* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque reflue industriali – Art. 74, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 152/2006 – Acque meteoriche – Rientrano – Acque meteoriche di dilavamento – All. 5 al DM 5 febbraio 1998 – Art. 113 d.lgs. n. 152/2006 – Sistema di raccolta – Distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Luglio 2012
Numero: 1261
Data di udienza: 26 Aprile 2012
Presidente: Cavallari
Estensore: Moro
Premassima
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque reflue industriali – Art. 74, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 152/2006 – Acque meteoriche – Rientrano – Acque meteoriche di dilavamento – All. 5 al DM 5 febbraio 1998 – Art. 113 d.lgs. n. 152/2006 – Sistema di raccolta – Distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia – Inconfigurabilità.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^– 12 luglio 2012, n. 1261
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque reflue industriali – Art. 74, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 152/2006 – Acque meteoriche – Rientrano.
L’art. 74 comma 1 lett. h), d.lg. n. 152 del 2006 definisce “acque reflue industriali” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Secondo condivisibile orientamento, il refluo deve essere considerato nell’inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore (Cassazione Sezione 3 n. 13376/1998, 10/11/1998 – 18/12/1998). Ne consegue che rientrano tra le acque reflue quelle che provengano dall’insediamento produttivo nella sua totalità e cioè dall’inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore, a nulla rilevando che parte di essi sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come ad esempio quelli delle acque meteoriche necessariamente legate alla composizione chimica- fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche (Cassazione Sezione 3, n. 42932/2002, 24/10/2002 – 19/12/2002).
Pres. Cavallari, Est. Moro – D. s.r.l. (avv. Camposano) c. Provincia di Brindisi (avv. Carullo)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque meteoriche- Acque meteoriche di dilavamento – All. 5 al DM 5 febbraio 1998 – Art. 113 d.lgs. n. 152/2006 –Sistema di raccolta – Distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia – Inconfigurabilità.
Il richiamo del punto 2 dell’allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998 alle acque meteoriche in generale, non reca alcuna differenziazione, nel sistema di raccolta, delle acque meteoriche tra quelle di prima o seconda pioggia dovendo quindi comprendersi entrambe le tipologie nel sistema di raccolta. Peraltro, l’art.113 del d.lgs. 152/2006 non prescrive la necessità di controlli e precauzioni solo per le acque di prima pioggia quanto piuttosto per tutte le acque meteoriche di dilavamento, comprendendo al c.3 anche quelle di prima pioggia (cfr. inoltre, per la regione Puglia, l’art. 6 del Piano di tutela della acque adottato con deliberazione del Consiglio regionale pugliese n. 230 del 20 ottobre 2009).
Pres. Cavallari, Est. Moro – D. s.r.l. (avv. Camposano) c. Provincia di Brindisi (avv. Carullo)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 luglio 2012, n. 1261SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^– 12 luglio 2012, n. 1261
N. 01261/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2012, proposto da:
Demolizioni Industriali Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Camposano, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Caniglia in Lecce, via C. De Giorgi,19;
per l’annullamento
della diffida ad adempiere prot. n. 81188 del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Brindisi inviata a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 18/10/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Marco Camposano, Mario Guadalupi in sostituzione dell’avv. M. Carulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato l’atto con il quale il dirigente del Servizio Ecologia della provincia di Brindisi ha diffidato la Demolizioni industriali ad adeguare il proprio sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie scolante del relativo impianto.
A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
I) Eccesso di potere per contraddittorietà, incongrua e/o illogica motivazione.
II) erronea e falsa applicazione del D.M. 186/2006.
III) Violazione del principio di ragionevolezza del provvedimento amministrativo – eccesso di potere per violazione dei principi di prevenzione e massima precauzione in materia dell’ambiente – erronea e falsa applicazione del d.lgs. n.152/2006 art.216 c.4.
Con memoria depositata in data 6 febbraio 2012 si è costituita in giudizio la provincia di Brindisi.
Con ordinanza n.118/2012 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente solo con riferimento al termine assegnato dalla P.A. per l’adeguamento.
