Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1345 | Data di udienza: 3 Luglio 2018

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Trasferimento di immobile vincolato – Denuncia – Esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche – Termine perentorio di sessanta giorni – Violazione della Soprintendenza del dovere di comunicazione agli enti pubblici territoriali ex art. 62 d.lgs. n. 42/2004 – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 17 Settembre 2018
Numero: 1345
Data di udienza: 3 Luglio 2018
Presidente: d'Arpe
Estensore: Baraldi


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Trasferimento di immobile vincolato – Denuncia – Esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche – Termine perentorio di sessanta giorni – Violazione della Soprintendenza del dovere di comunicazione agli enti pubblici territoriali ex art. 62 d.lgs. n. 42/2004 – Effetti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 17 settembre 2018, n. 1345


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Trasferimento di immobile vincolato – Denuncia – Esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche – Termine perentorio di sessanta giorni – Violazione della Soprintendenza del dovere di comunicazione agli enti pubblici territoriali ex art. 62 d.lgs. n. 42/2004 – Effetti.

Una volta intervenuta regolarmente la denuncia dell’avvenuto trasferimento di un immobile vincolato, l’esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia del privato. Decorso tale termine, la prelazione è preclusa e, anche ipotizzando una violazione da parte dell’amministrazione statale del proprio dovere di comunicazione agli enti pubblici territoriali ex art. 62 del d.lgs. n. 42/2004, tale errore resta nell’ambito dei rapporti e delle responsabilità tra le amministrazioni e in alcun modo può ripercuotersi sulla posizione del privato, ormai consolidatasi a seguito del decorso del termine perentorio.


Pres. d’Arpe, Est. Baraldi – I. s.r.l. (avv.ti Bracciodieta e Dentamaro) c. Comune di Cisternino (avv. Amati)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 17 settembre 2018, n. 1345

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 17 settembre 2018, n. 1345

Pubblicato il 17/09/2018

N. 01345/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2009, proposto da:
Immobiliare Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Bracciodieta e Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani, 36;


contro

Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabiano Amati, con domicilio eletto presso lo studio Tania Rizzo in Lecce, via Braccio Martello, 2;

nei confronti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via F. Rubichi, 23;
Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Cisternino n. 5 dell’11 marzo 2009, recante: Esercizio del diritto di prelazione su caseggiato rurale e pertinenze "Masseria Termetrio";

– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, tra i quali, in particolare, la delibera di Giunta Comunale di Cisternino n. 25 del 18 febbraio 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori presenti, l’avvocato Ida Maria Dentamaro per parte ricorrente, l’avvocato A. Savino, in sostituzione dell’avvocato Fabiano Amati, per il Comune di Cisternino e l’avvocato dello Stato Gabriella Marzo per il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori era proprietaria di un immobile, nel Comune di Cisternino, denominato “Masseria Termetrio”, riconosciuto bene culturale con decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 15 febbraio 2005.

La predetta Congregazione richiese l’autorizzazione, alla competente Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici, ad alienare il sopra menzionato immobile, autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), ottenendola in data 6 giugno 2005.

Poco dopo, in data 29 luglio 2005, il predetto immobile fu venduto alla società Immobiliare Puglia S.r.l., odierna ricorrente, vendita sottoposta alla condizione sospensiva di cui all’art. 61 del D. Lgs. n. 42/2004, ossia il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali o degli Enti territoriali interessati (ossia gli enti nel cui ambito si trovava il bene); a tal riguardo, la denuncia di trasferimento, nel caso de quo, fu inoltrata dalla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori in data 4 agosto 2005, con raccomandata pervenuta alla competente Soprintendenza statale in data 9 agosto 2005.

Trascorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 61 del D. Lgs. 42/2004, la sopra menzionata Congregazione, non avendo ricevuto, in seguito alla denuntiatio proposta nei termini sopra ricordati, alcun provvedimento di prelazione da parte dei possibili soggetti pubblici coinvolti, procedette alla vendita nei confronti della società Immobiliare Puglia S.r.l., con atto regolarmente stipulato in data 27 ottobre 2005.

