* APPALTI – Commissione di gara – Membri – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Competenze tecniche – Interpretazione secondo il canone di ragionevolezza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2011
Numero: 2176
Data di udienza: 24 Novembre 2011
Presidente: Trizzino
Estensore: Caprini
Premassima
* APPALTI – Commissione di gara – Membri – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Competenze tecniche – Interpretazione secondo il canone di ragionevolezza.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 2176
APPALTI – Commissione di gara – Membri – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Competenze tecniche – Interpretazione secondo il canone di ragionevolezza.
L’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui richiede che i membri della commissione di gara siano esperti dello specifico settore cui si riferisce l’appalto, va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che detta norma richiede soltanto che i commissari abbiano un “background” di competenze tecniche tali da consentire ad essi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti, per il che è sufficiente che i componenti la commissione posseggano un bagaglio di conoscenze, sicuramente afferenti allo specifico settore oggetto della gara, ma al tempo stesso di base, in modo tale da poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 08 aprile 2009, n. 954 e 26 febbraio 2011, n. 214; in senso analogo, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 04 giugno 2008, n. 1126; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2010, n. 36).
Pres. Trizzino, Est. Caprini – S. s.r.l. (avv.ti Di Salvatore e Vitone) c. Comune di Palagiano (avv. Pancallo)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 15 dicembre 2011, n. 2176SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 2176
N. 02176/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2011, proposto da:
Soc. Serveco srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Di Salvatore e Marco Vitone, elettivamente domiciliata presso l’avv. Anna Maria Ciardo in Lecce, via Calabria, 3;
contro
Comune di Palagiano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pancallo, elettivamente domiciliato presso l’avv. Maria Antonietta Nigro in Lecce, via Pozzuolo, 9;
nei confronti di
Soc. Teknoservice srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Gili, Massimo Occhiena e Saverio Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
Soc. Intini Source spa, non costituita;
per l’annullamento
a) della determinazione del dirigente del Settore Tecnico del Comune di Palagiano n. 87 del 24 marzo 2011, successivamente conosciuta dalla ricorrente, avente ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di spazzamento e dei servizi complementari di igiene. Approvazione risultanze di gara. Aggiudicazione definitiva in favore della Soc. Teknoservice srl con sede in Piossasco”;
b) dei “verbali di gara” della Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento stradale e servizi complementari (Appalto CIG 0557068BOB), bandita dal Comune di Palagiano (TA), ed in particolare: 1) del verbale n. 1 del 9 dicembre 2010 nella parte in cui – all’esito dell’esame della “documentazione amministrativa” (busta n. 1) – si è ritenuto di ammettere alle successive fasi della procedura, anziché escluderla, la Soc. Intini Source spa; 2) del verbale n. 8 del 21 febbraio 2011 recante la “valutazione” delle “offerte tecniche” dei concorrenti e redazione della relativa (sub)graduatoria provvisoria; 3) del verbale n. 9 del 3 marzo 2011, recante la “valutazione” delle “offerte economiche” e redazione della relativa (sub)graduatoria, nonché redazione della “graduatoria finale” ed aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Soc. Teknoservice srl;
c) in via subordinata, della determinazione del dirigente del Settore Tecnico del Comune di Palagiano n. 449 del 7 dicembre 2010, avente ad oggetto “…Nomina della Commissione giudicatrice”;
d) del diniego tacito di autotutela formatosi in ordine all’informativa di cui all’art. 243/bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., inoltrata dalla ricorrente alla Stazione Appaltante in data 28 aprile 2011;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa, ove occorra, la nota a firma del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Palagiano proc. n. 5280 del 4 aprile 2011, successivamente inoltrata, recante comunicazione alla ricorrente dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
– nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato fra l’Amministrazione aggiudicatrice e la Società aggiudicataria, nell’ipotesi di cui all’art. 121, comma 1, lett. c), del c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagiano;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla Soc. Teknoservice srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti, nelle preliminari, l’avv. Lubelli, in sostituzione dell’avv. Vitone, per la ricorrente, l’avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Pancallo, per la P.A. e l’avv. Sticchi Damiani per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, precedente gestore e terza classificata, impugna l’aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché di spazzamento stradale alla Tecknoservice srl per la durata di nove anni, censurando, altresì, la posizione della seconda classificata, Intini Souce spa.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:
A) avverso la mancata esclusione dalla gara e la valutazione operata dalla Commissione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (Teknoservice srl):
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 nonché dell’art. 6 del bando di gara e delle prescrizioni inderogabili del Capitolato Speciale di Appalto in ordine alle caratteristiche del progetto tecnico;
2. eccesso di potere per difetto ed erroneo apprezzamento dei presupposti, per travisamento, per difetto di istruttoria e per incompetenza.
