Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1182 | Data di udienza: 4 Luglio 2018

APPALTI – Controversie concernenti procedure ad evidenza pubblica – Competenza territoriale – Luogo di esecuzione dei lavori o dei servizi – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Impugnazione del provvedimento di ammissione – Questioni attinenti la valutazione dei requisiti – Possesso della certificazione di qualità – Condizione per la stipulazione del contratto – PASSOE – Nozione – Mancata produzione – Mera carenza documentale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2018
Numero: 1182
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: Pasca
Estensore: Ferrazzoli


Premassima

APPALTI – Controversie concernenti procedure ad evidenza pubblica – Competenza territoriale – Luogo di esecuzione dei lavori o dei servizi – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Impugnazione del provvedimento di ammissione – Questioni attinenti la valutazione dei requisiti – Possesso della certificazione di qualità – Condizione per la stipulazione del contratto – PASSOE – Nozione – Mancata produzione – Mera carenza documentale.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 17 luglio 2018, n 1182


APPALTI – Controversie concernenti procedure ad evidenza pubblica – Competenza territoriale – Luogo di esecuzione dei lavori o dei servizi.

Nelle controversie concernenti le procedure ad evidenza pubblica, la competenza si determina in relazione al luogo di esecuzione dei lavori o dei servizi, da intendersi quale luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto di gara, a prescindere dalla sede della Stazione Appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara. Il criterio degli effetti diretti dell’atto prevale, in questo caso, su quello della sede (C. di St. 1647/2016; 1971/2014).
 


APPALTI – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Impugnazione del provvedimento di ammissione – Questioni attinenti la valutazione dei requisiti – Possesso della certificazione di qualità – Condizione per la stipulazione del contratto.

In forza dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a., il provvedimento di ammissione può essere impugnato esclusivamente per questioni attinenti la valutazione dei “requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”, trattandosi di un rito super accelerato che persegue finalità deflattive del contenzioso, oltre che di buona amministrazione. Il possesso della certificazione di qualità da parte dell’impresa ausiliaria, materialmente necessario per l’esecuzione del contratto, è esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto. Conseguentemente, non può essere oggetto di verifica da parte della Commissione in sede di ammissione/esclusione dei concorrenti e, per l’effetto, nemmeno del giudizio ex art. 120, c. 2 bis c.p.a.
 

APPALTI – PASSOE – Nozione – Mancata produzione – Mera carenza documentale.

Il PASSOE altro non è che lo strumento (elettronico) attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass, cosicché la stazione appaltante attraverso un’interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente.  Il Codice dei contratti non indica il possesso di tale strumento quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale né lo stesso si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti.  Da ciò consegue che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale (c. di St. n. 4506/2017; 5485/2016; TAR Palermo 635/2018; TAR Lazio 7520/2016).

Pres. Pasca, Est. Ferrazzoli – Consorzio P. (avv.ti Battaglia e Arceri) c. Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 17 luglio 2018, n 1182

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 17 luglio 2018, n 1182


Pubblicato il 17/07/2018

N. 01182/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2018, proposto da
Consorzio Parts & Services – in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Antonio Nocilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Battaglia, Francesco Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Battaglia in Roma, piazza della Libertà 20;


contro

Ministero della Difesa, Marina Militare – Ufficio Generale di Responsabilita’ Amministrativa Mariugcra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
Officina Jolly S.r.l.U. in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento di ammissione denominato “Processo Verbale n.7” del 03.05.2018, pubblicato e comunicato in data 04.05.2018, afferente alla procedura aperta distinta in 6 (sei) lotti, per la stipula di accordi quadro, con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54,

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali basare l’aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, con somministrazione di parti di ricambio, degli automezzi logistici della Marina Militare limitatamente al lotto n. 1 (CIG 7395656067) ed ai

controinteressati in intestazione, con particolare ma non esclusivo riferimento:

