Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 47 | Data di udienza: 6 Dicembre 2017

DIRITTO DELL’ENERGIA – Procedimento di autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Parere ARPA – Atto meramente endoprocedimentale – Carattere di immediata ed autonoma lesività – Assenza – Impianti eolici – Plurimi impianti sottosoglia – Unicità del centro di imputazione – Applicazione della normativa in materia di VIA – Art. 5, c. 10 l.r. Puglia n. 25/2012.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2018
Numero: 47
Data di udienza: 6 Dicembre 2017
Presidente: Scafuri
Estensore: Zonno


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Procedimento di autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Parere ARPA – Atto meramente endoprocedimentale – Carattere di immediata ed autonoma lesività – Assenza – Impianti eolici – Plurimi impianti sottosoglia – Unicità del centro di imputazione – Applicazione della normativa in materia di VIA – Art. 5, c. 10 l.r. Puglia n. 25/2012.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 11 gennaio 2018, n. 47


DIRITTO DELL’ENERGIA – Procedimento di autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Parere ARPA – Atto meramente endoprocedimentale – Carattere di immediata ed autonoma lesività – Assenza.

Il parere negativo dell’ARPA in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MW costituisce un atto meramente endoprocedimentale, privo, in quanto tale, del carattere di immediata ed autonoma lesività ed inidoneo a far sorgere nella sfera giuridica del suo destinatario un interesse concreto, diretto ed attuale alla sua impugnazione. L’atto in esame, infatti, non è vincolante per l’Amministrazione regionale in sede di procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. (nella specie, la Regione ha peraltro successivamente adottato preavviso di rigetto e provvedimento finale motivati da ragioni parzialmente diverse da quelle addotte dall’ARPA).
 


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Plurimi impianti sottosoglia – Unicità del centro di imputazione – Applicazione della normativa in materia di VIA – Art. 5, c. 10 l.r. Puglia n. 25/2012.

Dal dato testuale dell’art. 5, comma 10 L.R. Puglia n.25/2012 emerge che l’Amministrazione regionale è chiamata ad applicare la normativa in materia di V.I.A ogniqualvolta emerga la sostanziale unicità del centro di imputazione di plurimi impianti “sottosoglia” (nella specie, l’amministrazione regionale ha desunto la riconducibilità di tre iniziative imprenditoriali  ad un unico centro d’interesse dai seguenti elementi: presentazione dell’istanza  telematica di autorizzazione unica nel medesimo giorno; presentazione contestuale dell’istanza di preventivo di connessione; costituizione delle società nel medesimo giorno e presso il medesimo studio notarile; unico piano tecnico delle opere di utenza validato dal gestore di rete copetente; unico progettista di riferimento).


Pres. Scafuri, Est. Zonno – M. s.r.l. (avv. Schirone) c. Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia (avv.ti marasco e Chiapperini) e Regione Puglia (avv. Torrente)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 11 gennaio 2018, n. 47

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 11 gennaio 2018, n. 47

Pubblicato il 11/01/2018

N. 00047/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ML 84 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Schirone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Don Guanella n. 15/G;

contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Marasco e Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso lo studio Laura Marasco in Bari, c.so Trieste, n.27 c/o Uff.Leg. Arpa;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33;

per l’annullamento dei seguenti atti

(chiesto con il RICORSO PRINCIPALE):

– Parere A.R.P.A. Puglia, Prot.0042408, emesso il 16.07.2013, notificato a mezzo PEC il 23.07.2013 all’Ufficio Energia della Regione Puglia e da questi comunicato alla parte il 26.07.2013, avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 1 MW, da realizzarsi nel comune di Cerignola (FG), località "Demoni";

– Deliberazione della Giunta regionale pugliese n.2122/2012 pubblicata sul B.U.R.T. n.160 del 07.11.2012 nella parte di interesse;

– Linee guide A.R.P.A. per la valutazione della compatibilità ambientale-paesaggistica del maggio 2013 nella parte di interesse;

(chiesto con il I RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI):

-Nota prot. n. AOO159 n. 8989 del 15.11.2013 con cui la Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n.241/1990;

(chiesto con il II RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI):

– nota prot. n. AOO159/0001629 del 6.3.2014, con cui l’Amministrazione regionale ha definitivamente negato il rilascio dell’autorizzazione unica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale, depositato il 6.12.2013, la società odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota in epigrafe indicata, con cui l’ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Foggia ha espresso parere negativo in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla ricorrente alla Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola, località “Demoni”.

