* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Opere destinate alla difesa nazionale – Autorizzazione paesaggistica – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2011
Numero: 1977
Data di udienza: 20 Novembre 2011
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Opere destinate alla difesa nazionale – Autorizzazione paesaggistica – Necessità.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^ – 18 novembre 2011, n. 1977
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Opere destinate alla difesa nazionale – Autorizzazione paesaggistica – Necessità.
In difetto di un’espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica anche per le opere destinate alla difesa nazionale che insistano su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale. (Fattispecie relativa all’installazione di un radar per la salvaguardia costiera) (cfr. Cons. St., sez. IV, 10 novembre 2005 , n. 6312; Tar Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1665)
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – Legambiente ONLUS (avv.ti Tagliaferro e Baglivo) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e altri (Avv. Stato) e altri (n.c)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^ – 18 novembre 2011, n. 1977SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^ – 18 novembre 2011, n. 1977
N. 01977/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2011, proposto da:
Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Tagliaferro e Anna Baglivo, con domicilio eletto presso Anna Baglivo in Lecce, via G De Dominicis 39;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Puglia Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Arpa Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell’Ambiente, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Arpa Dip Prov via Miglietta,2;
Comune di Gagliano del Capo, Ente Parco Naturale Regionale “Otranto – Santa Maria di Leuca – Bosco di Tricase”, Regione Puglia, Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Provincia di Lecce;
nei confronti di
Almaviva – The Italian Innovation Company Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l’annullamento
della nota comunale prot. n. 849 del 01.2.2011, recante “Installazione di un radar costiero di profondità sulla particella di terreno n. 18 del foglio n. 14 del N.C.T. di questo Comune alla strada comunale esterna “Scioranti”. Autorizzazione” , con la quale il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Gagliano del Capo ha rilasciato alla Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia “Autorizzazione all’installazione di un radar costiero di profondità sulla particella di terreno n. 18 del foglio n. 14 del N.C.T.” del Comune di Gagliano del Capo “alla strada comunale ‘Scioranti’ come da progettazione redatta dalla società Almaviva – Divisione IT – Area Difesa e Sicurezza e sottoscritta dal rappresentante Ing. Giancarlo Bartucci da Cosenza”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui in particolare i seguenti atti : la nota prot. 0560391/10 del 10.11.2010 del Comandante della Guardia di finanza – Re.T.L.A. Puglia; il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 26.11.2010 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce; la nota del 17.11.2010 (fatta pervenire in sede di conferenza di servizi del 26.11.2010) con la quale la Commissione locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera; il parere espresso in sede di Conferenza di servizi del 26.11.2010 dal Comune di Gagliano del Capo; il parere espresso in sede di Conferenza di servizi del 26.11.2010 dall’Arpa Dipartimento provinciale di Lecce; la nota prot. n. 0597036/10 del 29.11.2010 con la quale il Comandante della Guardia di Finanza – Re.T.L.A. Puglia ha indetto Conferenza di servizi da tenersi in data 10.12.2010 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce; la nota prot. n. 0606854/10 del 3.12.2010 del Comandante della Guardia di Finanza Re.T.L.A. Puglia; il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 10.12.2010 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza; la nota prot. n. 679 del 09.12.2010 della commissione locale per il Paesaggio,dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”; la nota prot. n. 0050263 del 10.12.2010 (fatta pervenire in sede di Conferenza di servizi del 10.12.2010) dell’Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce; il parere espresso in sede di Conferenza di servzi del 10.12.2010 dal Comune di Gagliano del Capo; la nota prot. n. 18614 del 30.12.2010 della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; la nota prot. 0034752/11 del 21.1.2011 del Comandante della Guardia di Finanza Re.T.L.A. Puglia; il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 28.01.2011 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce; il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi del 28.01.2011 dalla Commissione locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”; il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi del 28.11.2010 dal Comune di Gagliano del capo; il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi del 28.11.2010 dall’Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce; la nota prot. n. 0001295 del 21.01.2011 (fatta pervenire in sede di Conferenza di servizi del 28.01.2011) della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; la nota prot. n. 93 del 31.1.2011 dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze , di Comando Generale della Guardia di Finanza , di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto , di Comando Regionale della Guardia di Finanza e di Comando Reparto Tecnico Logistico Puglia Guardia di Finanza , di Arpa Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell’Ambiente , di Almaviva – The Italian Innovation Company Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Baglivo Anna, Tagliaferro Mario, per la ricorrente, l’avv. Libertini Simona, per l’Avvocatura dello Stato, e l’avv. Marasco Laura, per l’Arpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, la nota del comune di Gagliano del Capo del 1° febbraio 2011 prot. n. 849, con la quale è stata rilasciata alla Guardia di Finanza “Autorizzazione all’installazione di un radar costiero di profondità sulla particella di terreno n. 18 del foglio n. 14 del N.C.T.”, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha appaltato alla società Almaviva la realizzazione di una “rete di sensori radar di profondità per la sorveglianza costiera”.
La Guardia di Finanza, una volta individuata l’area di possibile inserimento dell’opera in un terreno privato sito nel foglio 14, part. 85 del comune di Gagliano del Capo al’interno del Parco Regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca – Bosco Tricase”, ha indetto, con atto del 10 novembre 2010, una Conferenza di servizi ex art. 14 l. 241/1990.
A causa del parere contrario dell’Ente Parco, la Guardia di Finanza ha individuato “un ulteriore sito (foglio 14 particella 18), non ricompreso all’interno dell’area soggetta al vincolo attenzionato dall’Ente Parco”
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: A. Sulla nota comunale prot, n. 849 del 1° febbraio 2011: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87, in combinato disposto con gli artt. 1, 5, 6 l. 241/1990 e con il punto A.1. reg. reg. Puglia 14 settembre 2006, n. 14; eccesso di potere per carenza di istruttoria. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 comma 1 e 87 comma 4 d.lgs. 259/2003, in combinato disposto con l’art. 1, l. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità. 3. Violazione di legge, con particolare riferimento al punto A.1 reg. reg. n. 14/2006, in combinato disposto con l’art. 1 l. 241/1990; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 4. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione insufficiente e illogica, carenza dei presupposti. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, commi 6, 7, 8, d.lgs. 259/2003, in combinato disposto con gli artt. 14 e ss. l. 241/1990; violazione delle regole di funzionamento della conferenza di servizi. 6.Violazione dell’art. 87 d.lgs. 259/2003 in combinato disposto con gli artt. 14 e ss. l. 241/1990; violazione della l.r. 30/2006; eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza dei presupposti. 7. Violazione degli artt. 3-bis, comma 1,m 3 ter, 3 quater, d.lgs. 152/2006; violazione del principio di azione ambientale e di sviluppo sostenibile; carenza di istruttoria. 8.Violazione dell’art. 6 d.lgs. 152/2005 (Codice dell’Ambiente), in combinato disposto con il punto 1 A. dell’allegato 1, reg. reg. 14/2006; mancata valutazione di impatto ambientale, eccesso di potere per carenza di istruttoria. 9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 dir. 922/43/CEE, in combinato disposto con il d.m. 3 aprile 2000 e successivi decreti di integrazione e modificazione, nonché con il d.m. 14 marzo 2011 (elenco dei Siti di Importanza Comunitaria); violazione dell’art. 5 d.p.r. 357/1997 come modificato dal d.p.r. 120/2003; violazione delle ll.rr. 11/2001 e 17/2007. B. Sui pareri dell’Arpa : 1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 87 d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e punto 1.A dell’allegato 1 (Modalità tecniche e procedurali per l’esecuzione dei controlli) del reg. reg. Puglia 14 settembre 2006 n. 14; eccesso di potere. C: Sul parere favorevole della Soprintendenza di cui alla nota prot. n. 0001295 del 21 gennaio 2011 e sul parere negativo con suggerimenti della Soprintendenza di cui alla nota prot. 18164 del 30 dicembre 2010 : 1. Violazione artt. 146-147 d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per difetto e omessa istruttoria, perplessità e insufficienza della motivazione; carenza dei presupposti. 2. Eccesso di potere per sviamento: contraddittorietà interna ed esterna; illogicità; carenza dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento e erronea rappresentazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione artt. 354-356 d.lgs. 66/2010. D: Sui pareri della commissione locale per il paesaggio dell’unione dei comuni “Terra di Leuca”. 1. Violazione e falsa applicazione art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per difetto ed omessa istruttoria, perplessità e insufficienza della motivazione; carenza dei presupposti; violazione d.m. 26 marzo 1970; violazione e falsa applicazione della d.G.R. 1748/2000 (NTA del PUTT); violazione d.p.r. 357/1997, in combinato disposto con l.r. 30/2006. E : Sull’autorizzazione paesaggistica n. 9 del 31 gennaio 2011 rilasciata dall’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”. 1. Violazione e falsa applicazione art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per difetto ed omessa istruttoria, perplessità e insufficienza della motivazione; carenza dei presupposti; violazione d.m. 26 marzo 1970; violazione e falsa applicazione della d.G.R 1748/2000; violazione d.p.r. 357/1997, in combinato disposto con la l.r. 30/2006. 2. Eccesso di potere per contraddittorietà interna ed esterna, motivazione insufficiente e illogica. G. Sulle note del Comando RE.T.LA. della Guardia di Finanza. 1. Violazione art. 87 d.lgs. 259/2003; nullità per incompetenza assoluta. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, commi 6, 7, 8 d.lgs. 259/2003, in combinato disposto con gli artt. 14 e ss. l. 241/1990; violazione delle regole di funzionamento della Conferenza di servizi; violazione della l.r. 30/2006. H) Sui verbali delle conferenze di servizi e su tutti i pareri espressi in tali sedi, nonché sull’autorizzazione comunale. 1. Invalidità derivata.
