* DIRITTO URBANSITICO – Procedimento di condono – Pendenza – Interventi consentiti sul manufatto – Demolizione e ricostruzione – Possibilità – Limiti e condizioni – Normativa sul risparmio energetico – Deroghe consentite ex art. 11 d.lgs. n. 115/2008 – Necessario espresso riconoscimento da parte dell’ente comunale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2012
Numero: 2004
Data di udienza: 18 Ottobre 2012
Presidente: Adamo
Estensore: Petrucciani
Premassima
* DIRITTO URBANSITICO – Procedimento di condono – Pendenza – Interventi consentiti sul manufatto – Demolizione e ricostruzione – Possibilità – Limiti e condizioni – Normativa sul risparmio energetico – Deroghe consentite ex art. 11 d.lgs. n. 115/2008 – Necessario espresso riconoscimento da parte dell’ente comunale.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 28 novembre 2012, n. 2004
DIRITTO URBANSITICO – Procedimento di condono – Pendenza – Interventi consentiti sul manufatto – Demolizione e ricostruzione – Possibilità – Limiti e condizioni.
In pendenza di procedimento di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione; tali interventi, quindi, di regola, non possono spingersi sino alla demolizione e ricostruzione (né totale né parziale), salvo che essi risultino in qualche modo indispensabili ma, in tal caso, l’interessato dovrà necessariamente interloquire preventivamente con l’amministrazione al fine di consentire a quest’ultima di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità e accertare che la successiva ricostruzione sia effettivamente fedele al manufatto abusivo preesistente (T.A.R. Napoli, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2000, T.A.R. Liguria, sez. I, 17 febbraio 2010, n. 603;Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6550).
Pres. Adamo, Est. Petrucciani – V.R. (avv. Valla) c. Comune di Giovinazzo (avv. Pappalepore)
DIRITTO URBANISTICO – Normativa sul risparmio energetico – Deroghe consentite ex art. 11 d.lgs. n. 115/2008 – Necessario espresso riconoscimento da parte dell’ente comunale.
Le deroghe previste dalla normativa sul risparmio energetico in edilizia per la realizzazione di edifici di nuova costruzione (art. 11, d.lg. 30 maggio 2008, n. 115) non possono essere considerate in maniera autonoma da parte dei proprietari e dei committenti l’opera edilizia, ma necessitano di espresso riconoscimento da parte dell’ente comunale attraverso le procedure autorizzatorie disciplinate dalla legge (Cassazione penale, sez. III, 26 gennaio 2011, n. 28048).
Pres. Adamo, Est. Petrucciani – V.R. (avv. Valla) c. Comune di Giovinazzo (avv. Pappalepore)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 28 novembre 2012, n. 2004SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 28 novembre 2012, n. 2004
N. 02004/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Veneranda Rapio, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36;
contro
Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;
per l’annullamento
del provvedimento del Responsabile del 3° Settore urbanistica e ambiente prot. n. 28174 del 10.11.2009 (notificato il successivo 24 novembre), che ha annullato d’ufficio gli atti del procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di condono e della domanda di compatibilità paesaggistica presentate dalla ricorrente per la sanatoria di un manufatto realizzato senza il permesso di costruire;
dell’ordinanza del Responsabile del 3° Settore urbanistica e ambiente n. 215 del 20.11.2009 (notificata il 24 novembre successivo) di ingiunzione alla demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le note di comunicazione dei predetti provvedimenti del 19-20.11.2009 e le ordinanze n. 21/06 e n. 52/09 di sospensione dei lavori;
con l’atto di motivi aggiunti depositato il 3 agosto 2011 si chiede l’annullamento:
oltre ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, dei seguenti ulteriori atti:
verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione del 19.5.2011;
nota del Dirigente del Settore gestione del territorio del Comune di Giovinazzo del 19.5.2011 prot. n. 11992, di comunicazione del verbale di inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso;
nota del Dirigente del Settore gestione del territorio del Comune di Giovinazzo prot. n. 15492 del 27.6.2011;
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla e Michaela de Stasio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe Veneranda Rapio ha impugnato il provvedimento che ha annullato d’ufficio gli atti del procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di condono e della domanda di compatibilità paesaggistica presentate dalla ricorrente per la sanatoria di un manufatto realizzato senza il permesso di costruire sul suolo di sua proprietà, nonché la successiva ingiunzione di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente ha esposto di avere realizzato nel 2002, in assenza di permesso di costruire, un immobile di circa 56 mq, di altezza di m. 3, sul suolo di sua proprietà sito in Giovinazzo, all’interno del complesso turistico-residenziale “La scogliera”; con dichiarazione di interesse alla sanatoria presentata il 26 gennaio 2004 e successiva domanda del 30 marzo 2004 aveva richiesto il condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 269/2003; inoltre, poiché l’immobile è situato nella fascia vincolata adiacente al demanio marittimo, aveva richiesto al Comune, quale autorità preposta alla gestione del vincolo, l’accertamento di compatibilità paesaggistica a norma della L. 308/2004, sul quale la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole.
