Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Numero: 1260 | Data di udienza: 4 Luglio 2018

DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia – D.M. 10/09/2100 – Deliberazione G.R. Puglia n. 3029/2010 – Documentazione da presentare congiuntamente alle istanze di costruzione di impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili – Carenza della documentazione prescritta – Termine di trenta giorni – Inutile decorso – Decadenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2018
Numero: 1260
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: Scafuri
Estensore: Allegretta


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia – D.M. 10/09/2100 – Deliberazione G.R. Puglia n. 3029/2010 – Documentazione da presentare congiuntamente alle istanze di costruzione di impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili – Carenza della documentazione prescritta – Termine di trenta giorni – Inutile decorso – Decadenza.



Massima


TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 5 ottobre 2018, n. 1260


DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia – D.M. 10/09/2100 – Deliberazione G.R. Puglia n. 3029/2010 – Documentazione da presentare congiuntamente alle istanze di costruzione di impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili – Carenza della documentazione prescritta – Termine di trenta giorni – Inutile decorso – Decadenza.

Con D. M. del 10 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che disciplinano ed uniformano a livello ministeriale e, quindi, statale, il procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, indicando, tra l’altro, la documentazione da presentare congiuntamente alle istanze. La Regione Puglia ha provveduto ad adeguare la normativa regionale, prevedendo sul punto, all’art. n. 3.5 della deliberazione G. R. n. 3029/2010, che “Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Regione, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il proponente ha ulteriori 30 giorni per completare la documentazione, decorsi inutilmente i quali l’istanza si intende automaticamente decaduta”. La scadenza temporale per l’integrazione documentale, lungi dal costituire un aggravio procedimentale, si atteggia a mera manifestazione concreta dell’interesse, tanto della parte che dell’Ufficio, ad avere una tempistica quanto più possibile certa nella definizione delle scansioni procedimentali dell’attività autorizzatoria richiesta.

Pres. Scafuri, Est. Allegretta – G. a r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Regione Puglia (avv.ti Colelli e Torrente)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 5 ottobre 2018, n. 1260

SENTENZA


TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 5 ottobre 2018, n. 1260


Pubblicato il 05/10/2018

N. 01260/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2012, proposto da
Ge.Co. Power Rignano a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi D’Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23;


contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Maddalena Torrente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della nota prot. n. r_puglia/AOO_159/27/06/2012/0006236U del 27.06.2012, trasmesso a mezzo PEC, del Dirigente dell’Ufficio Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, avente ad oggetto il “procedimento di autorizzazione unica. Comunicazione di rigetto domanda per la pratica GX3P302 – Codice Domanda Originale E/26/2010, data richiesta 31.03.2010”;

– della presupposta deliberazione di G.R. Puglia n. 3029 del 30.12.2010 recante la “approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”, con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 3, “Avvio e svolgimento del procedimento unico”, punto 3.5;

– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione prot. n. 159/12/09/2011/0010796U del 12.09.2011 trasmesso dal Servizio Energia della Regione Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 10.10.2012 e depositato in Segreteria in data 22.10.2012, la società Ge.Co. Power Rignano a r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

La società ricorrente esponeva in fatto che in data 31.03.2010 aveva depositato presso i competenti Uffici della Regione Puglia istanza finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica regionale ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da ubicarsi nel Comune di Lucera – località “San Marcello-Lungo-Boragine-Masseria Vaccarella” – di potenza nominale prevista pari a 123 Mw, allegando a detta istanza la documentazione prevista dalla allora vigente deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007.

Con successiva deliberazione di G.R. n. 3029/2010, l’Amministrazione resistente provvedeva ad adeguare la disciplina regionale in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all’apparato normativo dettato con il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

L’art. 7 della disciplina regionale, mutuando l’art. 18.5 e 18.6 delle menzionate linee guida nazionali, dopo aver individuato i documenti da allegare all’istanza di Autorizzazione Unica, stabiliva che le disposizioni ivi contenute si applicassero, altresì, ai procedimenti in corso alla data del 1.1.2011 che non avessero ancora ottenuto la soluzione di connessione alla rete di trasmissione nazionale ed i prescritti pareri ambientali, specificando, inoltre, che per tali procedimenti i proponenti avrebbero dovuto integrare l’istanza, a pena d’improcedibilità, con la documentazione indicata al punto 2, entro la data del 1.4.2011, salvo proroga.