L’ARPA ha motivato la propria determinazione negativa evidenziando la mancanza o l’insufficienza di vari allegati progettuali necessari per lo svolgimento di una compiuta istruttoria, nonché la presenza di altri due impianti adiacenti ( della Futura Energia s.r.l. ed Energy Sud s.r.l.), tutti in fase autorizzativa, idonei a creare un impatto cumulativo, ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. AOO159 del 15.11.2013 con cui la Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche ha comunicato ad essa, nonché alle società sopraindicate, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n.241/1990, contenente l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle rispettive istanze, rappresentati dalla:

– mancata integrazione documentale richiesta dall’ARPA – Dap Foggia a ciascuna di esse;

– necessità che ciascuna delle predette società presenti, presso la Provincia di Foggia, apposita istanza di valutazione di compatibilità ambientale, avendo queste richiesto il rilascio di autorizzazioni uniche per la costruzione e l’esercizio di impianti di tipo eolico che utilizzano la stessa soluzione di connessione e siti nel medesimo territorio comunale (di Cerignola).

Con l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento finale (nota prot. n. AOO159/0001629 del 6.3.2014), con cui l’Amministrazione regionale ha definitivamente negato il rilascio dell’autorizzazione unica, in quanto non erano state superate le mancanze documentali indicate dall’ARPA – Dap Foggia nel parere negativo impugnato con il ricorso principale e la società non aveva provveduto a presentare istanza di compatibilità ambientale presso la provincia di Foggia, in considerazione della natura sostanzialmente cumulativa ed unica dei tre impianti limitrofi.

L’ARPA Puglia, costituitasi in giudizio, ha:

– preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, poiché avente ad oggetto un atto meramente endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma lesività ed impugnabilità;

– rilevato l’infondatezza nel merito dei predetti ricorsi.

La Regione Puglia ha affidato le proprie difese ad atto di costituzione formale.

All’udienza pubblica del 6.12.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale è inammissibile, come correttamente eccepito dalla difesa dell’ARPA.

Il parere dell’Agenzia regionale, infatti, costituisce un atto meramente endoprocedimentale, privo, in quanto tale, del carattere di immediata ed autonoma lesività, idoneo a far sorgere nella sfera giuridica del suo destinatario un interesse concreto, diretto ed attuale alla sua impugnazione.

Né vale replicare, come fatto dalla ricorrente nelle proprie memorie difensive, che tale parere negativo sarebbe stato considerato vincolante dall’Amministrazione regionale ed avrebbe impresso un indirizzo ineluttabile alla decisione finale e determinato un arresto procedimentale, di per sé idoneo ad arrecare danni al soggetto istante, rientrando, pertanto, tra le ipotesi eccezionali di atti endoprocedimentali suscettibili di autonoma impugnazione.

L’atto in esame, infatti, non è vincolante per l’Amministrazione regionale in sede di procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., né ha determinato alcun arresto procedimentale, come incontrovertibilmente dimostrato dalla successiva adozione, da parte della Regione, del preavviso di rigetto e del provvedimento finale – in questa sede impugnati – motivati da ragioni giustificative parzialmente diverse da quelle addotte dall’ARPA.

Analoghe considerazioni valgono in merito al primo ricorso per motivi aggiunti, parimenti inammissibile, poiché l’atto con esso impugnato, ossia la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis cit., non ha natura provvedimentale.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 10 L.R. Puglia n.25/2012 e del T.U.A. in materia di V.I.A. con riferimento ad impianti eolici da 1 MW; nonché dell’eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria.