– al processo verbale n. 6 del 24.04.2018, pubblicato e comunicato contestualmente al precedente documento in data 04.05.2018, con cui, in parte, veniva di sposto soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio Parts & Services e Officina Jolly, ed in parte, si riteneva completa la documentazione degli altri concorrenti;

– ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra elencati,

ancorché non cognito;

NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA EX TUNC, AI SENSI

DEGLI ARTT. 121 E 122 C.P.A.

dell’accordo quadro nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società

aggiudicataria e l’Amministrazione resistente

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa e di Ministero della Difesa e di Marina Militare – Ufficio Generale di Responsabilita’ Amministrativa Mariugcra;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

In data 2 marzo 2018, la Marina Militare ha indetto una procedura aperta distinta in sei lotti, per la stipula di accordi quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali basare l’aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, con somministrazione di parti di ricambio, degli automezzi logistici della predetta Marina Militare.

Per il lotto 1, relativo alle strutture ubicate nelle sedi di Taranto, Grottaglie e Brindisi, hanno presentato offerta il Consorzio Pars & Service, l’Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa ed Officine Jolly S.r.l.u.

La Commissione, con processo verbale n. 7 del 3 maggio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, ha proceduto all’ammissione di tutti i concorrenti, dandone comunicazione il giorno successivo.

A seguito dell’esame e valutazione delle offerte pervenute, è stato assegnato alla Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa il punteggio di 100,00, alle Officine Jolly S.r.l.u. il punteggio di 66,71 e al Consorzio Pars & Service il punteggio di 41,61.

La Commissione ha quindi proceduto a redigere la graduatoria provvisoria e, rilevata come anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 l’offerta presentata dall’Autocarrozzeria, ha effettuato la verifica della congruità.

L’odierno ricorrente, a seguito di richiesta di ostensione del 7 maggio 2018, ha preso visione ed estratto copia della documentazione amministrativa presentata dagli altri due concorrenti per il lotto 1.

Quindi, in data giugno 2018, il Consorzio Pars & Service ha proposto ricorso per l’annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, del provvedimento di ammissione denominato “Processo Verbale n.7” del 3 maggio 2018 nonché del processo verbale n. 6 del 24 aprile 2018, entrambi pubblicati e comunicati in data 4 maggio, nonché per la declaratoria di inefficacia ex tunc , ai sensi degli artt.121 e 122 cpa dell’accordo quadro nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e l’Amministrazione resistente.

L’esponente ha articolato i seguenti motivi di diritto:

– Omessa esclusione dell’Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 e 87 del D. Lgs. 50/2016; deduce la nullità del contratto di avvalimento per violazione degli artt. 83, 87 e 89 del D. lgs. 50/2016, nonché della lex specialis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

– Omessa esclusione dell’Officina Jolly S.R.L.U.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 e 83 del D. Lgs. 50/2016 nonché della lex specialis per la mancata indicazione del codice PASSOE. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

– l’omessa esclusione delle ditte Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa e Officina Jolly S.R.L.U.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 nonché della lex specialis per la mancata indicazione di un’officina nel raggio territoriale prestabilito;

– omessa esclusione delle ditte Autocarrozzeria Guarini S.r.l. e Officina Jolly S.r.l.u.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 nonché della lex specialis per la carenza tecnica relativa al servizio di autosoccorso.

In sintesi, nel contestare l’ammissione, ha assunto che:

– la ditta Guarini non avrebbe prodotto la certificazione ISO 14001:2015, né la stessa sarebbe stata allegata dalla società DES al contratto di avvalimento;

– l’Officina Jolly s.r.l.u. non avrebbe presentato il “passoe” prescritto dalla lex specialis;

– entrambe le predette concorrenti non avrebbero indicato un’officina nel raggio territoriale prestabilito dall’Amministrazione e le loro offerte presenterebbero carenze tecniche relative al servizio di autosoccorso.

Si sono costituiti il Ministero della difesa e la controinteressata Autocarrozzeria Guarini s.r.l., contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, la difesa dell’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del tribunale adito e l’inammissibilità del ricorso e della domanda cautelare per violazione dell’art. 120 commi 2 bis e 6 bis c.p.a.