A distanza di tempo, in data 15 maggio 2008, il Comune di Cisternino apprendeva dell’avvenuta alienazione della “Masseria Termetrio” grazie ad una nota della Soprintendenza relativa a lavori da svolgere presso il predetto immobile.

Con propria nota del 29 maggio 2008, il Comune di Cisternino, nel porre riserve sul procedimento adottato ed in attesa di chiarire la legittimità del predetto trasferimento, chiedeva alla Soprintendenza di “rivedere l’intero carteggio” eventualmente adottando, nelle more, ogni necessario “provvedimento cautelare” in merito ai lavori da eseguire.

Con successiva nota, in data 24 luglio 2008, il menzionato Comune, non avendo cognizione circa i termini entro cui il procedimento di prelazione si era concluso (in particolare se la denunzia era stata omessa oppure inviata ma non trasmessa al Comune dalla Soprintendenza), sollecitava l’Amministrazione statale a concludere il procedimento relativo al “riesame della pratica”, tenuto anche conto che, nelle more, la società aveva inoltrato istanza di permesso di costruire. Allo stesso tempo chiedeva l’inoltro di tutta la documentazione relativa all’affare in questione.

Non avendo ricevuto alcuna risposta alle due istanze presentate, il Comune di Cisternino presentava ricorso a questo Tribunale con domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e richiesta di emissione di apposito ordine a provvedere entro un termine a fissarsi, con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione statale oltre il termine.

Il ricorso sopra menzionato veniva accolto e, con sentenza n. 3369 del 20 novembre 2008, questo Tribunale dichiarava:

“a) la nullità del silenzio assenso formatosi sulla denunzia notificata in data 9 agosto 2005;

b) l’obbligo della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 45 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento di cui agli artt. 60-62 del decreto legislativo n. 42 del 2004, relativo alla istanza presentata dal Comune ricorrente in data 29 maggio 2008.”.

Alla scadenza dei 45 giorni previsti dalla sopra richiamata sentenza, non essendo intervenuto alcun atto da parte della competente Soprintendenza, il Comune di Cisternino presentava ulteriore ricorso a questo Tribunale, rappresentando che la menzionata Soprintendenza non aveva ottemperato alla sentenza n. 3369/2008 riavviando il procedimento e chiedendo, dunque, la nomina di un Commissario ad acta che provvedesse in luogo dell’Amministrazione.

Anche tale ricorso veniva accolto e, con sentenza n. 218 del 12 febbraio 2009, la Sezione I di questo Tribunale, non nominando alcun Commissario ad acta, assegnava direttamente “al Comune di Cisternino il termine di 45 gg., decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, per l’eventuale esercizio della prelazione”.

Il predetto Comune, pertanto, con la delibera del Consiglio Comunale, n. 5 dell’11 marzo 2009, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, ha deciso di esercitare il diritto di prelazione sul complesso immobiliare “Masseria Termetrio”, notificando tale decisione alla Società Immobiliare Puglia S.r.l., odierna ricorrente, alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia in sede centrale che nelle due sedi locali interessate dal procedimento (Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto).

Subito dopo l’emanazione della sentenza n. 3369/2008, però, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva presentato appello al C.d.S. contro la stessa, chiedendone l’annullamento previa sospensione, appello in cui si era costituita anche, in qualità di controinteressata, la Società odierna ricorrente, ed il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1529 del 24 marzo 2009, ha accolto l’istanza di sospensiva e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della predetta sentenza di primo grado n. 3369/2008, che aveva riaperto il procedimento relativo all’esercizio del diritto di prelazione obbligando la Soprintendenza competente a riaprire lo stesso nel termine di 45 giorni.