In particolare, essa sostiene che per l’istanza da questa presentata non potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di V.I.A. ed in particolare le disposizioni in materia di impatti cumulativi, poiché:

– sono sottoponibili a verifica di assoggettabilità e/o a V.I.A. solo gli impianti di produzione di energia eolica da fonte rinnovabile di potenza superiore a 1MW, con esclusione dell’impianto de quo, in quanto avente una potenza pari a 1 MW;

– l’impianto in esame è autonomo e distinto dagli altri autorizzandi ed adiacenti, non riconducibili ad un unico centro di interessi economici e/o giuridici.

La doglianza è infondata.

Per esigenze di chiarezza, occorre precisare che il citato comma 10 stabilisce che “ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell’applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l’uno svolge funzioni di controllante dell’altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o – anche per via indiretta – siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell’applicazione del presente comma”.

Al fine di quanto rileva in questa sede, dal dato testuale della disposizione citata emerge che l’Amministrazione regionale è chiamata ad applicare la normativa in materia di V.I.A ogniqualvolta emerga la sostanziale unicità del centro di imputazione di plurimi impianti “sottosoglia”. La natura antielusiva della disposizione è talmente evidente da non meritare ulteriori chiarimenti.

Nel caso in esame, l’Amministrazione regionale ha rilevato che “le tre iniziative imprenditoriali presentate nel Comune di Cerignola e facenti capo alle società Futura Energia s.r.l., Energy Sud s.r.l. e M.L.84 s.r.l., presentano i seguenti elementi di riconducibilità, per via indiretta, ad un unico centro di interessi economici:

– l’istanza telematica di autorizzazione unica è stata presentata nel medesimo giorno;

– l’istanza di preventivo di connessione risulta essere stata presentata sempre in data 8.1.2009 con rispettivi prott. n. 5696, n. 5708 e n. 5670 (ossia contestuali);

– dai certificati camerali risulta che la costituzione societaria è avvenuta nel medesimo giorno e presso il medesimo studio notarile;

– il piano tecnico delle opere di utenza validato dal gestore di rete competente risulta lo stesso per tutte e tre le iniziative, oltre al fatto che il progettista di riferimento è sempre il medesimo”.

In ragione di ciò, la Regione ha:

– conseguentemente proceduto ad applicare la normativa in materia di V.I.A., richiedendo alle società interessate la presentazione di apposite istanze di valutazione della compatibilità ambientale dei rispettivi progetti, al fine di esaminarli in maniera cumulativa ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012;

– rigettato l’istanza della ricorrente per mancanza di quanto espressamente richiesto.

La doglianza della ricorrente che contesta la sostanziale unicità dei tre impianti non può trovare accoglimento in quanto generica e non supportata da elementi e/o argomentazioni tali da porre in discussione e/o sconfessare i rilievi dell’Amministrazione regionale.

La difesa di parte ricorrente, infatti, si è limitata a formulare la censura in maniera assertiva ed apodittica, affermando semplicemente che “la questione della cumulabilità delle potenze non può trovare legittima ospitalità al caso che ci occupa, trattandosi di tre impianti autonomi e distinti tra loro, non appartenenti ad un unico centro di interessi economici e/o giuridici”, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui gli impianti dovrebbero considerarsi tali, nonostante gli specifici elementi indiziari evidenziati dalla Regione che depongono in favore della unicità.

Da quanto sin qui esposto, dunque, discende l’infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti che deve, quindi, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibili il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti e respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidandole in € 1000,00, oltre accessori (IVA, CAP e spese generali in misura massima), se dovuti come per legge, in favore dell’ARPA Puglia ed € 1000,00, oltre accessori (IVA, CAP e spese generali in misura massima), se dovuti come per legge, in favore della Regione Puglia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario

L’ESTENSORE
Desirèe Zonno
        
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
      
        
IL SEGRETARIO

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