All’udienza del 4 luglio la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi dell’art. 60 cpa.

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione Pubblica.

Ha dedotto la difesa del Ministero che la competenza per gli atti gravati deve essere ascritta al TAR Lazio, in quanto emessi dall’Autorità Statale Centrale e connotati da un’efficacia meramente endoprocedimentale, ed in quanto così espressamente previsto dalla lex specialis per tutte le controversie.

Giova premettere che, ai sensi del primo comma dell’art. 13 del c.p.a., “sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.

Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dal predetto art. 13, segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale (Ad. Pl. 3/2013).

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle controversie concernenti le procedure ad evidenza pubblica, la competenza si determina in relazione al luogo di esecuzione dei lavori o dei servizi, da intendersi quale luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto di gara, a prescindere dalla sede della Stazione Appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara. Il criterio degli effetti diretti dell’atto prevarrebbe, in questo caso, su quello della sede (C. di St. 1647/2016; 1971/2014).

Nella fattispecie in esame, i provvedimenti impugnati sono relativi esclusivamente al lotto 1, che ha ad oggetto il servizio di manutenzione degli automezzi logistici della Marina Militare ubicati presso le strutture delle sedi di Taranto, Grottaglie e Brindisi.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che la competenza nel caso di specie sia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 c.p.a., inderogabilmente del TAR Lecce.

3. Ciò preliminarmente rilevato, si ritiene che l’infondatezza nel merito del giudizio in esame consente di prescindere dalla questione di ammissibilità del ricorso e della domanda cautelare per violazione dell’art. 120 commi 2 bis e 6 bis c.p.a.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’Autocarrozzeria Guarini per non aver presentato la certificazione di qualità, nonché per irregolarità, legate alla certificazione ambientale, del contratto di avvalimento stipulato con la DES s.r.l.

La censura non può essere accolta.

Con riferimento al primo profilo, rileva il Collegio che, dalla documentazione versata in atti tanto dall’Amministrazione resistente quanto dalla controinteressata, è provato che l’Autocarrozzeria ha trasmesso la propria offerta in data 14 aprile 2018, priva della certificazione di qualità ambientale, a quella data ancora non rilasciata dalla competente autorità. E’ altresì provato che la concorrente ha provveduto ad effettuare l’ulteriore deposito alle ore 9.58 del successivo 16 aprile, quando ancora non era spirato il termine, previsto dalla lex specialis (16 aprile 2018, ore 10:00), per la presentazione delle offerte.

Tanto determina, ovviamente, la incontestabile sussistenza del requisito richiesto dalla lex specialis sin dal momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con consequenziale infondatezza del motivo.

In relazione al secondo profilo, si evidenzia che il disciplinare di gara, al paragrafo 3.2.C.2, prevede che “con riferimento ai requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica, di cui di cui al precedente paragrafo 3.2.C, le certificazioni devono essere possedute … anche dalle ditte ausiliarie/subappaltatrici nel caso le stesse siano chiamate a svolgere il servizio di che trattasi”.

Ancora, l’art. 6 del capitolato rubricato “Modalità di esecuzione”, al punto 1 dispone che “I servizi richiesti dovranno essere erogati/eseguiti in qualificati Centri d’assistenza ubicati entro il raggio di 30 Km dalle città indicate al precedente Art. 1”.

Dal quadro regolamentare come posto dalle condizioni della legge di gara deriva che la certificazione di qualità deve essere posseduta dalle ditte ausiliarie solamente nel caso in cui siano "chiamate a svolgere il servizio di che trattasi”.

Ciò posto, premette il Collegio che, in forza dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a., il provvedimento di ammissione può essere impugnato esclusivamente per questioni attinenti la valutazione dei “requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”, trattandosi di un rito super accelerato che persegue finalità deflattive del contenzioso, oltre che di buona amministrazione.