B) avverso la mancata esclusione dalla gara della seconda classificata (Intini Source spa):
1. violazione degli artt. 38 e 49, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 15 e 23 del bando di gara e dell’art. 15 del disciplinare di gara;
2. eccesso di potere per difetto ed erroneo apprezzamento dei presupposti, per travisamento, per difetto di istruttoria.
C) con riferimento alla Commissione di gara:
– violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, incompetenza.
III. Si sono costituiti l’Amministrazione comunale intimata e l’aggiudicataria, entrambe concludendo per il rigetto del gravame.
La controinteressata ha, altresì, interposto ricorso incidentale.
IV. Alla udienza pubblica del 24 novembre 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
V. Per ragioni di economia processuale, nonostante la presentazione di ricorso incidentale, che, di per sé, assume carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, il Collegio ritiene in concreto preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale in quanto palesemente infondato (cfr. in questo senso C. di S., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).
V.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la mancata esclusione e, in subordine, l’eccessiva valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo che la stessa abbia presentato varianti al progetto tecnico non consentite.
In particolare, la controinteressata avrebbe previsto, sin dall’avvio del servizio ed in via ordinaria, la raccolta dei rifiuti “porta a porta” estesa a tutte le tipologie dei rifiuti ed in tutto il territorio comunale, anziché (come previsto dalla “lex specialis”), in via sperimentale, al solo quartiere Bachelet, con successiva estensione graduale a discrezione dell’Amministrazione, con ciò violando la “par condicio” degli altri partecipanti.
La censura è priva di pregio.
Si premette che:
A) quanto all’ammissibilità delle migliorie:
a) l’art. 6 del bando di gara dispone: “non sono consentite varianti di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 163/2006”, ma aggiunge, altresì, che: “l’offerta può contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto”.
b) gli artt. 20 del bando, 10 del disciplinare e 7 del CSA, relativi alle caratteristiche dell’offerta, dispongono:
-. al punto 1, con riferimento al merito tecnico e alle modalità di esecuzione, che “sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti al proponente che proporrà tecniche migliori e modalità organizzative che consentano di raggiungere i massimi livelli di igienicità con l’ottimale impiego di mezzi e personale”;
– al punto 2, relativo alle proposte relative alla raccolta differenziata, che “la Commissione assegnerà massimo 20 punti alla migliore proposta, tenendo conto delle tecnologie innovative tese a conseguire gli obbiettivi previsti dalla normativa vigente, indicando i tempi e le quantità in percentuale”.
c) l’art. 7, lett. A), punto 2, del Capitolato Speciale di Appalto specifica, inoltre, che, quale risultato intermedio, “è richiesto il raggiungimento del servizio di raccolta porta-a-porta entro il termine massimo di cinque anni dall’avvio del servizio”, a fronte della durata novennale dell’affidamento, fermo restando l’importo contrattuale (art. 21 CSA).
