* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni sottoposti a tutela del P.U.T.T./P. – Applicabilità del divieto ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2011
Numero: 2183
Data di udienza: 27 Ottobre 2011
Presidente: Trizzino
Estensore: Caprini
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni sottoposti a tutela del P.U.T.T./P. – Applicabilità del divieto ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 – Esclusione.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 2183
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni sottoposti a tutela del P.U.T.T./P. – Applicabilità del divieto ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 – Esclusione.
Il divieto di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, a norma del quale “fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”, “non risulta riferibile ai beni sottoposti alla tutela del P.u.t.t./p. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio”): per un verso, difatti, il riferimento agli immobili ed aree “sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico” di cui all’art. 146 dev’essere logicamente e sistematicamente ricollegato ai piani approvati nelle forme di cui agli artt. 143 ss., il cui procedimento prevede, tra l’altro , chiare prescrizioni in tema di pubblicità e partecipazione dei soggetti interessati (v. l’art. 144); per altro verso, deve osservarsi che gli ambiti della tutela prevista del P.u.t.t. sono – anche se non per lo più – di tipo “esteso”, sicché l’ampiezza che assumerebbe il divieto di sanatoria postuma finirebbe con il risultare irragionevolmente eccessiva (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 1 luglio 2009, n. 1751).
Pres. Trizzino, Est. Caprini – R.J.B. (avv. ti Somma e Rosato) c. Comune di Ostuni (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 15 dicembre 2011, n. 2183SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 2183
N. 02183/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2011, proposto da:
Rosemary Janet Berry, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Somma e Silvia Rosato, elettivamente domiciliata presso l’avv. Cosimo Murri dello Diago in Lecce, via Fiume, 59;
contro
Comune di Ostuni, non costituito;
per l’annullamento
– del silenzio-rigetto/diniego maturato in ordine alla richiesta di permesso in sanatoria presentata dalla ricorrente al Comune di Ostuni, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, relativamente ad opere realizzate in agro di Ostuni alla Contrada “Donnagnora”;
– di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti, nelle preliminari, l’avv. Rosato per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente impugna il silenzio-rigetto maturatosi sulla richiesta di sanatoria, ex art. 36 del d.P.R. 380/2001, avanzata per l’avvenuto ampliamento di un edificio preesistente, situato in zona Agricola speciale, mediante la realizzazione di due bagni e di una camera da letto, per un totale di mq. 25,44 aggiuntivi.
Il Comune ha emesso esclusivamente il preavviso di diniego motivato sul presupposto che, stante la normativa vincolistica di cui all’art. 5.01. delle NTA del PUTT/p, non sia possibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, ovvero in sanatoria, per opere già realizzate.
II. A sostegno del gravame la parte deduce i seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
2. eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità, insufficienza e incongruità della motivazione, palese erroneità, irragionevolezza, illogicità, incongruenza e contraddittorietà manifeste dell’azione amministrativa.
III. Alla udienza pubblica del 27 ottobre 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. Il ricorso è fondato.
IV.1. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta il difetto di motivazione del provvedimento tacito di diniego.
Il motivo è fondato.
A prescindere dalla qualificazione legislativa dell’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale sull’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità delle opere abusive in termini di silenzio significativo di rigetto, posta a garanzia dell’istante onde favorirne la tutela giurisdizionale, secondo i principi generali in tema di procedimento amministrativo:
a) “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” (art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990);
b) “Ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato …. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” (art. 3, comma 1, l. n 241/1990);
c) “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento” (art. 2 bis della l. n. 241/1990).
Il silenzio ingiustificato sull’istanza del privato volta ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è dunque illegittimo in quanto il provvedimento di diniego tacitamente formatosi non dà conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giustificatrici che, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, sono sottese alla decisione dell’Amministrazione, non consentendo, in altri termini, di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito.
IV.2. Con i successivi motivi di ricorso la parte lamenta l’eccesso di potere censurando le motivazioni ostative all’accoglimento della domanda esternate dall’Autorità comunale in occasione della comunicazione di cui all’art. 10 bis della medesima l. n. 241/1990.
Pur ritenendo tale censura inammissibile, atteso che la medesima è rivolta avverso un atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non è idoneo a manifestare in modo definitivo la volontà dell’ente, ed è privo, quindi, di qualsiasi valore decisorio, il Collegio reputa opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
IV.2.1. Secondo consolidato orientamento di questo tribunale, il divieto di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, a norma del quale “fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”, “non risulta riferibile ai beni sottoposti, come quello in argomento, alla tutela del P.u.t.t./p.: per un verso, difatti, il riferimento agli immobili ed aree “sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico” di cui all’art. 146 dev’essere logicamente e sistematicamente ricollegato ai piani approvati nelle forme di cui agli artt. 143 ss., il cui procedimento prevede, tra l’altro – e la circostanza è evidentemente significativa attesi gli effetti, anche sotto il profilo in esame, dei vincoli “de quibus”-, chiare prescrizioni in tema di pubblicità e partecipazione dei soggetti interessati (v. l’art. 144); per altro verso, deve osservarsi che gli ambiti della tutela prevista del P.u.t.t. sono – anche se non per lo più – di tipo “esteso”, sicché l’ampiezza che assumerebbe il divieto di sanatoria postuma finirebbe con il risultare irragionevolmente eccessiva (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 1 luglio 2009, n. 1751).
E’ dunque necessario che l’Amministrazione procedente riesamini la vicenda in oggetto, a cominciare dalla istanza formulata dalla ricorrente, senza ritenere applicabile, almeno quanto ai vincoli posti dal P.U.T.T. – peraltro, dagli atti della causa non emerge con chiarezza se sull’area insistono anche vincoli di tipo differente -, il divieto di cui all’art. 146 citato.
IV.2.2. Con riferimento alla possibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma, si richiama il combinato disposto di cui agli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 a norma dei quali è consentita l’autorizzazione successiva alla realizzazione degli interventi nelle residue ipotesi ivi indicate:
“a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
V. Alla luce delle sovra esposte considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
VI. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ostuni al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriela Caprini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)