Nelle more del procedimento a causa della vicinanza al mare e della precarietà dei materiali della costruzione si erano resi necessari dei lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione del solaio in lamiera con un solaio in legno lamellare, nel rinforzo dei muri perimetrali e nella collocazione di una pensilina aperta su tre lati nella parte anteriore dell’immobile; erano state comunque mantenute inalterate la volumetria e la superficie dell’edificio.
Nel corso di tali lavori la Guardia di Finanza aveva contestato l’abusività delle opere, sequestrando il fabbricato con verbale dell’11 febbraio 2006; la ricorrente, con memoria del 12 aprile 2006, aveva dichiarato di essere disposta al ripristino dell’immobile, con eliminazione della tettoia, ovvero a pagare la sanzione pecuniaria per l’omessa presentazione della d.i.a., ma il Comune, ritenendo che nella fattispecie si era proceduto alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, con il provvedimento del 24 febbraio 2009 aveva disposto il rinnovo dell’istruttoria sulle domande di condono presentate dalla ricorrente e, al termine dell’istruttoria, con il provvedimento del 10 novembre 2009, aveva annullato gli atti del procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e dichiarato improcedibili sia la domanda di condono che quella di compatibilità paesaggistica, ingiungendo poi la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi con l’ordinanza del 20 novembre 2009.
A sostegno del ricorso sono state articolate, in unico motivo, le censure di eccesso di potere (sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria), ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 3 e dell’art. 37 d.p.r. 380/2001.
Presupposto dei provvedimenti impugnati era l’assunto secondo cui la ricorrente avrebbe demolito e poi ricostruito ex novo l’immobile, mentre, secondo la tesi della deducente, era stato sostituito il solaio, erano stati rinforzati i muri perimetrali e demoliti i tramezzi interni, mediante opere tutte riconducibili alla manutenzione straordinaria, senza modifiche di volume e superficie, ad eccezione della tettoia che la ricorrente si era dichiarata disposta ad eliminare; la diversa misura totale riscontrata dalla Guardia di Finanza (mq. 59,92 anziché 55,70 come indicato nella domanda di condono) scaturiva dal maggiore spessore della murature, non computabile ex art. 11 della L.R. 13/2008. Il rinvenimento di tufi ammassati sull’area adiacente era dovuto alla demolizione dei tramezzi interni.
Le opere eseguite, quindi, non potevano comportare l’improcedibilità della domanda di condono, conseguente solo a lavori di rilevante entità e idonei ad assorbire o sostituire la struttura originaria, mentre nel caso di specie la ricorrente aveva eseguito lavori soggetti a d.i.a., la cui omissione dà luogo soltanto ad una sanzione pecuniaria.
