Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 602 | Data di udienza: 23 Marzo 2016

* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Natura di ordinario potere d’intervento attribuito all’autorità amministrativa – Possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 TUEL – Preclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2016
Numero: 602
Data di udienza: 23 Marzo 2016
Presidente: Pasca
Estensore: Bonetto


Premassima

* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Natura di ordinario potere d’intervento attribuito all’autorità amministrativa – Possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 TUEL – Preclusione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 aprile 2016, n. 602


RIFIUTI – Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Natura di ordinario potere d’intervento attribuito all’autorità amministrativa – Possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 TUEL – Preclusione.

L’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati emessa ai sensi dell’art. 192 del decreto 152 del 2006 ha natura di ordinario potere d’intervento attribuito all’autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Ne consegue che, per ordinare la rimozione dei rifiuti al proprietario del fondo, all’ente locale è generalmente preclusa la possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL, potendo disporre dell’ordinario strumento di cui al’art. 192 del D. Lgs. 152 del 2006, previa dimostrazione, attraverso un’istruttoria completa, della sussistenza di profili di responsabilità a carico del proprietario, dandone conto in un’esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d’esperienza), senza che sia, all’opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica “culpa in vigilando”, non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l’inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati.


Pres. Pasca, Est. Bonetto – G.T. e altri (avv.ti Romano e Maruotti) c. Sindaco Comune di Matino in Qualita’ di Ufficiale di Governo e altro (Avv. Stato) e Comune di Matino (avv. Martino)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 12 aprile 2016, n. 602

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 aprile 2016, n. 602

N. 00602/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02528/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2528 del 2015, proposto da:
Giuseppe Tondi, Pasqualina Tondi, Giuliana Tondi, Maria Concetta Farati, Giuseppe Farati, Giovanni Farati, Renata Farati, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco G Romano, Leonardo Maruotti, con domicilio eletto presso Leonardo Maruotti in Lecce, Vico Giambattista del Tufo, 9;

contro

Sindaco Comune di Matino in Qualita’ di Ufficiale di Governo, U.T.G. – Prefettura di Lecce, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; Comune di Matino, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Martino, con domicilio eletto presso Luigi Martino in Lecce, Via Garibaldi, 43;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 30/2015 reg. generale (n. 3/2015 reg. settore) del 24/6/2015, notificata l’8/7/2015, con la quale il Sindaco del Comune di Matino ha ordinato ai comproprietari di detto fondo di procedere “alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati nell’area di proprietà” e “al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica del sito interessato dallo scarico”; della relazione di servizio del sopralluogo effettuato dai militari del Corpo di Polizia Provinciale in data 19/2/2015; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sindaco Comune di Matino in Qualita’ di Ufficiale di Governo e di U.T.G. – Prefettura di Lecce e di Ministero dell’Interno e di Comune di Matino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

 
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 30/2015 con la quale il Sindaco del Comune di Matino ha ordinato loro, in qualità di comproprietari del fondo sito in Contrada S. Salvatore censito al F. 14 mappale 747 e F. 17 mappali 189 e 13, di procedere “alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati nell’area di proprietà” e “al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica del sito interessato dallo scarico”.

Nel ricorso hanno articolato le seguenti doglianze: 1) violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL per avere il Comune emesso l’ordinanza in discussione in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti da tali norme o per non avere comunque l’ente motivato sul punto; 2) violazione dell’art. 191 del D. Lgs. 152 del 2006 per avere il Comune ordinato loro la rimozione dei rifiuti sul mero presupposto della loro qualità di proprietari del fondo, senza invece accertarne la responsabilità almeno colposa in ordine al fatto accertato; 3) contraddittorietà dell’azione amministrativa per avere l’ente posto a fondamento dell’ordinanza sia l’art. 50 che l’art. 54 del TUEL, norme atte a disciplinare fattispecie diverse, in relazione a nessuna delle quali l’ente ha evidenziato nell’atto i necessari presupposti (emergenze sanitarie o di igiene pubblica, gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana); 4) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per mancato invio dell’avviso di avvio di procedimento.

Il Comune si è costituito contestando il contenuto del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione attiva.

Con ordinanza cautelare n. 590 del 2015 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato articolata dai ricorrenti ritenendo sussistenti entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

All’esito del giudizio, sulla base dei documenti in atti e dei principi applicabili alla materia, la decisione assunta in via cautelare deve essere confermata.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero atteso che il provvedimento in esame reca quale riferimento normativo gli artt. 50 e 54 del TUEL, il Comune di Matino ha nell’atto impugnato genericamente dichiarato di procedere a tutela “della pubblica incolumità” e l’interesse sotteso alla decisione assunta non può univocamente ritenersi dotato di carattere esclusivamente locale.

Nel merito, le doglianze articolate dai ricorrenti circa l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato sono fondate.

Invero, l’ordinanza in discussione è stata emessa dal Sindaco ex artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 2000, ma non reca alcuna motivazione circa i requisiti di necessità ed urgenza ivi previsti, aspetto di assoluto rilievo, tenuto conto che l’accertamento dal quale è scaturito il provvedimento in discussione risale a ben 4 mesi prima dell’emanazione dell’atto.

Peraltro, che ai fini dell’emanazione dell’ordinanza ex art. 50 o 54 del TUEL sia indispensabile la previa dimostrazione da parte dell’ente dell’esistenza di una situazione di assoluta necessità ed urgenza, vale a maggior ragione nel settore in discussione, prevedendo la legge (art. 191 e 192 del D. Lgs. 152 del 2006) in materia di rifiuti la specifica possibilità per il Comune di ordinare la rimozione del materiale illegittimamente abbandonato ai responsabili dello sversamento e, in solido, anche ai proprietari del fondo, purché in quest’ultimo caso sia data prova dell’attribuibilità almeno colposa agli stessi dell’abbandono incontrollato dei rifiuti trovati sul loro fondo.

Al riguardo, questo collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce all’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati emessa ai sensi dell’art. 192 del decreto 152 del 2006 la natura di ordinario potere d’intervento attribuito all’autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

Ne consegue che, per ordinare la rimozione dei rifiuti al proprietario del fondo, all’ente locale è generalmente preclusa la possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL, potendo disporre dell’ordinario strumento di cui al’art. 192 del D. Lgs. 152 del 2006, previa dimostrazione, attraverso un’istruttoria completa, della sussistenza di profili di responsabilità a carico del proprietario, dandone conto in un’esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d’esperienza), senza che sia, all’opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica “culpa in vigilando”, non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l’inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati.

Nell’atto impugnato, invece, il Comune di Matino non ha addotto alcuna motivazione né in ordine all’esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza posti a base del potere esercitato (artt. 50 e 54 del TUEL), né in ordine alla sussistenza di responsabilità, almeno colposa, dei ricorrenti in ordine allo sversamento dei rifiuti (ex art. 191 e 192 del D. lgs. 152 del 2006), sicché sotto tale profilo il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale, assorbita ogni altra doglianza.

Le spese di lite, in considerazione della novità di alcune delle questioni trattate e delle ragioni della decisione, possono essere interamente compensate tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale impugnata;

– compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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