Nella pubblica udienza del 26 aprile 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. La Demolizione Industriali srl effettua attività di demolizione di impianti industriali e navali nonché trasporto e recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, essendo iscritta nel registro delle imprese che recuperano rifiuti della Provincia di Brindisi nonché nell’Albo Nazionale dei gestori ambientali sezione regionale Puglia.
Con il ricorso all’esame la stessa contesta il provvedimento con il quale la Provincia di Brindisi le ha imposto la messa a norma del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (poichè “il sistema previsto di raccolta e smaltimento delle acque metoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate non risulta conforme a quanto previsto dalla specifica normativa vigente con particolare riferimento allo scarico delle acque reflue sul suolo.Inoltre la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia deve essere finalizzata al loro accumulo, nel rispetto di quanto previsto – per le procedure semplificate – dall’allegato 5 punto2 al D.M. 186/2006 per il successivo avvio agli impianti di trattamento. A tal fine la capacità volumetrica delle cisterne di raccolta, a tenuta, deve essere dimensionata per contenere almeno un evento piovoso di intensità pari a 60 mm di pioggia nelle 24 ore in rapporto ad un tempo di ritorno pari a 5 anni. Detta volumetria può essere ridotta detraendo le superfici su cui vengono stoccati i rifiuti sotto idonea copertura. In relazione a quanto innanzi si rende necessario realizzare l’adeguamento dell’impianto in argomento entro 60 giorni dal ricevimento della presente, nelle more dovranno essere trasmessi entro 20 giorni i particolari costruttivi della vasca di raccolta e stoccaggio indicata nella relazione tecnica allegata alla predetta nota”).
2.2. Con un primo ordine di censure la ricorrente sostiene che del tutto illegittimamente la P.A. intimata avrebbe assimilato le acque meteoriche a quelle reflue.
La tesi non coglie nel segno.
L’art. 74 comma 1 lett. h), d.lg. n. 152 del 2006 definisce “acque reflue industriali” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento.
Secondo condivisibile orientamento, il refluo deve essere considerato nell’inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore. (Cassazione Sezione 3 n. 13376/1998, 10/11/1998 – 18/12/1998).
Ne consegue che rientrano tra le acque reflue quelle che provengano dall’insediamento produttivo nella sua totalità e cioè dall’inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore, a nulla rilevando che parte di essi sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come ad esempio quelli delle acque meteoriche necessariamente legate alla composizione chimica- fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche (Cassazione Sezione 3, n. 42932/2002, 24/10/2002 – 19/12/2002).
In proposito deve rilevarsi che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede all’art.1 che:
“Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse
Negli allegati 1, 2, 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all’art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.”
L’allegato 5 punto 2 invece prescrive le dotazioni minime degli impianti di messa in riserva di rifiuti quanto a un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche.
Del resto l’art. 214 del d.lgs.152/2006 prevede che le procedure semplificate (qual è quella per la quale ha optato la ricorrente in esonero al regime autorizzatorio) devono comunque garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177, comma 4.
Il Collegio ritiene quindi di non poter condividere, anche in ragione del generale principio di prevenzione e cautela, la ricostruzione della natura di acque meteoriche adombrata dalla ricorrente, risultando evidente il fattore d’inquinamento provocato dalle stesse in relazione alla tipologia del materiale (ferroso) dilavato e al conseguente riversamento sulle superfici circostanti,se il materiale non è ricoperto e quindi sottratto all’azione dilavante delle acque meteoriche.
2.3. Non risultano travalicati neppure i limiti di irragionevolezza e illogicità nell’esercizio della discrezionalità tecnica di cui ha fatto uso l’Amministrazione nel richiedere che la capacità volumetrica delle cisterne di raccolta debba essere dimensionata per contenere “un evento piovoso di intensità pari a 60 mm di pioggia nelle 24 ore in rapporto ad un tempo di ritorno pari a cinque anni”.
In primo luogo, condividendo sul punto la tesi della difesa dell’amministrazione provinciale, il richiamo del punto 2 dell’allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998 alle acque meteoriche in generale, non reca alcuna differenziazione, nel sistema di raccolta, delle acque meteoriche tra quelle di prima o seconda pioggia dovendo quindi comprendersi entrambe le tipologie nel sistema di raccolta.
Peraltro, l’art.113 del d.lgs. 152/2006, a differenza dell’interpretazione fornita dalla ricorrente, non prescrive la necessità di controlli e precauzioni solo per le acque di prima pioggia quanto piuttosto per tutte le acque meteoriche di dilavamento, comprendendo al c.3 anche quelle di prima pioggia.
Inoltre il Piano di tutela della acque della Regione Puglia adottato con deliberazione del Consiglio regionale pugliese n. 230 del 20 ottobre 2009 definisce acque meteoriche di dilavamento quelle che precipitano sull’intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all’immissione e acque di prima pioggia quelle di dilavamento fino a una altezza di precipitazione massima di 5 millimetri, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 h di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull’intera superficie scolante.
L’art. 6 del Piano citato inoltre prevede che “ai sensi di quanto stabilito all’art. 39, comma 3, del Decreto Legislativo n152/99, come novellato dal D.L.gs 258/2000, le acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi, in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alla Tab. 3 dell’all. 5 del D.
Lgs 152/99, come novellato dal D. L.gs 258/2000, devono essere raccolte in vasca a tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco, tale da conseguire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.3 di cui all’Allegato 5 del D.Lgs.152/99 per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali, ovvero nel rispetto dalla Tab. 4 nel caso di immissioni sul suolo.”
Risulta quindi evidente che la soluzione semplicistica propugnata dalla ricorrente secondo la quale solo l’acqua di prima pioggia dovrebbe essere raccolta non regge ai riferimenti normativi suindicati.
2.4. Del pari legittima è la prescrizione imposta dalla P.A. quanto alla capacità volumetrica delle cisterne di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul sito industriale della ricorrente,commisurata a contenere un evento piovoso di intensità pari a 60 mm di pioggia nelle 24 ore in rapporto a un tempo di ritorno pari a 5 anni.
La prescrizione citata, difatti, risulta adottata a seguito di compiuta istruttoria, mediante il riferimento allo studio del Servizio Ecologia il quale ha determinato il dato in 60 mm di pioggia facendo riferimento ai rilievi pluviometrici relativi al territorio provinciale di Brindisi, trasmessi dalla Struttura monitoraggio meteoclimatico della regione Puglia.
Tale studio ha rilevato che in prossimità dell’area ove è ubicato l’impianto de quo nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno 2010 si sono verificati eventi piovosi con intensità massima di 102 mm di pioggia in 24 ore (quindi un dato di gran lunga superiore a quello – 60 mm- preso in considerazione dalla ricorrente).
Al contrario la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per contrastare efficacemente lo studio preso in considerazione dalla Provincia non risultando indicata la fonte presa a riferimento, né risultando indicata alcuna statistica degli eventi piovosi e, quindi, provata la capacità concreta dell’impianto, in relazione a eventi piovosi anche di particolare intensità, a scongiurare la compromissione dell’ambiente circostante.
Appare quindi evidente che in assenza di un efficace sistema di convogliamento delle acque meteoriche le stesse, ove dilavanti sul suolo, produrrebbero dispersione degli elementi chimici e fisici derivanti dalle lavorazioni della Demolizioni Industriali.
Tale compromissione risulta a parer del Collegio di immediata percezione sicchè non risulta conferente il riferimento effettuato dalla ricorrente circa la necessità della previa verifica del rischio mediante una valutazione scientifica obiettiva.
A ciò aggiungasi che l’art. 174 del Trattato CE ha indicato al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e il principio di precauzione è stato introdotto al suo comma 2, prevedendosi che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente.”.
Nella specie la misura imposta risulta oltre che adeguata allo scopo anche proporzionale alla protezione da assicurare.
2.5. Come anticipato dell’ordinanza cautelare dell’ 8 febbraio 2012 deve tuttavia ritenersi l’illegittimità del provvedimento impugnato nella sola parte in cui si assegna il termine di gg 60 per la realizzazione degli adeguamenti.
Invero detto termine, in considerazione della entità economica e dimensionale degli interventi, oltre che degli spazi di movimentazione e lavorazione occorrenti, risulta del tutto insufficiente.
3. Conclusivamente il ricorso solo nei limiti anzidetti deve essere accolto.
3.1. Sussistono giustificati motivi (in considerazione della sostanziale reiezione del ricorso quanto all’an dell’adeguamento prescritto) per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)