi / uffici), posto che la stessa P.A., da decenni, adotta una prassi più rigorosa di quella imposta dalla circolare richiamata, richiedendo che le aree a parcheggio vengano rapportate alla volumetria complessiva, così onerando l’amministrato a reperire aree superiori a quelle derivanti dall’applicazione della circolare;

-corretto è il calcolo delle superfici da destinarsi ad autorimesse da NTA- artt. 22 e 39 , pari a mq 225,00 ;

-erroneo è il calcolo delle superfici da destinare a parcheggio da NTA per terziario – art. 39 NTA, pari mq 649,00, laddove la ricorrente ne avrebbe destinate, in concreto, una metratura pari a mq 1.131,00. Richiama, in particolare, le prescrizioni di cui all’art. 5 D.M. 1444/68, cui l’art. 39 NTA rinvia, per il reperimento degli standard, ricordando che esso dispone il reperimento di superfici a standard in misura di 80 mq/ 100 mq di superficie lorda, di cui, almeno la metà deve essere destinata a parcheggio. Senonché, nel caso di specie, la percentuale determinata in seno al PdL approvato e convenzionato è stata dell’85%, sicchè essa andrebbe ritenuta esente in tale misura integrale.

5.- All’udienza del 6.10.2016, falliti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia (più volte preannunciati dalle parti in vista ed in attesa della decisione sul ricorso dinanzi al CdS n.4768/2013, definito, infine, con sentenza n. 1017/2016 pubblicata il 14.3.2016), la causa è stata trattenuta in decisione.

6.- Il ricorso non è fondato.

6.1.- Il thema decidendum della controversia si è compiutamente delineato solo all’esito del deposito delle note difensive del 4.11.2015 e 15.9.2016, nonché della discussione orale in pubblica udienza del 6.10.2016.

Le parti dibattono, in buona sostanza, in ordine a due aspetti:

a) il criterio di calcolo della cubatura utile su cui computare le superfici da destinare a parcheggi ex l. n. 122/89, ed in particolare se gli ambienti destinati ad androne e scale concorrano a formare la base di calcolo;

b) quale sia il criterio di calcolo della superficie da destinarsi obbligatoriamente a parcheggi e autorimesse necessari in base alle NTA, ed in particolare se questa vada individuata nella superficie minima (ex art. 39 NTA che dispone “gli spazi, nella misura precisata di 80 mq x 100 mq di superficie lorda di pavimento, devono destinarsi per il 15% a verde condominiale e almeno per il 50% a parcheggi”) ovvero in quella prevista nel PdL che l’ha indicata in misura dell’85% invece del 50%.

6.2.- La soluzione delle questioni controverse ridonda sul calcolo delle superfici esenti dal contributo di costruzione, in quanto è sostanzialmente pacifico, per le parti che, sia ai parcheggi obbligatori ex l. n. 122/89, sia a quelli obbligatori in base alle disposizioni urbanistiche – che non siano, dunque, frutto di libera scelta imprenditoriale del costruttore- risulti applicabile la reclamata esenzione.

6.3.- La doverosità dell’esenzione nei suddetti termini, peraltro, è stata affermata dalla sentenza del Giudice di Appello n. 1017/2016 che ha approfonditamente affrontato il tema.

6.4.- Giova chiarire che la circostanza (evidenziata dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione orale, sebbene non documentata) che la sentenza è stata oggetto di ricorso per revocazione risulta del tutto irrilevante, non essendo intervenuta la definizione del predetto gravame.

In realtà, sulla soluzione delle questioni controverse la sentenza appena citata influisce marginalmente, atteso che essa ha affermato il principio di diritto sopra enunciato, senza affrontare le tematiche oggetto di specifica contestazione in questa sede.

6.6.- Tanto premesso, la prima delle questioni da esaminare va risolta escludendo dal computo della volumetria utile come base di calcolo ex l. n. 122/89 androni e scale, sicchè rileva solo quella netta destinata ad alloggi e/o uffici e/o negozi.

Depone in tal senso la ratio della normativa di settore introdotta dalla citata legge (coerente anche con le recenti novelle che hanno consentito il libero trasferimento del parcheggio disgiunto dalla unità immobiliare cui accedono, purchè venga mantenuta la contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, v. dall’articolo 10 del D.L. n. 5/2012,.), funzionale ad incrementare i parcheggi pertinenziali delle nuove costruzioni, al fine di rendere sgombre le sedi stradali, garantendo la presenza di spazi al servizio delle unità immobiliari.

Il riferimento letterale, nel testo di legge, alle singole unità immobiliari e la considerazione che le cubature destinate ad uso comune (quali androni e scale) non comportano un carico urbanistico –essendo questo concentrato solo nella cubatura effettivamente utilizzata a fini abitativi o commerciali o di uffici – induce a ritenere che corretta sia l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione comunale.

La circostanza, poi, che la stessa Amministrazione possa seguire una prassi interpretativa diversa allorquando proceda a individuare la cubatura utile in sede di approvazione delle istanze di PDC, non rileva ai fini che interessano nella presente controversia. Infatti, fermo restando che è corretto il criterio di computo indicato in questa sede, l’eventuale erroneità in cui sia eventualmente incorsa l’Amministrazione in passato, non può incidere sull’esatto parametro da seguire, determinando, al contrario, la necessità di essere resa corretta per il futuro.

6.7.- Deve, quindi, affermarsi che l’esonero spetta solo per i parcheggi ex art. 41 sexties cit., nei limiti quantitativi della dotazione obbligatoria (1 mq/10 mc) da calcolarsi al netto di androni e scale, ovverosia mq 1.096,00.

Pertanto, non dovuto è l’ammontare degli oneri pari ad euro 42.434,00 (non ancora versati dalla ricorrente).

6.8.- Anche per quanto riguarda la destinazione dell’85% delle superfici a standard (invece del necessario 50%), la tesi di parte ricorrente non può essere seguita.

La società Edilteam S.r.L. sostiene che l’approvazione ed il convenzionamento del PdL con previsione di tale percentuale invece di quella minima, varrebbe a rendere la suddetta dotazione obbligatoria.

Depone in senso contrario la considerazione che non emerge dagli esiti istruttori alcun elemento che induca a ritenere che la percentuale realizzata sia stata frutto di una prescrizione dell’Amministrazione invece che di libera scelta imprenditoriale.

6.9.- Vanno, dunque, considerate esenti solo le dotazioni minime obbligatorie pari a mq 649,00 + 225,00, che determinano l’ammontare degli oneri non dovuti per euro 26.731,00+ 8.711,00.

La domanda di accertamento proposta da parte ricorrente, pertanto, non è fondata. Analoga sorte meritano le domande accessorie.

7.- Quanto alla richiesta di svincolo, deve osservarsi che, non avendo la ricorrente ancora completato il pagamento di quanto dovuto (anche al netto del contributo non dovuto nella misura accertata in questa sede), non può accedersi alla sua richiesta.

8.- Quanto alla domanda risarcitoria, essa non può trovare accoglimento in quanto presupporrebbe che sia dovuto lo svincolo della polizza fideiussoria, diversamente da quanto appena deciso.

9.- Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario

L’ESTENSORE
Desirèe Zonno
        
IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

 

IL SEGRETARIO
 

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