Si è costituito il Comune di Giovinazzo eccependo la tardività dell’impugnazione delle ordinanze nn. 21/2006 e 52/2009 e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con i motivi aggiunti depositati il 3 agosto 2011 la ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione del 19 maggio 2011 e della nota del Dirigente del Settore gestione del territorio del Comune di Giovinazzo del 19 maggio 2011 prot. n. 11992, di comunicazione del verbale di inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso.
Nel verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione si assumeva che l’immobile abusivo sarebbe identificato catastalmente con la p.lla 705 (già 297) del foglio 10; con la nota del 19 maggio 20011 il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale aveva rimarcato che la confisca avrebbe avuto ad oggetto l’area di sedime dell’immobile abusivo “nonché la superficie pertinenziale estesa per l’intera consistenza immobiliare della particella 705”.
Avverso tali atti la ricorrente ha formulato la censura autonoma di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento, violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, in quanto l’immobile abusivo non coincide con l’intera particella 705 ma con la particella 705 sub 1, mentre la particella 705 identifica il suolo di mq 985.
Nell’ordinanza di demolizione era stata preannunciata, per il caso di inottemperanza, l’acquisizione dell’area pertinenziale dell’immobile abusivo nel limite di mq 490, con statuizione conforme al disposto dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001, che fissa il limite dell’acquisizione in dieci volte la complessiva superficie utile abusiva; negli atti impugnati con i motivi aggiunti, invece, veniva disposta l’acquisizione dell’intera particella 705, di mq 985.
Le altre doglianze riguardano l’invalidità derivata dalla illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale.
Con ordinanza del giorno 8 settembre 2011 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione delle ordinanze di sospensione dei lavori nn. 21/2006 e 52/2009, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso gli atti conseguenti.
L’eccezione deve essere disattesa, in quanto il provvedimento di annullamento degli atti per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, la declaratoria di improcedibilità della domanda di condono e l’ingiunzione di demolizione assumono rilevanza lesiva autonoma e sono dunque autonomamente impugnabili, a prescindere dall’impugnazione dei provvedimenti di sospensione dei lavori che, peraltro, hanno comunque esaurito i loro effetti allo spirare del termine previsto dalla legge; la contestazione di tali provvedimenti, pertanto, rientra nelle facoltà della ricorrente e non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso avverso i successivi atti.
Nel merito il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato.
La ricorrente, infatti, ha contestato i provvedimenti impugnati deducendo di non avere operato una demolizione e ricostruzione ex novo dell’immobile, ma di avere eseguito unicamente opere rientranti nella tipologia della manutenzione straordinaria, sostituendo il solaio e rinforzando i muri perimetrali, senza effettuare modifiche al volume e alla superficie, ad eccezione della tettoia che si era dichiarata disposta ad eliminare; la diversa misura totale riscontrata dalla Guardia di Finanza (mq. 59,92 anziché 55,70 come indicato nella domanda di condono) sarebbe scaturita dal maggiore spessore della murature, non computabile ex art. 11 della L.R. 13/2008, mentre i tufi ammassati sull’area adiacente provenivano dalla demolizione dei tramezzi interni.
Tale assunto, tuttavia, confligge con quanto risulta dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza dopo il sopralluogo del giorno 11 febbraio 2006: l’immobile infatti a tale data si presentava delle dimensioni esterne, al netto della tettoia, di m. 6,60 x 9,08 (anziché m 6,40 x 8,70 come riportato nell’istanza di condono) e risultava realizzato con una muratura portante spessa cm 30 in laterizi.
Non è quindi sostenibile, a fronte di tali dati, che la muratura sia stata soltanto consolidata e che l’aumento delle dimensioni sia ascrivibile al rinforzo dei muri perimetrali, in quanto non solo di tale rinforzo non è stata rinvenuta alcuna traccia, ma dall’esame delle mura è stata riscontrata la composizione delle stesse interamente in laterizi di cm 30 di spessore.
Da tali riscontri materiali deve quindi desumersi che l’edificio sia stato demolito e ricostruito nelle more del procedimento finalizzato all’ottenimento del condono.
In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio, pienamente condivisibile, secondo cui, in pendenza di procedimento di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione; tali interventi, quindi, di regola non possono spingersi sino alla demolizione e ricostruzione (né totale né parziale), salvo che essi risultino in qualche modo indispensabili ma, in tal caso, l’interessato dovrà necessariamente interloquire preventivamente con l’amministrazione al fine di consentire a quest’ultima di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo al fine di verificarne la condonabilità e di accertare che la successiva ricostruzione sia effettivamente fedele al manufatto abusivo preesistente (T.A.R. Napoli, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2000, T.A.R. Liguria, sez. I, 17 febbraio 2010, n. 603).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in una fattispecie analoga statuendo che, quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio: è quindi legittima l’archiviazione della domanda di condono relativa al primo fabbricato, essendo effettivamente venuta meno la stessa opera per cui si riferiva la richiesta (Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6550).
Nella fattispecie la demolizione e ricostruzione del manufatto per il quale era stato richiesto il condono è avvenuta abusivamente e con superficie e volume maggiori dell’edificio preesistente, di tal che l’intervento deve essere qualificato come nuova costruzione, le cui condizioni di condonabilità si desumono dalla disciplina dell’articolo 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il diniego costituiva quindi per il Comune di Giovinazzo un atto dovuto, dato che le opere ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico e nella fascia di rispetto adiacente al demanio marittimo; di conseguenza il condono era precluso dalla disciplina dell’articolo 32, comma 27, del citato d.l..
La ricorrente ha citato un precedente giurisprudenziale di questo Tribunale (TAR Puglia, Bari, II, 7 aprile 2003 n. 1630) che ha ritenuto ammissibile la demolizione e ricostruzione in pendenza del procedimento sull’istanza di condono; la sentenza citata, tuttavia, si riferisce ad ipotesi diversa da quella in esame, trattandosi di demolizione e ricostruzione con volume, sagoma e superfici immutate.
La situazione sottoposta all’attenzione del Collegio è affatto diversa, in quanto l’edificio è stato ricostruito con un ampliamento, seppure di modesta entità; inoltre nessun elemento è stato addotto dalla ricorrente per comprovare con certezza l’effettiva necessità delle opere a fronte dell’asserito ammaloramento delle strutture portanti del manufatto.
Anche l’applicazione della norma derogatoria di cui all’art. 11 della L.R. 13/2008, richiesta dalla ricorrente, è comunque subordinata ad una interlocuzione con l’amministrazione, dovendo essere accertato il rispetto delle condizioni previste dalla legge per il risparmio energetico: in tal senso la giurisprudenza ha affermato che “Le deroghe previste dalla normativa sul risparmio energetico in edilizia per la realizzazione di edifici di nuova costruzione (art. 11, d.lg. 30 maggio 2008, n. 115) non possono essere considerate in maniera autonoma da parte dei proprietari e dei committenti l’opera edilizia, ma necessitano di espresso riconoscimento da parte dell’ente comunale attraverso le procedure autorizzatorie disciplinate dalla legge” (Cassazione penale, sez. III, 26 gennaio 2011, n. 28048).
In conclusione il ricorso deve ritenersi infondato.
Risultano invece parzialmente fondati i motivi aggiunti, nella parte in cui lamentano che l’ordinanza di acquisizione al patrimonio pubblico è autonomamente viziata in quanto ha avuto ad oggetto l’intero terreno di proprietà e non l’area correttamente quantificata nell’ordinanza di demolizione nel limite di 10 volte l’area di sedime del manufatto abusivo, come previsto dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001.
Nel provvedimento del 19 maggio 2011, infatti, l’acquisizione gratuita è disposta con riferimento all’intera consistenza immobiliare della particella 705, di estensione di mq 985 e, quindi, superiore al limite posto dalla norma, che era stato invece correttamente quantificato nell’ordinanza di demolizione.
I motivi aggiunti vanno quindi accolti, con annullamento degli atti con gli stessi impugnati.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge;
accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)