FAUNA E FLORA – APPALTI – Affidamento di canili e gattili – Art. 4 l. n. 281/1991 – Associazione temporanea di scopo con associazioni animaliste – Non è richiesta.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 25 Maggio 2017
Numero: 545
Data di udienza: 28 Aprile 2017
Presidente: Scafuri
Estensore: D'Alterio
Premassima
FAUNA E FLORA – APPALTI – Affidamento di canili e gattili – Art. 4 l. n. 281/1991 – Associazione temporanea di scopo con associazioni animaliste – Non è richiesta.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 25 maggio 2017, n. 545
FAUNA E FLORA – APPALTI – Affidamento di canili e gattili – Art. 4 l. n. 281/1991 – Associazione temporanea di scopo con associazioni animaliste – Non è richiesta.
Con l’art. 4 della legge n. 281/1991, il legislatore nazionale, nel farsi carico dell’esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali, si è anche preoccupato di bilanciare tra loro l’esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l’affidamento dei canili e dei gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali, giungendo alla soluzione di ritenere sufficiente l’obbligo imposto ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile; la normativa nazionale, dunque, non prevede alcuna riserva in favore di privati che siano costituiti in forma di associazione temporanea di scopo con associazioni animaliste, lasciando ai soggetti privati in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 281 del 1991, la libertà di scegliere le forme giuridiche più confacenti alla propria organizzazione d’impresa per garantire l’effettiva presenza nella propria struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti.
Pres. Scafuri, Est. D’Alterio – M. s.r.l. (avv.ti Bux e Alimonda) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 25 maggio 2017, n. 545SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 25 maggio 2017, n. 545
Pubblicato il 25/05/2017
N. 00545/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2017, proposto da:
Mapia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Bux, Francesco Alimonda, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 33;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti;
nei confronti di
Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. Turi;
per l’annullamento
– del Bando di Gara pubblicato al G.U.R.I. in data 9 marzo 2017, protocollo n. 4064, con cui il Comune di Acquaviva delle Fonti Bari ha disposto una procedura aperta per la scelta dell’affidatario della Gestione del canile sanitario ed annesso rifugio comunale per cani randagi sito in Contrada “La Campana” per un periodo di mesi sette, per un importo complessivo di euro 85.771,20, oltre al 22% come per legge, o, in subordine di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, comunque lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso in fatto che:
– con il ricorso in esame la Mapia s.r.l., società operante nel settore della pulizia e sanificazione ambientale nonché della custodia dei cani randagi per conto dei Comuni, ha impugnato il bando di gara del 9 marzo 2017, relativo alla procedura aperta indetta dal Comune di Acquaviva delle Fonti per la gestione del canile sanitario ed annesso rifugio comunale per cani randagi;
– l’impugnativa involge direttamente la clausola del bando – dotata di immediata lesività – che impone, a pena di esclusione, ai privati che intendono partecipare alla procedura predetta di costituirsi in associazione temporanea di scopo con associazioni ambientaliste preferibilmente iscritte nell’Albo regionale ex L.R. n. 12/95;
– nella mancata costituzione del Comune intimato all’udienza camerale del 28 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata;
Rilevato in diritto che:
– la lex specialis di gara (come correttamente evidenziato dalla società ricorrente a pagg. 9 e ss. del ricorso introduttivo) – nella parte in cui impone ai soggetti privati partecipanti, a pena di esclusione, di costituirsi “in forma di Associazione Temporanea di Scopo, con un’associazione regolarmente (recte preferibilmente) iscritta all’albo regionale ex art. 13 L. R. 12/95 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2012, n. 680” (cfr. par. B “Soggetti ammessi” – art. 2b del Bando) – finisce per violare l’art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 (come modificato dall’art. 2, comma 371 legge n. 244/2007), limitando di fatto la promozione del principio della concorrenza nel settore dell’affidamento in concessione dei canili e dei gattili, in contrasto con le finalità pro-concorrenziali del paradigma normativo di riferimento;
– con la citata disposizione, infatti, il legislatore nazionale, nel farsi carico dell’esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali, si è anche preoccupato di bilanciare tra loro l’esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l’affidamento dei canili e dei gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali, giungendo alla soluzione di ritenere sufficiente l’obbligo imposto ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile (cfr. in termini Corte Cost. sentenza n. 285/2016 di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 14, comma 2 bis della L.R. n. 12/95 nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, di concorrere all’affidamento di servizi di gestione di canili e gattili);
– la normativa nazionale, dunque, non prevede alcuna riserva in favore di privati che siano costituiti in forma di associazione temporanea di scopo con associazioni animaliste, tantomeno iscritte nel predetto albo regionale, lasciando ai soggetti privati in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 281 del 1991, la libertà di scegliere le forme giuridiche più confacenti alla propria organizzazione d’impresa per garantire l’effettiva presenza nella propria struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti;
– pertanto, il ricorso è in conclusione fondato e deve essere accolto, con annullamento in parte qua della clausola del bando impugnata con ricorso introduttivo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il bando di gara pubblicato in data 9 marzo 2017, protocollo n. 4064.
Condanna il Comune di Acquaviva delle Fonti alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €. 1.500,00 oltre accessori come per legge e rimborso del C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Maria Grazia D’Alterio
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO