* APPALTI – Attestazioni SOA e certificazioni di qualità – Rapporto – Art. 84, d.lgs. n. 50/2016 – Attivazione tempestiva per il rinnovo – Principio di autoresponsabilità dell’impresa – Principio della continuità dei requisiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2019
Numero: 253
Data di udienza: 30 Gennaio 2019
Presidente: Di Santo
Estensore: Vituccio
Premassima
* APPALTI – Attestazioni SOA e certificazioni di qualità – Rapporto – Art. 84, d.lgs. n. 50/2016 – Attivazione tempestiva per il rinnovo – Principio di autoresponsabilità dell’impresa – Principio della continuità dei requisiti.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 14 febbraio 2019, n. 253
APPALTI – Attestazioni SOA e certificazioni di qualità – Rapporto – Art. 84, d.lgs. n. 50/2016 – Attivazione tempestiva per il rinnovo – Principio di autoresponsabilità dell’impresa – Principio della continuità dei requisiti.
Con riferimento al rapporto tra le attestazioni SOA e le certificazioni di qualità, l’art. 84 D. Lgs. n. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti d’idoneità vada provato mediante le attestazioni SOA, le quali attestano, tra l’altro, “il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000”. Tra attestazione SOA e certificazione di qualità sussiste – nel particolare settore dei lavori pubblici – un inestricabile intreccio: la prima può essere rilasciata soltanto in presenza della seconda e il venire meno della seconda può dunque significativamente incidere sulla persistente stabilità e validità della prima (T.A.R. Lazio, Roma, 11 gennaio 2017, n. 449). Ne deriva che l’impresa che intende partecipare alla gara, aspirando ad un esito vittorioso della stessa e, quindi, alla stipula ed esecuzione del contratto, è tenuta ad attivarsi tempestivamente per il rinnovo delle certificazioni di qualità e delle attestazioni SOA, in ossequio al principio della continuità dei requisiti. E tanto anche in ragione di un principio di autoresponsabilità dell’impresa che partecipa a pubblici appalti, cui è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media, data la delicatezza e l’importanza degli interessi in gioco, sì da adottare regole e comportamenti improntati alla massima serietà ed efficienza: di qui l’impossibilità, da parte delle medesime, di invocare eventuali ritardi di altri soggetti i cui tempi di reazione e di risposta dovrebbero essere noti a coloro che professionalmente operano in taluni settori dell’economia (cit. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 449/2017).
Pres. Di Santo, Est. Vitucci – A. s.r.l. (avv.ti Mormandi e Calabro) c. Azienda Sanitaria Locale di Lecce (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 14 febbraio 2019, n. 253SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 14 febbraio 2019, n. 253
Pubblicato il 14/02/2019
N. 00253/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2019, proposto da
Arcobaleno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mormandi e Giovanni Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: ditta individuale “Vizzino Giuseppe”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Bolognese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della delibera dell’ASL Lecce n. 2641 del 4 dicembre 2018, pubblicata sul sito aziendale il 5 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto ad aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la demolizione parziale dell’ex P.O. di Gallipoli (CIG 764697101A) alla ditta “Vizzino Giuseppe”;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi, all’occorrenza, i verbali di gara dei giorni 31 ottobre 2018, 7 novembre 2018 e 9 novembre 2018;
in subordine, all’occorrenza, e nei limiti dell’interesse dell’impresa ricorrente, del bando di gara, ovvero della lettera di invito contraddistinta dal n. prot. 138466 del 4 ottobre 2018;
nonché per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto eventualmente sottoscritto tra la P.A. ed il controinteressato attuale aggiudicatario;
e per il risarcimento dei danni subiti e subendi, ovvero per il subentro nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto con il soggetto attuale aggiudicatario e/o di avvio dell’esecuzione dell’incarico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ditta individuale “Vizzino Giuseppe”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori: avv.ti G. Mormandi e G. Calabro, per la ricorrente, e avv. A. Bolognese per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La controversia trova soluzione con la presente decisione in forma semplificata (della cui eventualità è stato dato avviso alle parti, come da verbale d’udienza).
Parte ricorrente espone di essersi classificata seconda nella procedura negoziata telematica indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL LE) per l’affidamento dei lavori di demolizione parziale dell’ex P.O. di Gallipoli (importo a base d’asta per euro 958.848,89, di cui euro 233.040,00 per incidenza manodopera, più euro 28.765,47, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA). Impugna l’aggiudicazione (deliberazione ASL LE prot.n. 2641 del 4 dicembre 2018, pubblicata sul sito aziendale il 5 dicembre 2018) disposta in favore della prima classificata, cioè la ditta individuale “Vizzino Giuseppe” (controinteressata costituita in questo giudizio). Parte ricorrente introduce i seguenti motivi di censura.
I) Violazione degli artt. 83, 84, 87 e 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, 63, comma 1, D.P.R. n. 207/2010; eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con tale motivo, parte ricorrente espone che, ai fini della partecipazione, la lettera di invito, datata 4 ottobre 2018, richiedeva che i concorrenti fossero in possesso della certificazione SOA per la Categoria di lavoro OG1, Classifica III, e che le offerte dovessero pervenire alla Stazione Appaltante entro il 30 ottobre 2018.
La ditta poi risultata aggiudicataria (odierna controinteressata) ha prodotto, in sede di gara, una certificazione SOA (n. 4056/47/01) emessa il 22 gennaio 2016, riportante il possesso di una certificazione di qualità – necessaria per la categoria OG1, classifica III – con scadenza 15 settembre 2018 (v. doc. 4 ricorrente), cioè con una scadenza già intervenuta sia alla data della lettera di invito (4 ottobre 2018) che alla data ultima prevista per la presentazione delle offerte (30 ottobre 2018). Ne deriva, secondo la tesi della ricorrente, che, poiché il possesso della certificazione di qualità è necessario ai fini della qualificazione nella classifica III (e superiori) della categoria OG1 (ex art. 61 e ss. D.P.R. n. 207/10), l’intervenuta scadenza della certificazione di qualità (alla data del 15 settembre 2018) ha determinato il venir meno dell’attestazione SOA. Conseguentemente, sempre secondo la ricorrente, la ditta “Vizzino Giuseppe” avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per difetto della necessaria e valida attestazione SOA, non essendo idonea quella emessa nel 2016 ed usata per la partecipazione alla gara. Sul punto, parte ricorrente precisa che l’affidamento in questione riguarda lavori pubblici superiori alla classifica II, per i quali il possesso della certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000 è obbligatoriamente previsto, ai fini della partecipazione alla gara, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 83, 84, 87 e 216 D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016). Si tratta, nella esposizione del ricorso, di un requisito obbligatorio – anche a prescindere dal contenuto del bando o della lettera di invito, stante l’imperatività delle disposizioni in parola (le quali, comunque, porterebbero all’eterointegrazione della lex specialis di gara) – ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei lavori. Secondo parte ricorrente, il venir meno della certificazione di qualità incide sulla stabilità e validità dell’attestazione SOA.
Ancora, parte ricorrente evidenzia che non può giovare, alla controinteressata, il fatto che quest’ultima abbia prodotto in gara una autonoma e separata certificazione di qualità con scadenza 22 dicembre 2018 (v. sempre doc. 4 ricorrente, ultima pagina), in quanto:
a) la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità doveva essere attestata da un organismo a ciò abilitato, ovvero dalla SOA;
b) la predetta certificazione di qualità scadeva alla data del 22 dicembre 2018, con la conseguenza che, comunque, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto legittimamente disporre l’aggiudicazione in favore della controinteressata, alla luce di tale imminente scadenza. La predetta scadenza, infatti, una volta sopravvenuta, avrebbe comportato il venir meno dei requisiti d’idoneità in capo all’affidataria, la quale non avrebbe, quindi, potuto stipulare (ed eseguire) il relativo contratto, stante il principio della continuità dei requisiti di idoneità (che devono essere posseduti dal concorrente, senza soluzione di continuità, durante la procedura di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto).
II) Con secondo motivo di ricorso, parte ricorrente impugna, in via subordinata, gli atti di gara nella misura in cui dovesse ritenersi che i medesimi non avrebbero consentito l’immediata esclusione della controinteressata o di non disporre l’aggiudicazione in favore di quest’ultima, risultando, così, contrari alla normativa imperativa sopra richiamata.
2) La ditta controinteressata si è costituita in giudizio, evidenziando di:
– essere attualmente in possesso di attestazione SOA 5015/47/01 (doc. 2 controinteressata), rilasciata il 20 dicembre 2018, con scadenza il 21 gennaio 2021, la quale sostituisce, come si legge nello stesso documento citato, la precedente attestazione SOA n. 4056/47/01, “quest’ultima presentata in sede di gara”, come testualmente afferma la ditta controinteressata (v. §4, pag. 3, memoria di costituzione);
– aver prodotto in gara la certificazione di qualità con scadenza 22 dicembre 2018 (v. §1, pag. 3, memoria di costituzione), “attualmente rinnovata con scadenza il 21/12/2021” (v. pag. 4 e docc. 4 e 5 memoria di costituzione).
La controinteressata non ha, quindi, contestato di aver prodotto in sede di gara – e per quanto qui di interesse – solo i seguenti documenti:
– attestazione SOA 4056/47/01, che reca l’indicazione del certificato di qualità con scadenza 15 settembre 2018;
– certificazione di qualità UNI EN ISO, con scadenza 22 dicembre 2018.
