* VIA, VAS E AIA – AIA – Conferenza di servizi – Impianto di trattamento delle acque di falda – Prescrizioni – Previsione della possibilità, per l’ARPA, di apporre nuove prescrizioni al di fuori della conferenza – Illegittimità – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Art. 74, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Pozzetti di campionamento – Diluizione/miscelazione prima dello scarico finale – Inclusione tra i pozzetti di campionamento di alcuni pozzetti intermedi – Legittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2015
Numero: 564
Data di udienza: 20 Novembre 2014
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi
Premassima
* VIA, VAS E AIA – AIA – Conferenza di servizi – Impianto di trattamento delle acque di falda – Prescrizioni – Previsione della possibilità, per l’ARPA, di apporre nuove prescrizioni al di fuori della conferenza – Illegittimità – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Art. 74, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Pozzetti di campionamento – Diluizione/miscelazione prima dello scarico finale – Inclusione tra i pozzetti di campionamento di alcuni pozzetti intermedi – Legittimità.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 febbraio 2015, n. 564
AIA – Conferenza di servizi – Impianto di trattamento delle acque di falda – Prescrizioni – Previsione della possibilità, per l’ARPA, di apporre nuove prescrizioni al di fuori della conferenza – Illegittimità.
È principio consolidato quello per cui la conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che, consentendo la valutazione congiunta e in unica sede di tutti gli interessi pubblici in gioco, attua i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento cui deve improntarsi, ai sensi dell’art. 97 Cost., l’azione della p.a., realizzando anche i corollari di speditezza, economicità, efficacia ed efficienza (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4280). Risulta pertanto illegittima una previsione che permette l’apposizione di ulteriori prescrizioni al di fuori della conferenza (fattispecie relativa alla previsione della conferenza di servizi per la quale l’ARPA avrebbe potuto dettare prescrizioni successive al provvedimento di AIA, riferite all’impianto di trattamento delle acque di falda)
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – S. spa (avv.ti Marocco, Capria e Vantaggiato) c. Regione Puglia (avv. De Blasi), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia (avv. Marasco) e altri (n.c.)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Art. 74, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Pozzetti di campionamento – Diluizione/miscelazione prima dello scarico finale – Inclusione tra i pozzetti di campionamento di alcuni pozzetti intermedi – Legittimità.
Ai sensi dell’art. 74, comma 5, d.lgs. 152/2006, “i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo”: ne deriva la legittimità dell’inclusione tra i pozzetti di campionamento, oltre allo scarico finale, di alcuni pozzetti intermedi, nell’ipotesi in cui, prima dello scarico finale, e a valle di detti pozzetti, avviene una miscelazione/diluzione delle acque di raffreddamento, sicchè i limiti di emissione, se misurati solo allo scarico finale, verrebbero rispettati solo a seguito della miscelazione.
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – S. spa (avv.ti Marocco, Capria e Vantaggiato) c. Regione Puglia (avv. De Blasi), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia (avv. Marasco) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 12 febbraio 2015, n. 564SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 febbraio 2015, n. 564
N. 00564/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2014, proposto da:
Sanofi Aventis Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Teodora Marocco, Antonella Capria, Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo De Blasi, con domicilio eletto presso Riccardo De Blasi in Lecce, Via Cavour 10;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Arpa Dip Prov Via Miglietta,2; Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
per l’annullamento
della Determinazione Congiunta del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. e del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 9 del 13/1/2014 avente ad oggetto “Sanofi Aventis S.p.A. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 11/2001 e s.m.i., L.R. n. 18/2012. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata all’Aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 132 del 08/06/2011” nella parte in cui impone specifiche prescrizioni;
di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Teodora Marocco, Angelo Vantaggiato, Riccardo De Blasi, Laura Marasco.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, società che opera nel settore farmaceutico, ha ottenuto dalla Regione Puglia l’AIA per il proprio stabilimento in data 8 giugno 2011.
Con nota del 9 gennaio 2013, la ricorrente, a seguito di un progetto di modifica dei propri impianti produttivi, ha richiesto l’avvio della procedura congiunta di VIA e di AIA ex art. 29 nonies d.lgs. 152/2006.
Con determinazione del 13 gennaio 2014 della Regione è stata rilasciata l’AIA con l’apposizione di prescrizioni.
Avverso questo provvedimento, nella parte in cui impone le prescrizioni, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi; 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 quater e dell’art. 29 octies d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10, e 14 ter l. 241/1990; eccesso di potere per aggravio e violazione del principio del giusto procedimento e di partecipazione del privato al procedimento amministrativo; incompetenza. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 bis, dell’art. 29 quater, dell’art. 29 sexies e dell’art. 29 septies d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. 3. violazione e falsa applicazione degli artt. 29 bis, 29 quater, 29 sexies e 29 septies d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 74 d.lgs. 15272006; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
Deduce la ricorrente: che, con riferimento all’impianto di trattamento dell’acqua di falda (TAF) e per l’eventuale revisione del PMeC, l’inserimento di nuove prescrizioni successive al rilascio del provvedimento di AIA comporta una modifica del provvedimento stesso; che il riesame del provvedimento è ammesso solo in ipotesi specifiche; che l’Arpa potrebbe rendere prescrizioni senza coinvolgere le altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi e ciò in contrasto con la normativa; che, per quanto riguarda i limiti di emissione dei camini, non è stata effettuata un’adeguata istruttoria per valutare la necessità; che, per quanto riguarda gli scarichi idrici, è stato applicato un limite più restrittivo laddove è stata deciso che anche i pozzetti P9 e P5 debbano essere considerati in aggiunta al punto di scarico quale pozzetti di controllo fiscale; che il termine di 180 giorni per la presentazione di uno studio di fattibilità è troppo breve.
L’Arpa, con memoria del 7 luglio 2014, ha rilevato: che per l’impianto TAF non è certo se tali prescrizioni saranno poste e quindi non vi è un’effettiva lesione; che è possibile prevedere nell’AIA condizioni specifiche, che i limiti di emissione per le sostanze Alcool Metilico e Acetone sono stati fissati i limiti presenti nella precedente determinazione n. 98 del 1999, e i limiti di emissione di TOC sono gli stessi di quelli precedentemente imposti con l’AIA del 2011; che il limite di emissione di CO è stato posto tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; nei pozzetti avviene una miscelazione/diluizione delle acque di raffreddamento e di processo a valle; che il termine di 180 giorni è stato posto in osservanza dell’art. 29 octies d.lgs. 152/2006
La regione, con memoria di costituzione, ha rilevato: che per il TAF è stato necessario concedere ad Arpa la facoltà di adottare le prescrizioni in quanto non erano state precisate prescrizioni nella conferenza di servizi; che i limiti di emissione sono gli stessi già individuati nei precedenti provvedimenti; che il limite di emissione di CO è stato posto tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; che nei pozzetti avviene una miscelazione/diluzione prima dello scarico finale; che il termine era stato individuato dalla ricorrente.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Nella pubblica udienza del 20 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e in parte infondato.
1. Fondato è il primo motivo con si deduce l’illegittimità della prescrizione con la quale si stabilisce che l’Arpa possa dettare prescrizioni in merito all’impianto di trattamento dell’acqua di falda (TAF) nonché richiede il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).
È anzitutto da rilevare che l’impianto TAF era stato già oggetto di un’autonoma procedura ex art. 208 d.lgs. 152/2008, alla quale hanno partecipato i medesimi enti e quindi anche l’Arpa, sulla base del presupposto, individuato dalla Regione, che questo impianto non fosse “attività tecnicamente connessa”.
Pertanto, non risulta corretta l’affermazione della Regione secondo la quale la possibilità di ulteriori prescrizioni era diretta a permettere l’esame del progetto all’Arpa, posto che, come detto, quest’ultima aveva già avuto modo di valutare il progetto. Senza tener conto, poi, che comunque l’Arpa ha partecipato alla conferenza di servizi e che quindi avrebbe potuto imporre le proprie prescrizioni proprio nell’ambito di questo procedimento.
È infatti, principi consolidato quello per cui la conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che, consentendo la valutazione congiunta e in unica sede di tutti gli interessi pubblici in gioco, attua i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento cui deve improntarsi, ai sensi dell’art. 97 Cost., l’azione della p.a., realizzando anche i corollari di speditezza, economicità, efficacia ed efficienza (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4280).
Pertanto, tutti gli enti coinvolti debbono esprimere i propri pareri nell’ambito della conferenza, in quanto in caso contrario, e cioè ammettendo la possibilità che un’amministrazione possa determinarsi al di fuori di questo modulo procedimentale, si violerebbero i principi sopra enunciati di cui le norme che prevedono la conferenza sono poste a tutela.
In sostanza, risulta illegittima una previsione, come quella in esame, che permette l’apposizione di ulteriori prescrizioni al di fuori della conferenza.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dei limiti di emissione per i camini E3 (con riferimento ad alcool metilico e acetone) E1 (per le emissioni di CO) e E2 e E3 (con riferimento ai TOC).
Per quanto riguarda l’alcol metilico, l’ acetone e il TOC è da rilevare che i limiti previsti sono conformi a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni.
Infatti, per alcool metilico e acetone i valori limite sono quelli già fissati con determinazione provinciale del 1999, mentre i limiti di emissione di TOC sono del tutto identici a quelli precedentemente fissati con l’AIA del 2011.
Proprio in relazione a tali limiti, la stessa ricorrente, ha dichiarato di essere “disposta ad accettare i limiti previsti dalla vigente autorizzazione AIA n. 132 dell’8/06/2011 o i limiti precedentemente imposti nell’autorizzazione provinciale (D.D. prov. Brindisi del 06.08.1999, n. 98)”.
Pertanto, non risulta corretto l’assunto che questi limiti siano più restrittivi di quanto già precedentemente autorizzato.
Per quanto riguarda invece i limiti di emissione di CO, è da rilevare che l’amministrazione ha previsto dei limiti più restrittivi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e che questa previsione non risulta correttamente motivata, mancando del tutto una motivazione specifica che espliciti il perché della necessità di adottare questo criterio.
3. Infondato è poi il terzo motivo, con cui si lamenta l’inclusione tra i pozzetti di campionamento, oltre allo scarico finale, dei pozzetti P5 e P9, ritenendosi che per l’art. 74 d.lgs. 152/2006 i limiti di emissione devono essere rispettati al punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto e non già agli scarichi intermedi.
Infatti, è da rilevare che, come precisato dalle difese delle amministrazione, nel caso in esame trova applicazione l’art. 74, comma 5, d.lgs. 152/2006, secondo cui “i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo”, posto che prima dello scarico finale, ed esattamente a valle dei pozzetti P5 e P9, avviene una miscelazione/diluzione delle acque di raffreddamento, sicchè i limiti di emissione, se misurati solo allo scarico finale, verrebbero rispettati solo a seguito della miscelazione.
4. Fondato è poi l’ultimo motivo, con cui si deduce l’illegittimità della previsione di un termine di 180 giorni per la presentazione di uno studio di fattibilità
Infatti, risulta contraddittorio l’operato dell’amministrazione, laddove al punto 13 della determinazione impugnata richiede la produzione della documentazione entro 180 giorni, mentre al punto 29 dell’allegato C2 stabilisce che lo studio di fattibilità “potrà essere ragionevolmente programmato entro la fine dell’anno 2014”.
5. In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto e in parte respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)