Al fine di comprendere la portata di tale ultima disposizione occorre fare riferimento alla “relazione” allegata. “E’ stato altresì richiesto, di tenere conto, nella predisposizione del Capitolato Speciale e nella redazione degli atti di gara, della necessità di prevedere il potenziamento del servizio cosiddetto “porta a porta”, nonché del potenziamento della raccolta differenziata, in maniera da realizzare un significativo abbattimento dei costi di discarica e conseguire gli obiettivi indicati dalla Regione Puglia …”. In particolare, nella planimetria generale del territorio comunale, presente tra gli atti di gara, “è stata perimetrata una zona dell’abitato, denominata quartiere Bachelet, all’interno della quale ciascuna ditta concorrente dovrà provvedere, nel progetto offerta che presenterà per la gara, una propria ipotesi di raccolta “porta a porta”, ai cui risultati, in termini di efficienza e gradimento dei cittadini, sarà legata la successiva, autonoma decisione dell’Amministrazione comunale di estendere in termini di gradualità, con eventuali, necessarie variazioni ed adattamenti, tale prima attuazione al resto dei quartieri della città, fermo restando l’importo contrattuale e con la precisazione che nel termine massimo di 5 (cinque anni) dall’avvio del servizio il servizio “porta a porta” dovrà essere esteso all’intera zona urbana del Comune di Palagiano”.
Di tale previsione tiene conto lo stesso bando di gara (art. 3), laddove, nel prescrivere una durata complessiva novennale dell’affidamento, fissa un corrispettivo calibrato alla graduale estensione del servizio (“l’importo complessivo a base d’asta è stato così distinto su base annua: per il 1° (primo) anno: €. 1.300.000,00; per il 2° (secondo) anno: €. 1.350.000,00; per il 3° (terzo) e i rimanenti 6 (sei) anni contrattuali l’importo annuo a base d’asta del servizio è pari a €.1.450.000,00, sempre oltre I.V.A.”).
B) quanto alle prescrizioni minime:
le prescrizioni quali quelle di cui al bando di gara, busta n. 2, concernenti l’“offerta tecnica”, secondo le quali “tale plico dovrà altresì contenere il progetto e le modalità operative per l’effettuazione, in via sperimentale per uno o più anni, della raccolta cosiddetta “porta a porta” nel solo quartiere Bachelet di Palagiano, così come delineato nell’allegata cartografia, al fine di permettere all’Amministrazione comunale, al termine del periodo di sperimentazione, la valutazione di tale esperimento e, a suo insindacabile giudizio, l’estensione o meno di tale sperimentazione, anche in maniera graduale, alla parte restante dell’abitato”, vanno intese, in via sistematica, nei termini che seguono.
1. Il progetto proposto dalla stazione appaltante, a base di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può subire modifiche a condizione che non si alterino i caratteri essenziali, ovvero i cd. “requisiti minimi”, delle prestazioni richieste, non dovendo le proposte migliorative tradursi in una ideazione dell’oggetto del contratto totalmente diversa ed alternativa rispetto a quanto voluto dalla P.A..
2. L’avvio sperimentale e graduale della raccolta porta a porta a partire dal quartiere Bachelet, costituiva il requisito minimo, imprescindibile, dell’offerta, non il suo limite inderogabile, atteso che l’obbiettivo finale dell’affidamento, da raggiungere, peraltro, prima della sua scadenza naturale (dopo 5 anni a fronte della durata novennale), era proprio quello dell’estensione del servizio “porta a porta” a tutto il territorio comunale e per tutta la tipologia di rifiuti.
3. La valutazione della sperimentazione da parte dell’Amministrazione non poteva riguardare la scelta sulla tipologia della raccolta da effettuarsi nel territorio comunale, già fatta, a monte, nel Capitolato, ma le concrete modalità di svolgimento del servizio, da sottoporre periodicamente al vaglio dell’Amministrazione, consentendole, quindi, di valutarne gli effetti pratici nonché il livello di gradimento dei cittadini interessati e di programmare, ove necessario, eventuali correzioni ed adeguamenti.