3) Il ricorso è fondato per quanto di seguito si osserva.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza, le ditte aggiudicatrici di commesse pubbliche hanno l’obbligo di mantenere, senza soluzione di continuità, il possesso dei requisiti di idoneità per tutta la procedura di gara e fino alla completa esecuzione del contratto (ex multis C.d.S. 6 marzo 2017, n. 1050 e T.A.R. Puglia, Lecce, 14 febbraio 2018, n. 292): si tratta, cioè, del cd. principio di continuità dei requisiti. Con specifico riferimento al rapporto tra le attestazioni SOA e le certificazioni di qualità e posto che, nel caso di specie, si tratta di affidamento di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro e superiori alla classifica II, per i quali è necessario il possesso della certificazione di qualità aziendale, l’art. 84 D. Lgs. n. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti d’idoneità vada provato mediante le attestazioni SOA, le quali attestano, tra l’altro, “il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000” (cit. art. 84, comma 4, lett. “c”, che ripete uno schema analogo a quello di cui all’art. 40, comma 3, lett. “a”, D. Lgs. n. 163/2006). Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato come “tra attestazione SOA e certificazione di qualità sussista – nel particolare settore dei lavori pubblici – una forte compenetrazione o, se si preferisce, un inestricabile intreccio: la prima può essere rilasciata soltanto in presenza della seconda, secondo il meccanismo descritto dal citato art. 40, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2005, ratione temporis applicabile. Il venire meno della seconda può dunque significativamente incidere sulla persistente stabilità e validità della prima” (T.A.R. Lazio, Roma, 11 gennaio 2017, n. 449).
Ne deriva che l’impresa che intende partecipare alla gara, aspirando ad un esito vittorioso della stessa e, quindi, alla stipula ed esecuzione del contratto, è tenuta ad attivarsi tempestivamente per il rinnovo delle certificazioni di qualità e delle attestazioni SOA, in ossequio al suddetto principio della continuità dei requisiti. E tanto anche in ragione di “un principio di autoresponsabilità dell’impresa che partecipa a pubblici appalti, impresa cui è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media, data la delicatezza e l’importanza degli interessi in gioco, sì da adottare regole e comportamenti improntati alla massima serietà ed efficienza: di qui l’impossibilità, da parte delle medesime, di invocare eventuali ritardi di altri soggetti (nel caso di specie, organismi di certificazione della qualità aziendale) i cui tempi di reazione e di risposta dovrebbero essere ben noti a coloro che professionalmente operano in taluni settori dell’economia” (cit. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 449/2017).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente che il venir meno della certificazione di qualità, in data 15 settembre 2018, ha fatto venir meno la attestazione SOA n. 4056/47/01 per il periodo successivo alla citata scadenza: tale attestazione SOA non poteva essere, quindi, ritenuta in corso di validità già alla data della lettera di invito, cioè al 4 ottobre 2018. Né può valere, a sostegno della legittima partecipazione alla gara della ditta controinteressata, il certificato di qualità con scadenza 22 dicembre 2018 (anche questo prodotto in gara), perché non “integrato” in attestazione SOA, come invece prescritto dall’art. 84, comma 4, lett. “c”. La ditta “Vizzino Giuseppe” avrebbe, quindi, dovuto essere esclusa dalla procedura.
La controinteressata non ha nemmeno fornito la prova in giudizio, come sarebbe stato suo onere, di aver comunicato alla Stazione Appaltante, in sede di gara, di essersi tempestivamente attivata, prima delle scadenze indicate nei documenti che la stessa ditta “Vizzino Giuseppe” ha prodotto in gara, per il rinnovo delle attestazioni SOA (comprensive delle certificazioni di qualità UNI EN ISO), al fine di osservare il suddetto principio della continuità dei requisiti. Né può rilevare, in senso favorevole alla controinteressata, l’allegazione, solo in questa sede giurisdizionale, dei certificati di qualità e delle attestazioni SOA che risultano, allo stato, rinnovate senza soluzione di continuità con le precedenti. Sul punto, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto risulta pacificamente essere stato allegato dalla ditta “Vizzino Giuseppe” in sede di gara (come sopra detto), la medesima ditta, nella selezione pubblica de qua, ha concorso a detrimento della par condicio competitorum, perché, in buona sostanza, le è stato consentito di partecipare senza dover dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità, come invece prescritto – a prescindere dalla dizione testuale degli atti di gara – dalle disposizioni normative sopra richiamate.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati. Vanno, altresì, dichiarati l’inefficacia del contratto – ove nelle more stipulato – e il subentro della ricorrente – subordinatamente all’accertamento delle condizioni all’uopo normativamente previste – nello stesso.
4) Le spese del giudizio vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come da dispositivo, mentre, considerata la vicenda nel suo complesso, possono essere compensate nei confronti della parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese tra parte ricorrente e parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Andrea Vitucci
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO