* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 48, c. 3-ter d.P.R. n. 380/2001 – Enel – Richieste di allaccio effettuate per gli immobili – Obbligo di comunicazione al Sindaco – Interpretazione restrittiva.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Marzo 2013
Numero: 559
Data di udienza: 30 Gennaio 2013
Presidente: Costantini
Estensore: Costantini
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 48, c. 3-ter d.P.R. n. 380/2001 – Enel – Richieste di allaccio effettuate per gli immobili – Obbligo di comunicazione al Sindaco – Interpretazione restrittiva.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 12 marzo 2013, n. 559
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 48, c. 3-ter d.P.R. n. 380/2001 – Enel – Richieste di allaccio effettuate per gli immobili – Obbligo di comunicazione al Sindaco – Interpretazione restrittiva.
L’art. 48, comma 3-ter, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel porre l’obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici di comunicare al sindaco del comune le richieste di allaccio effettuate per gli immobili, con indicazione del titolo edilizio abilitante (concessione, autorizzazione, sanatoria edilizia), prevede, in caso di inosservanza, l’irrogazione della sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila per ogni violazione. L’obbligo di comunicazione a carico dell’ENEL non può tuttavia essere riconosciuto né in presenza di contratti integrati dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex comma 3 (opera iniziata in data anteriore al 30/1/1977), né tanto meno in presenza di una richiesta di “contratto per uso irriguo” sicuramente diversa per oggetto dalle “richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili”; peraltro l’assimilazione del regime delle sanzioni amministrativo a quello delle sanzioni penali non può che portare ad una interpretazione restrittiva delle relative norme “applicabili soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” (art.1, comma 2, L. n. 689/1981).
Pres. ed Est. Costantini – E. s.p.a. (avv.ti De Vergottini, Caturani, Tanzariello e Nicoli’) c. Comune di Lecce (avv. Astuto)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 12 marzo 2013, n. 559SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 12 marzo 2013, n. 559
N. 00559/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2012, proposto da:
Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani, Roberto Tanzariello, Raffaele Nicoli’, con domicilio eletto presso Raffaele Nicoli’ in Lecce, via Rubichi,6;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Astuto, con domicilio eletto presso Laura Astuto in Lecce, c/o Municipio;
per l’annullamento
delle ordinanze nn. 245, 246, 247 e 249, emesse in data 8/3/2012, con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 50.000 (cinquantamila) ai sensi dell’art. 48, comma 3-ter, del D.P.R n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Luigi Costantini e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti R. Nicolì e A. Astuto, quest’ultimo in sostituzione di L. Astuto.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con le ordinanze in epigrafe specificate il Dirigente UTC – Settore Urbanistica – del Comune di Lecce, sul presupposto che l’ENEL avesse omesso di “comunicare al Sindaco nel cui territorio è ubicato l’immobile le richieste di allaccio per esso presentate con indicazione del titolo abilitativo” procedeva alla irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 50.000, prevista dall’art. 48, comma 3-ter del D.P.R n. 380/01.
Avverso tali determinazioni insorge con il ricorso in esame la Soc. erogatrice del servizio di energia elettrica deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
– eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; viola-zione e falsa applicazione dell’art. 48 commi 1 e 3-ter del D.P.R n. 380/01;
– eccesso di potere per carenza istruttoria; difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento sotto i profili della adeguatezza e proporzionalità; violazione degli artt. 11 e 8 della L n. 689/1981;
– prescrizione del diritto a riscuotere le somme.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il comune di Lecce e all’udienza pubblica del 30/1/2013, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 48, comma 3-ter, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel porre l’obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici di comunicare al sindaco del comune le richieste di allaccio effettuate per gli immobili, con indicazione del titolo edilizio abilitante (concessione, autorizzazione, sanatoria edilizia), prevede, in caso di inosservanza, l’irrogazione della sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila per ogni violazione.
In applicazione di tale disposizione, quindi, il dirigente UTC – Settore urbanistica – del Comune di Lecce ha ritenuto di poter nella specie sanzionare la condotta dell’ENEL che, nel procedere alla fornitura di energia elettrica, avrebbe omesso di comunicare la richiesta di allaccio presentata dagli interessati.
Orbene, occorre al riguardo osservare che, per un verso, il comma 2 dello stesso art. 48 impone al richiedente il servizio di allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi del titolo edilizio, per altro verso, il successivo comma 3 esclude espressamente la necessità di tale indicazione laddove “l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30/1/1977”, fermo sempre restando l’obbligo della dichiarazione sostitutiva.
Ne consegue allora che l’ipotesi per ultimo considerata non potrebbe che ritenersi tagliata fuori dall’ambito di applicazione del comma 3-ter, atteso che il previsto obbligo di comunicazione delle richieste di allaccio al servizio pubblico con indicazione del titolo edilizio abilitativo, in tanto potrebbe essere soddisfatto dalle aziende erogatrici, in quanto a tale indicazione i richiedenti fossero tenuti ai sensi del 2 comma e la stessa azienda ne fosse in possesso .
D’altro canto vale la pena ribadire che, operando in tema di sanzioni amministrative, il principio di legalità (art. 1 L. n. 689/81) ed il divieto di interpretazione analogica (Cass. I sez. 22/1/2004 n. 1079; TAR Emilia Romagna – Parma 25/5/2000 n. 282), L’ENEL non potrebbe neppure essere chiamata a rispondere per non aver immediatamente trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 3 (opere iniziate anteriormente al 30/1/77), non essendo tale ipotesi riconducibile nello schema normativo di cui al comma 3-ter., nell’ambito del quale assumono rilievo unicamente le richieste di allaccio “con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi ovvero dell’istanza di concessione in sanatoria presentata”.
Nel caso in esame le ordinanze nn. 245, 246 e 247 risultano adottate in relazione ad utenze attivate dall’ENEL sulla base di autocertificazioni indicanti a prima del 30/1/1977 la realizzazione degli immobili; l’ordinanza n. 249, invece, attiene ad una fornitura elettrica richiesta per l’alimentazione di un pozzo artesiano regolarmente autorizzato dal Genio civile di Lecce (aut. n. 2502 del 9/7/2004).
Ne discende, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, che l’obbligo di comunicazione a carico dell’ENEL non potrebbe essere riconosciuto né in presenza di contratti integrati dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex comma 3, né tanto meno in presenza di una richiesta di “contratto per uso irriguo” sicuramente diversa per oggetto dalle “richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili”; peraltro l’assimilazione del regime delle sanzioni amministrativo a quello delle sanzioni penali non può che portare ad una interpretazione restrittiva delle relative norme “applicabili soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” (art.1, comma 2, L. n. 689/1981).
Sussiste pertanto la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 3-ter, del D.P.R. n. 380/2001 e conseguentemente il ricorso, assorbito ogni ulteriore profilo di illegittimità dedotto, deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, stante la novità della questioni sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce
Accoglie il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente, Estensore
Enrico d’Arpe, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)