La società ricorrente, avendo in corso il procedimento autorizzatorio meglio indicato in oggetto – di per sé ricadente nella menzionata fattispecie – integrava la predetta domanda, adattandola alla sopravvenuta disciplina regionale.

In data 12.9.2011, l’Amministrazione, avendo riscontrato la mancanza di alcuni ulteriori documenti al fine di rendere completa l’istanza per come introdotta, richiedeva alla società ricorrente di integrare quanto precedentemente presentato, assegnando un termine di trenta giorni, a pena di decadenza, ex art. 3.5 deliberazione G. R. n. 3029/2010, nonché ex art. 14.11 D.M. del 10 settembre 2010.

In data 11.10.2011, la ricorrente provvedeva ad adempiere all’integrazione documentale richiesta, segnalando, inoltre, di aver erroneamente indicato di aver ottenuto l’esclusione dalla procedura di V.I.A., in quanto tale ultimo profilo era in attesa della sua definizione per il tramite di un giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Puglia.

Con nota del 27.6.2012, la Regione Puglia, con provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, rigettava l’istanza proposta dalla ricorrente per riscontrate “anomalie formali” circa l’integrazione documentale richiesta.

Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva la ricorrente, impugnando gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.

Con un primo motivo di ricorso, la società ricorrente rimarcava la “Violazione del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 (recante recepimento della Direttiva n. 2009/28/CE). Violazione dell’art. 12, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387. Violazione dell’art. 2, L. 06.08.1990, n. 241. Violazione del principio di liberalizzazione dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. Violazione dell’art. 117, co. 3, Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, irrazionalità, irragionevolezza. Sviamento.”.

Con tale primo motivo di ricorso, la ricorrente evidenziava un “evidente contrasto con i principi di semplificazione della disciplina sanciti in sede comunitaria e recepiti nella disciplina statale” nella richiesta dell’Amministrazione regionale di integrare la documentazione richiesta nel termine breve di trenta giorni, a pena di decadenza.

Con un secondo motivo di gravame, la ricorrente si doleva della “Violazione dell’art. 12, co. 3, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387. Violazione dell’art. 5, D.Lgs. 03.03.2011, n. 28. Violazione dell’art. 14, D. M. 10.09.2010. Violazione dell’art. 117 Costituzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, irrazionalità, irragionevolezza. Sviamento.”

Con tale motivo di ricorso, la ricorrente contestava – sotto diverso angolo visuale – la legittimità del termine previsto dall’Amministrazione per il completamento dell’istanza di autorizzazione poiché considerato in contrasto col dettato delle Linee Guida nazionali che – viceversa ed in tesi della ricorrente – avrebbe previsto, in ipotesi di presentazione di documentazione incompleta, la ripresa del procedimento “alla data di ricevimento dell’istanza completa”.

Con un terzo motivo di ricorso, “Violazione dell’art. 4. L. r. 21.10.2008, n. 31. Violazione dell’art. 12, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387. Violazione degli artt. 1 e 2, L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della PA e di lealtà procedimentale. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, irrazionalità, irragionevolezza. Sviamento”, la ricorrente lamentava la illegittimità ed irragionevolezza dell’imposizione del termine perentorio per l’integrazione di documenti, mettendo in evidenza la mancanza di una specifica norma che assegnasse natura perentoria a tale termine.

Con il quarto motivo di gravame, la ricorrente si doleva della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.5, deliberazione di Giunta regionale 30.12.2010, n. 3029. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità” per la non tempestiva richiesta di integrazione della domanda di autorizzazione unica, ritenendo il procedimento, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 3.5. G. R. 3029/2010, già avviato.

Con l’ultimo motivo di ricorso, la società ricorrente si doleva della illegittimità degli atti indicati in oggetto per “Violazione, sotto distinto profilo, dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003. Violazione dell’art. 14 e ss., L. 07.08.1990, n. 24. Violazione dell’art. 3.7 della deliberazione della G. R. Puglia n. 3029/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione. Sviamento”.

Con tale ultimo motivo di gravame, la ricorrente contestava la mancata convocazione della Conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione regionale “nell’ambito della quale [potevano] essere altresì richiesti chiarimenti ai soggetti proponenti o ai progettisti o [poteva] essere acquisita ulteriore documentazione”.

Con atto depositato in segreteria in data 15.6.2016, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo dell’Avvocatura regionale, eccependo l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso così come introdotto.

