* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Obblighi di bonifica – Soggetti responsabili – Proprietari dei suoli – Siti di interesse nazionale – Art. 252, c. 5 – Imposizione dell’obbligo di elaborare un progetto di bonifica – Mancato accertamento delle indicate situazioni fattuali/giuridiche – Illegittimità – Autonoma giustificazione nella previsione di cui all’art. 245, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Esclusione – Misure di prevenzione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2011
Numero: 2149
Data di udienza: 20 Ottobre 2011
Presidente: Cavallari
Estensore: Viola
Premassima
* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Obblighi di bonifica – Soggetti responsabili – Proprietari dei suoli – Siti di interesse nazionale – Art. 252, c. 5 – Imposizione dell’obbligo di elaborare un progetto di bonifica – Mancato accertamento delle indicate situazioni fattuali/giuridiche – Illegittimità – Autonoma giustificazione nella previsione di cui all’art. 245, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Esclusione – Misure di prevenzione.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2011, n. 2149
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Obblighi di bonifica – Soggetti responsabili – Proprietari dei suoli – Siti di interesse nazionale – Art. 252, c. 5 – Imposizione dell’obbligo di elaborare un progetto di bonifica – Mancato accertamento delle indicate situazioni fattuali/giuridiche – Illegittimità.
Le previsioni di cui agli artt. 242-250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) prevedono una struttura complessiva che attribuisce gli obblighi di bonifica di siti contaminati ai soggetti responsabili della contaminazione (in questo caso, in sostanziale applicazione del principio di origine comunitaria “chi inquina paga”) o, in alternativa, ai proprietari dei suoli, prevedendo, per l’ipotesi di mancata attivazione dei soggetti onerati, l’intervento sostitutivo del comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, della regione (art. 250, 1° comma d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); la strutturazione normativa è poi sostanzialmente recepita, per i cd. siti di interesse nazionale, dall’art. 252, 5° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce l’obbligo di bonifica al responsabile dell’inquinamento e al proprietario, prevedendo solo, in via di evidente eccezione, l’intervento sostitutivo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in luogo degli enti locali. E’ pertanto illegittima l’imposizione dell’obbligo di elaborare un progetto di bonifica, che non sia preceduta dall’accertamento, nel dovuto contraddittorio tra le parti, della sussistenza di una delle due indicate situazioni fattuali/giuridiche (quella di responsabile dell’inquinamento o di proprietario delle aree inquinate).
Pres. Cavallari, Est. Viola –Consorzio ASI Brindisi (avv. Valla) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Comune di Brindisi (avv.ti Trane e Guarino) e altri (n.c.)
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imposizione dell’obbligo di bonifica – Autonoma giustificazione nella previsione di cui all’art. 245, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Esclusione – Misure di prevenzione.
L’imposizione dell’obbligo di bonifica non può trovare autonoma giustificazione nella previsione dell’art. 245, 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; la previsione dell’obbligo, per il gestore dell’area, di attivarsi e di disporre le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242 appare, infatti, essere riferita alle sole misure di prevenzione previste dal secondo comma dell’art. 242 (caratterizzate, per così dire, dal carattere cautelare) e non investe le misure finali di bonifica che continuano a trovare imputazione sulla base della dialettica tesa ad individuare il responsabile dell’abuso e il proprietario.
Pres. Cavallari, Est. Viola –Consorzio ASI Brindisi (avv. Valla) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Comune di Brindisi (avv.ti Trane e Guarino) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 14 dicembre 2011, n. 2149SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2011, n. 2149
N. 02149/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2010, proposto da:
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;
Ministero delle Attività Produttive, Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale per la Regione Puglia, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
-del decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del 19.1.2010, prot. n. 8803/Q.d.V./DI/B, di approvazione delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 ter L. 241/90, tenutasi il 19.11.2009, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Brindisi”;
– del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 19.11.2009, relativamente alle prescrizioni di cui alle lettere c) – piano di caratterizzazione di venti lotti in area industriale – ed e) – piano di caratterizzazione di lotti meridionali in area industriale – del primo punto all’ordine del giorno;
– di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota ministeriale del 1.2.2010 prot. n. 1901/Q.D.V./DI/VII-VIII-IX, di trasmissione al Consorzio ASI di Brindisi dell’impugnato decreto ministeriale di approvazione del verbale della Conferenza di servizi, pervenuta il 9.2.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Comune di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Luigi Quinto in sostituzione di Giacomo Valla per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Libertini per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (di seguito, Consorzio A.S.I.) è un ente pubblico economico che gestisce gli agglomerati industriali di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni; gran parte dell’area industriale di Brindisi gestita dal Consorzio ricorrente ricade altresì nel <<sito di bonifica di interesse nazionale di Brindisi istituito con l. 9 dicembre 1998 n. 426>>.
Con decreto 19 gennaio 2010 prot. 8803/Q.d.V./DI/B, la Direzione Generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare approvava gli esiti della conferenza decisoria tenutasi in data 19 novembre 2009 ed in particolare, le prescrizioni dei punti c) ed e) del primo punto all’ordine del giorno che imponevano al Consorzio A.S.I. di Brindisi di <<elaborare il progetto di bonifica delle acque di falda>> e dei suoli, relativamente a 20 lotti in area industriale (prescrizione di cui alla lettera c) e ai lotti meridionali in zona industriale (lettera e).
Il decreto era impugnato dal Consorzio A.S.I. per: 1) violazione degli artt. 239 e ss. d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere; 2) eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, omesso apprezzamento dei presupposti.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comune di Brindisi, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 6 maggio 2010 n. 129, la Seconda Sezione del T.A.R. Puglia sede di Bari disponeva la trasmissione del fascicolo alla sede staccata di Lecce.
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2010, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 354 del 2010, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, sulla base della seguente motivazione: << Considerato: -che parte ricorrente non ha corroborato l’impugnazione proposta neanche con un principio di prova in ordine alla censura principale proposta con il ricorso, relativa al fatto che il Consorzio ricorrente non abbia mai assunto la proprietà dei lotti oggetto di bonifica; -che, con tutta evidenza, non si tratta di una probatio diabolica, ma di una circostanza di fatto che può essere agevolmente assistita da un principio di prova (rimanendo estranea alla presente vicenda la prova rigorosa della proprietà dell’area propria di altre problematiche) integrato dall’esibizione di idonea documentazione o certificazioni richieste agli organi competenti>>; con ordinanza 30 luglio 2010 n. 3742, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l’appello proposto dal Consorzio ricorrente e concedeva la tutela cautelare, così motivando: <<ritenuto che il titolo che ex artt.242 e 250 D.lgs. n.152\06 giustifica la imposizione di obblighi di bonifica, in qualunque stato della fase attuativa, deve essere accertato e indicato in esito ad adeguata istruttoria, nella quale tenere conto delle ragioni fatte presenti dalle parti coinvolte nella procedura, specificamente audite in ordine alla configurabilità nei loro confronti di detto titolo di imposizione>>.
All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Già in linea generale, le previsioni di cui agli artt. 242-250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) prevedono una struttura complessiva che attribuisce gli obblighi di bonifica di siti contaminati ai <<soggetti responsabili della contaminazione>> (in questo caso, in sostanziale applicazione del principio di origine comunitaria “chi inquina paga”) o, in alternativa, ai proprietari dei suoli, prevedendo, per l’ipotesi di mancata attivazione dei soggetti onerati, l’intervento sostitutivo del <<comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, della regione<< (art. 250, 1° comma d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); la strutturazione normativa è poi sostanzialmente recepita, per i cd. siti di interesse nazionale (come quello che ci occupa), dall’art. 252, 5° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce l’obbligo di bonifica al responsabile dell’inquinamento e al proprietario, prevedendo solo, in via di evidente eccezione, l’intervento sostitutivo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in luogo degli enti locali.
Come rilevato dall’ordinanza cautelare 30 luglio 2010 n. 3742 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, l’imposizione dell’obbligo di <<elaborare il progetto di bonifica delle acque di falda>> e dei suoli non è stata preceduta, nella vicenda che ci occupa, dall’accertamento, nel dovuto contraddittorio tra le parti, della sussistenza di una delle due situazioni fattuali/giuridiche (quella di responsabile dell’inquinamento o di proprietario delle aree inquinate) che sole avrebbero potuto giustificare, nella sistematica prevista dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’imposizione dell’obbligo di bonifica; in buona sostanza, pertanto, è del tutto mancato proprio il punto centrale delle valutazioni prodromiche all’imposizione dell’obbligo di bonifica, costituito dal positivo accertamento in ordine alla possibile responsabilità del Consorzio A.S.I. nella diretta causazione dell’inquinamento (circostanza difficilmente credibile, viste le funzioni svolte dal Consorzio) o alla sussistenza di una situazione proprietaria tale da giustificare comunque l’imposizione dell’obbligo (circostanza più facilmente accertabile, mediante ricorso alle tradizionali modalità di prova giuridica della proprietà).
Del resto, l’imposizione dell’obbligo di bonifica non può certamente trovare autonoma giustificazione nella previsione dell’art. 245, 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; la previsione dell’obbligo, per il <<gestore dell’area>>, di attivarsi e di disporre <<le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242>> appare, infatti, essere riferita alle sole misure di prevenzione previste dal secondo comma dell’art. 242 (caratterizzate, per così dire, dal carattere cautelare) e non investe le misure finali di bonifica che oggi ci occupano e che continuano a trovare imputazione sulla base della già rilevata dialettica tesa ad individuare il responsabile dell’abuso e il proprietario.
Sostanzialmente irrilevante è poi anche il riferimento all’Accordo di programma intercorso in data 18 dicembre 2007 con riferimento al Sito di interesse nazionale di Brindisi; a prescindere da ogni considerazione in ordine alla non partecipazione del Consorzio A.S.I. al detto accordo di programma, la Sezione non può non rilevare come l’art. 5, 15° comma del detto accordo di programma attribuisca all’Ente pubblico l’obbligo di bonifica delle aree inquinate, limitatamente alle <<proprie aree, ivi comprese quelle già alienate ovvero oggetto di assegnazione da parte dell’ente medesimo>>; anche, in questo caso, pertanto, l’imposizione dell’obbligo di bonifica deve necessariamente passare attraverso l’accertamento in contraddittorio della qualità di proprietario delle aree inquinate,comprese quelle già alienate o assegnate, dell’ente pubblico (accertamento che, come già rilevato, è completamente mancato nella fattispecie che ci occupa).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto, nei limiti dell’interesse del Consorzio ricorrente, l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 19 gennaio 2010 prot. 8803/Q.d.V./DI/B della Direzione Generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della presupposta conferenza decisoria tenutasi in data 19 novembre 2009, limitatamente alle prescrizioni dei punti c) ed e) del primo punto all’ordine del giorno.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)