Orbene, nel caso di specie, è evidente che il possesso della certificazione di qualità da parte dell’impresa ausiliaria – che mette a disposizione dell’ausiliata un centro assistenza insistente in Brindisi – è materialmente necessario per l’esecuzione del contratto, e, come tale, è esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto. Conseguentemente, non può essere oggetto di verifica da parte della Commissione in sede di ammissione/esclusione dei concorrenti e, per l’effetto, nemmeno del giudizio che occupa.

La censura, oltre che inammissibile, si palesa infondata nel merito.

Infatti, come visto, detta certificazione deve essere posseduta solamente nel caso in cui l’ausiliaria dovesse effettivamente essere chiamata a svolgere il servizio.

Orbene, nel contratto di avvalimento, al punto 7, che peraltro si limita alla trasposizione dell’art. 89 comma 8 del D.Lgs. 50/16, si legge: “il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata, alla quale verrà rilasciato il certificato di esecuzione”.

E’ evidente che l’ausilio consiste nella messa a disposizione del locale e dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio che, però, sarà svolto solo ed esclusivamente dall’ausiliata.

Correttamene dunque, e coerentemente in linea con le condizioni di gara (mai contestate), la Stazione Appaltante ha ritenuto di non escludere l’Autocarrozzeria Guarini.

3.2 Così superata in tesi la prima contestazione avanzata dalla ricorrente, deve essere esaminato il secondo motivo con il quale si deduce l’omessa esclusione dell’Officina Jolly per la mancata indicazione del codice PASSOE.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio che Il PASSOE altro non è che lo strumento (elettronico) attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass, cosicché la stazione appaltante attraverso un’interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente.

Il Codice dei contratti – e in conformità con esso la lex specialis della gara in esame – non indica il possesso di tale strumento quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale né lo stesso si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti.

Da ciò consegue che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale (c. di St. n. 4506/2017; 5485/2016; TAR Palermo 635/2018; TAR Lazio 7520/2016).

3.3 Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa esclusione dell’Autocarrozzeria Guarini e dell’Officina Jolly per la mancata indicazione di un’officina nel raggio territoriale prestabilito.

In proposito, rileva il Collegio, conformemente a quanto già evidenziato con riferimento alla prima censura sollevata dall’esponente, che l’indicazione dell’officina non è prevista tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale che occupa.

Invero essa attiene alla fase della esecuzione, essendo prevista esclusivamente dall’art. 6 del capitolato rubricato “Modalità di esecuzione”.

Peraltro, entrambe le operatrici economici hanno presentato regolarmente tutta la documentazione amministrativa prescritta.

3.4 Anche l’ultimo motivo di ricorso non può essere accolto.

Il Consorzio Pars & Services lamenta l’omessa esclusione delle altre due concorrenti per la carenza tecnica relativa al servizio di autosoccorso.

Premesso che anche questa censura attiene alla fase esecutiva dell’appalto in esame, rileva comunque il Collegio che, nel documento di gara unico europeo, l’Officina Jolly ha indicato di aver rispettato tutti i criteri di selezione richiesti, e l’Autocarrozzeria Guarini ha dichiarato di essere iscritta alla Camera di Commercio di Taranto, iscrizione da cui si risulta che, tra i servizi svolti, c’è anche il soccorso stradale.

Peraltro, il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della gara, in forza dell’art. 85 comma 5 del Codice Appalti nonché dal paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, è demandato ad una fase successiva rispetto a quella in cui la Commissione dispone delle esclusioni ed ammissioni, e più precisamente alla fase che precede l’aggiudicazione.

Invero, il DGUE è stato introdotto dal nuovo codice con la finalità di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici ma anche sugli enti aggiudicatori, che potranno quindi effettuare i controlli di legge al momento in cui hanno scelto l’offerente cui aggiudicare l’appalto.

Pertanto, anche questa censura non può essere accolta.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le contestazioni proposte dalla ricorrente appaiono infondate e per l’effetto la domanda annullatoria deve essere integralmente rigettata.

5. La particolarità della vicenda e la sussistenza dei presupposti di legge impongono di compensare tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli
        
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
        
        
IL SEGRETARIO

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