4. Non escludendo il bando la possibilità che la raccolta porta a porta potesse avvenire su tutto il territorio comunale sin dal primo anno di contratto (art. 5 CSA), l’immediata estensione al resto della città consente, in termini di efficacia ed efficienza del servizio, maggiori probabilità di successo nel passaggio dalla modalità di raccolta stradale, presente, a quella “porta a porta”, obbiettivo finale dell’Amministrazione (entro 5 anni) nonché livelli di igienicità e decoro ulteriori (meritevoli del massimo punteggio) tramite l’eliminazione totale dei cassonetti dalle strade. La proposta è stata, pertanto, valutata correttamente come ammissibile e migliorativa dalla Commissione di gara, prima e, dall’Amministrazione appaltante, poi, mediante l’approvazione degli atti di gara.
V.2. Con il quarto motivo di ricorso la parte si duole della illegittima composizione della Commissione di gara, lamentando la carenza di adeguate professionalità per lo specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
La censura è priva di pregio.
V.2.1. Premette il Collegio di aderire al consolidato indirizzo secondo il quale “la Commissione giudicatrice che ha il compito di valutare la qualità del servizio offerto deve essere composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere…”. A tal fine, “può farsi riferimento ad alcuni indici che, in via presuntiva, consentano una prognosi sul punto: innanzitutto il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore specifico cui si riferisce l’appalto (rectius: nel settore cui afferiscono le valutazioni tecniche previste dal bando di gara per l’assegnazione discrezionale dei punteggi)” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 15 dicembre 2010, n. 4183; C. di .S, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6965).
Ciò posto “il rispetto del requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” non può essere inteso in senso stretto, dovendo invece ritenersi inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, senza esigere che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara. Il che significa che la Commissione, unitariamente considerata, deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, in ossequio al principio di buon andamento della P.A.” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2010, n. 36; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 04 giugno 2008, n. 1126).
Ciò significa che: “l’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui richiede che i membri della commissione di gara siano esperti dello specifico settore cui si riferisce l’appalto, va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che detta norma richiede soltanto che i commissari abbiano un “background” di competenze tecniche tali da consentire ad essi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti, per il che è sufficiente che i componenti la commissione posseggano un bagaglio di conoscenze, sicuramente afferenti allo specifico settore oggetto della gara, ma al tempo stesso di base, in modo tale da poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 08 aprile 2009, n. 954 e 26 febbraio 2011, n. 214; in senso analogo, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 04 giugno 2008, n. 1126; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2010, n. 36).
V.2.2. Nel caso di specie, quanto all’arch. Cosimo Venneri, non solo la laurea in architettura costituisce titolo di studio valido per ricoprire l’incarico di dirigente o funzionario degli uffici comunali deputati alla gestione dei servizi ambientali ma lo stesso, in concreto, oltre ad essere responsabile dell’Ufficio Urbanistica e SUAP del Comune di Laterza, ha frequentato un corso di formazione specifico, della durata di 160 ore, in materia di “Gestione dei Sistemi Ambientali – piani di gestione di rifiuti solidi urbani – Gli strumenti di gestione dell’Ambiente – Informatica di base”, con ciò dimostrando di possedere un titolo di studio adeguato nonché il grado di conoscenze tecniche richieste.
V.3. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la mancata esclusione della Soc. Intini Source spa:
a) per mancata produzione, in originale o in copia autentica, del contratto di avvalimento, come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara;
b) per omessa dichiarazione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 da parte del legale rappresentate dell’impresa ausiliaria.
La censura è inammissibile, attesa la carenza di interesse, quale condizione dell’azione, al sindacato della seconda classificata una volta ritenuta legittima l’aggiudicazione in capo alla prima società aggiudicataria. In altri termini, alcuna utilità sarebbe ricavabile dalla attuale ricorrente, terza classificata, dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento degli atti di gara concernenti la seconda classificata, Intini Source spa, impregiudicato l’esito della gara.
VI. Per quanto esposto, il ricorso principale non è meritevole di accoglimento e deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale.
V. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese e competenze di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)