Previo scambio di memorie e repliche, all’udienza pubblica svoltasi in data 4.7.2018 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

I motivi di gravame possono essere congiuntamente trattati, afferendo tutti alle modalità procedimentali con cui è stato gerito il procedimento di Autorizzazione Unica avviato su richiesta dalla ricorrente e meglio indicato in oggetto.

Come ampiamente illustrato nella narrativa in fatto, l’attuale giudizio concerne l’impugnazione degli atti procedimentali e dei provvedimenti meglio dettagliati supra, in quanto reputati dalla ricorrente illegittimi sulla base di censure che si sono concentrate, in estrema sintesi, sulla intervenuta assegnazione da parte della Regione di un termine di decadenza di trenta giorni al fine di provvedere all’integrazione documentale richiesta dalla nuova disciplina sopravvenuta in materia di procedimenti di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tal proposito, occorre rammentare che, con D. M. del 10 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che disciplinano ed uniformano a livello ministeriale e, quindi, statale il procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, indicando inter alia la documentazione da presentare congiuntamente alle istanze, statuendo espressamente i criteri a cui le Regioni erano tenute ad adeguarsi entro il 1.1.2011, preoccupandosi di dettare financo una disciplina di diritto transitorio per i procedimenti pendenti a tale data.

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, hanno stabilito che la disciplina aggiornata alle linee guida doveva essere applicata ai procedimenti che non avevano ottenuto “la soluzione di connessione alla rete di trasmissione ed i prescritti pareri ambientali” al 1.1.2011, prescrivendo di integrare la documentazione prevista entro il 1.4.2011.

L’Amministrazione resistente ha provveduto ad adeguare la normativa regionale nei termini stabiliti, prevedendo, all’art. n. 3.5 della deliberazione G. R. n. 3029/2010, che “Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Regione, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il proponente ha ulteriori 30 giorni per completare la documentazione, decorsi inutilmente i quali l’istanza si intende automaticamente decaduta”.

La documentazione presentata dalla società ricorrente, come su evidenziato, in data 27.6.2012 e quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla normativa, risultava incompleta.

Già a tale punto dell’evoluzione procedimentale, l’esito negativo del procedimento autorizzatorio con declaratoria di improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta risultava pianamente possibile.

Con atto particolarmente attento alla salvaguardia degli interessi dei soggetti istanti, veniva concesso un termine ulteriore per l’integrazione richiesta, sottolineando la sua connotazione decadenziale, la quale derivava la sua qualificazione giuridica dal testo della norma primaria statale recepita dall’adeguamento normativo regionale, dando in tal modo applicazione alle espresse e conformi previsioni stabilite dalle linee guida nazionali sul punto (peraltro non specificamente impugnate in parte qua).

Del resto appare del tutto ragionevole che una scadenza temporale per l’integrazione documentale richiesta dovesse pur essere data, la quale, lungi dal costituire un aggravio procedimentale, si atteggiava a mera manifestazione concreta dell’interesse, tanto della parte che dell’Ufficio, ad avere una tempistica quanto più possibile certa nella definizione delle scansioni procedimentali dell’attività autorizzatoria richiesta.

Si consideri, peraltro e ad abundantiam, che, a prescindere dalla natura legittimamente decadenziale o meno del termine stabilito dagli Uffici regionali, resta assai significativo che l’integrazione documentale richiesta non sia stata comunque depositata dalla società ricorrente, né nel termine fissato, né oltre il termine fissato, né – tanto meno – agli atti del presente giudizio.

Tale dato di fatto impoverisce e ridimensiona la concretezza e l’attualità dell’interesse a ricorrere azionato nell’ambito dell’odierno processo, essendosi nel medesimo parte ricorrente limitata, in ultima analisi, ad una sterile contestazione delle modalità di apposizione di un termine, di per sé del tutto coerente con la natura giuridica dell’attività amministrativa richiesta ad istanza di parte.

Tale termine è decorso infruttuosamente ed una eventuale ipotizzata conferenza di servizi non avrebbe certo potuto supplire a carenze di produzioni documentali che non potevano che essere ad esclusivo carico della ricorrente interessata.

Da quanto sin qui evidenziato discende l’integrale reiezione del ricorso.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Da ultimo, in considerazione della natura della controversia e della limitata attività processuale svolta, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta
        
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
        
        
IL SEGRETARIO
 

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