Poco dopo la sopra menzionata pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, la società Immobiliare Puglia S.r.l. ha presentato il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 maggio 2009 e depositato in data 27 maggio 2009, con cui ha impugnato la deliberazione consiliare di cui in epigrafe, in quanto la stessa costituisce il necessario e conseguente adempimento procedimentale, da parte del Comune di Cisternino, rispetto all’esercizio del diritto di prelazione (artistica) da parte dello stesso per la “Masseria Termetrio”, diritto esercitato in base alle due pronunce di primo grado sopra citate di questo Tribunale, ossia la sentenza n. 3369/2008 con cui questo Tribunale ha intimato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di riaprire il procedimento relativo all’esercizio del diritto di prelazione (pronuncia efficace al momento della deliberazione comunale, in quanto sospesa solo tredici giorni dopo la predetta deliberazione comunale), e la sentenza n. 218/2009 con cui questo Tribunale ha assegnato direttamente al menzionato Comune di Cisternino il termine di 45 giorni per l’esercizio del predetto diritto di prelazione.

Rispetto alla più volte menzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’11 marzo 2009, la Immobiliare Puglia S.r.l., nel chiederne l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, ha dedotto i motivi di gravame di seguito indicati, distinti in vizi autonomi del predetto atto e vizi derivati dello stesso per la asserita illegittimità delle due pronunce di questo Tribunale sopra menzionate.

Relativamente ai vizi autonomi, la società Immobiliare Puglia S.r.l. ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 62 del Codice dei beni culturali. Falsa ed erronea presupposizione, Carenza di potere;

2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 60 e seguenti del Codice dei beni culturali. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, omessa considerazione di interessi pubblici e privati incisi, ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell’art. 1-bis della legge n. 241/1990 e, in particolare, del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

Relativamente ai vizi derivati, la società Immobiliare Puglia S.r.l. ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione ed erronea applicazione del comma secondo dell’art. 21-bis legge T.A.R. Eccesso di potere giurisdizionale o difetto di attribuzione. Ultrapetizione;

2. Difetto di giurisdizione;

3. Violazione degli artt. 60 e ss del Codice dei beni culturali. Erroneità dei presupposti;

4. Violazione degli artt. 61 e 62 del Codice dei beni culturali;

5. Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 62 del Codice dei beni culturali;

6. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 21-bis della legge T.A.R. Violazione degli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione. Improcedibilità e/o inammissibilità, comunque infondatezza del ricorso di primo grado;

7. Ultrapetizione, violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990;

8. Violazione dell’art. 183, comma 4, c.p.c., del dovere di collaborazione e del principio del contraddittorio;

9. Irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado;

10. Giurisdizione;

11. Difetto di interesse del ricorrente in primo grado;

12. Lesione del principio del legittimo affidamento e di certezza dei traffici giuridici;

13. Sulla – erroneamente asserita – nullità strutturale del provvedimento di rinuncia alla prelazione formatosi per silentium. Sulla violazione ed erronea applicazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990;

14. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 60 e seguenti del Codice dei beni culturali.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cisternino ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2018, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.

2. La vicenda in questione, assai articolata, trae le sue basi dalle due sentenze di primo grado emesse da questo T.A.R. sopra menzionate, ossia la sentenza n. 3369/2008 e la sentenza n. 218/2009; risulta assodato, difatti, che sono stati i predetti due provvedimenti giurisdizionali, preso atto della mancata comunicazione, nei termini previsti di legge, da parte del competente Ministero al Comune di Cisternino della denuntiatio effettuata dalla parte privata alienante, a ritenere non chiusa la questione relativa all’esercizio del diritto di prelazione artistica previsto dagli artt. 60-62 del Codice dei beni culturali per la “Masseria Termetrio”, e, sostanzialmente, a “rimettere in termini” il Comune di Cisternino, affinché lo stesso, non avvertito, come detto sopra, nei dovuti tempi da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali, potesse decidere se esercitare, o meno, il diritto di prelazione (artistica) ad esso spettante.

La deliberazione consiliare impugnata nel presente giudizio, difatti, costituisce l’espressione della volontà (positiva) di esercitare il diritto di prelazione (artistica) da parte del Comune di Cisternino, che ha assunto, a tal fine, il provvedimento espressamente prescritto dall’art. 62, comma 2, del Codice dei beni culturali, ossia la “deliberazione dell’organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene”.

