Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1117 | Data di udienza: 13 Marzo 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza di annullamento del diniego di concessione – Disciplina da applicare – Data di notifica della sentenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2013
Numero: 1117
Data di udienza: 13 Marzo 2013
Presidente: Trizzino
Estensore: Manca


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza di annullamento del diniego di concessione – Disciplina da applicare – Data di notifica della sentenza.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 16  maggio 2013, n. 1117


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza di annullamento del diniego di concessione – Disciplina da applicare – Data di notifica della sentenza.

La disciplina urbanistica da applicare in occasione dell’esame di un progetto edilizio conseguente ad una sentenza di annullamento del diniego della concessione è quella vigente al momento in cui la sentenza è notificata al sindaco, risultando inopponibili all’interessato solo le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute successivamente a tale notificazione (Consiglio di Stato, V, 10 gennaio 2012, n. 36; Cons. Stato, IV, 2 giugno 2000, n. 3177; Cons. Stato, V, 13 novembre 1999, n. 1551 e 8 gennaio 1998 n. 53; T.a.r. Toscana, II, 11 ottobre 2007, n. 3188).

Pres. Trizzino, Est. Manca – W. s.p.a. (avv. sartorio) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ –16 maggio 2013, n. 1117

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 16  maggio 2013, n. 1117

N. 01117/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 220 del 2009, proposto dalla:
– Wind Telecomunicazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7;

contro

– il Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall’Avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Laura Borrega, in Lecce alla via Zanardelli 7;

per l’annullamento

– della nota prot. 27302 del 27 novembre 2008, successivamente pervenuta, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune Ostuni ha denegato la richiesta di autorizzazione presentata dalla società WIND per realizzare un impianto di telefonia in ‘C.da Gorgognolo’;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto possa occorrere, il “Regolamento Comunale per il corretto insediamento dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” ed il “1° Piano di installazione comunale PIC”, approvati con delibera di C.C. n. 67 del 28 dicembre 2005.

Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a..
Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Vantaggiato -in sostituzione dell’Avv. Sartorio- e Tanzarella -in sostituzione dell’Avv. Zaccaria.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che la ricorrente impugnava il diniego oppostole dal Comune di Ostuni alla richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia in località Gorgognolo, e, ancora, il Regolamento Comunale per il corretto insediamento dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed il 1° Piano di installazione comunale (PIC) approvati con delibera di C.C. n. 67 del 28 dicembre 2005, il Collegio osserva che il ricorso è ormai improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

1.1 L’Amministrazione Comunale intimata, difatti, con delibera di C.C. n. 43 del 30 settembre 2010 approvava, al termine di una fase di concertazione con i vari gestori e sulla base dei relativi piani stralcio, il nuovo PIC, che, notificato alla ricorrente e dalla stessa mai censurato, non contempla il sito il Contrada Gorgognolo: dall’eventuale accoglimento del gravame, dunque, la Wind non trarrebbe alcuna utilità, poiché la sua istanza sarebbe comunque, sulla base del nuovo strumento di pianificazione, insuscettibile di accoglimento (e d’altronde, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la disciplina urbanistica da applicare in occasione dell’esame di un progetto edilizio conseguente ad una sentenza di annullamento del diniego della concessione è quella vigente al momento in cui la sentenza è notificata al sindaco, risultando inopponibili all’interessato solo le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute successivamente a tale notificazione”; Consiglio di Stato, V, 10 gennaio 2012, n. 36. E ancora: “nel caso di annullamento del diniego in sede giurisdizionale, l’autorità competente deve provvedere applicando la disciplina vigente alla data di notifica della sentenza di annullamento del diniego (cfr. Cons. Stato, IV, 2 giugno 2000, n. 3177; Cons. Stato, V, 13 novembre 1999, n. 1551 e 8 gennaio 1998 n. 53)”; T.a.r. Toscana, II, 11 ottobre 2007, n. 3188).

2.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 220 del 2009 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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