Le due sentenze di primo grado sopra menzionate sono state, però, appellate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (limitatamente alla sentenza n. 3369/2018) e dalla Società Immobiliare Puglia S.r.l (impugnazione proposta nei confronti di tutte e due le sentenze) e su tali ricorsi si è pronunciata la VI^ Sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6703 del 30 ottobre 2009, ha riunito i tre ricorsi presentati e, in accoglimento di due di questi, ha annullato le due sentenze impugnate.

In particolare, il Consiglio di Stato ha statuito che: “Si osserva che, una volta intervenuta regolarmente la denuncia dell’avvenuto trasferimento di un immobile vincolato, l’esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia del privato.

Decorso tale termine, la prelazione è preclusa e, anche ipotizzando una violazione da parte dell’amministrazione statale del proprio dovere di comunicazione agli enti pubblici territoriali ex art. 62 del d.lgs. n. 42/2004, tale errore resta nell’ambito dei rapporti e delle responsabilità tra le amministrazione e in alcun modo può ripercuotersi sulla posizione del privato, ormai consolidatasi a seguito del decorso del termine perentorio.

La mancata comunicazione al comune non può costituire motivo di nullità del silenzio, come ritenuto dal Tar, in quanto tale vizio non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 21-septies della legge n. 241 /90 o in altri casi di nullità testuale previsti dal legislatore.

Anche sotto il profilo della nullità strutturale non può certo ritenersi che il mancato svolgimento di una fase procedimentale (coinvolgimento del comune) possa determinare che il mancato esercizio del diritto di prelazione sia carente di un elemento essenziale dell’atto (o meglio, del silenzio).

In sostanza, il legislatore ha previsto un termine perentorio per l’esercizio del diritto di prelazione e il privato, una volto assolto l’onere di inviare in modo coretto la denuncia, sa che il decorso del termine consolida l’atto di compravendita senza alcuna possibilità di ripensamenti da parte delle amministrazioni e senza che eventuali fatti inerenti il rapporto tra amministrazioni pubbliche possano incidere sul suo diritto ormai perfezionato.”

Alla luce di tale statuizione giurisdizionale finale, i cui effetti si dispiegano compiutamente sul provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Collegio deve oggi esaminare il ricorso presentato dalla Immobiliare Puglia S.r.l, e valutare le censure mosse all’atto impugnato di cui in epigrafe.

Orbene, ad avviso di questa Sezione, risulta chiaro che quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sopra ricordata sentenza di appello ricalca perfettamente quanto sostenuto da parte ricorrente col terzo motivo di impugnazione esposto nella deduzione dei vizi derivati dell’atto impugnato; difatti, con tale motivo, parte ricorrente ha testualmente affermato che l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato scaturisce dal fatto che “il Giudice non ha considerato che il procedimento relativo al rapporto pubblico-privato, disciplinato dall’art. 61, si era regolarmente concluso, sicché i termini perentori ivi previsti erano spirati e non potevano essere riaperti”.

Tale deduzione di parte coincide perfettamente con quanto successivamente stabilito dal Consiglio di Stato, che ha rimarcato come i rapporti interni fra le diverse P.A. coinvolte siano irrilevanti nei confronti del privato che ha esattamente adempiuto al proprio obbligo di comunicazione e che non può, dunque, vedere inciso il proprio diritto di proprietà da fatti inerenti il rapporto fra diverse amministrazioni pubbliche.

Pertanto il Collegio, in accoglimento del predetto motivo di gravame, pienamente suffragato dalla pronuncia del Consiglio di Stato più volte richiamata, ritiene fondato il ricorso introduttivo del presente giudizio, considerando assorbite le ulteriori (numerose) censure formulate dalla Società ricorrente.

3. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Cisternino n. 5 dell’11 marzo 2009, unitamente agli atti presupposti, di cui in epigrafe.

Condanna il Comune di Cisternino, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Massimo Baraldi
        
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe
        
        
IL SEGRETARIO

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