Deduce la ricorrente: che ai sensi dell’art. 86 e 87 d.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazione elettroniche) il Comune è il responsabile dell’intera istruttoria ed è il soggetto competente al rilascio del provvedimento finale, mentre nel caso in esame nessuna istruttoria è stata svolta dal Comune che si è limitato a partecipare alla conferenza di servizi; che la Guardia di Finanza non ha nessuna competenza a indire la conferenza di servizi; che l’istruttoria è carente; che l’istanza non è stata pubblicizzata; che c’è contraddittorietà tra il contratto di locazione e l’oggetto dell’autorizzazione; che lo studio di impatto ambientale allegato al progetto presenta gravi difformità; che si sarebbe dovuta rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri stante il parere negativo delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; che la conferenza sul nuovo sito è stata indetta soli 7 giorni prima dello svolgimento della conferenza; che non è stato effettuato nessun accertamento circa il regime di tutela paesaggistico vigente nel nuovo sito individuato; che doveva essere fatta la VIA; che doveva essere fatta la valutazione di incidenza ambientale; che l’istruttoria dell’Arpa è stata meramente documentale; che la soprintendenza non ha effettuato alcuna valutazione sulla conformità dell’opera alle prescrizioni derivanti dai vincoli ambientali e paesaggistici; che la soprintendenza non ha effettuato una valutazione attinente alla normativa paesaggistica; che la commissione locale per il paesaggio dell’Unione dei Comuni non ha effettuato alcuna valutazione sulla conformità dell’intervento.
L’Arpa si è costituita con atto del 9 giugno 2011 e, con memoria dell’11 giugno 2011, ha rilevato che nella fattispecie in esame non trova applicazione la normativa regionale del regolamento 14 settembre 2006 n. 14 e che l’Arpa ha effettuato un’attenta verifica delle caratteristiche impiantistiche.
La Almaviva si è costituita con controricorso del 10 giugno 2011 e ha rilevato: che la procedura in esame è soggetta alle previsioni dell’artt. 100 e ss. del d.lgs. 259/2003; che il reg. reg. 14 settembre 2006 e la l.r. 8 marzo 2002. e il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia; che non è allocato alcun sito sensibile in prossimità del luogo in esame; che il termine minimo che deve decorrere tra la data della indizione e la prima riunione della conferenza è di 5 giorni; che non è necessario alcun parere dell’Ente gestore del Parco dato che l’area in questione è esterna al Parco stesso; che non è necessaria la VIA; che non è necessaria la valutazione di incidenza perché l’area è esterna al SIC e che la soprintendenza ha valutato la compatibilità ambientale.
Le Amministrazioni statali si sono costituite con atto del 4 maggio 2011 e, il 10 giugno 2011, l’Avvocatura ha depositato una memoria del Ministero con la quale, nel controdedurre a tutti i mortivi di ricorso ha evidenziato che il sistema radar presenta le caratteristiche di opera militare e che il sito è localizzato completamente fuori dalla perimetrazione del Parco naturale regionale.
La ricorrente ha depositato due memorie l’11 giugno 2011 e il 19 settembre 2011, l’Arpa ha depositato una memoria il 19 settembre 2011.
Con atto del 21 settembre 2011 il difensore di Almaviva ha ritirato la costituzione in giudizio.
Nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie in esame è disciplinata dal titolo III “reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato” del d.lgs. 259/2003, definiti dall’art. 1, comma 1, lett. ff) quali “un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale”. Pertanto, poiché il radar in questione è ad uso esclusivo della Guardia di Finanza, i relativi procedimenti autorizzatori non sono disciplinati dagli artt. 86 e 86 d.lgs. 259/2003, dei quali la ricorrente lamenta la violazione, ma dall’art. 100, per il quale “Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio”.
Di conseguenza, tutti i motivi di ricorso, fondati sulla violazione degli artt. 86 e 87 d.lgs. 259/2003 devono essere dichiarati infondati.
2. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso avverso il parere dell’Arpa perché, anche in questo caso, non può trovare applicazione il regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006, attuativo della l.r. 8 marzo 2002 n. 5, richiamato dalla ricorrente quale disposizione violata.
Infatti, l’art. 2 della legge regionale citata stabilisce espressamente che “Le disposizioni della presente legge non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della L. 36/2001”, e quindi, nel caso in esame, trova applicazione il D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Inoltre, non solo l’Arpa ha effettuato un’adeguata istruttoria attraverso l’esame della documentazione allegata alla nota di convocazione della conferenza di servizi, ma, a seguito della richiesta del Comune, ha effettuato un sopralluogo e ha effettuato le misurazioni riscontrando il rispetto dei limiti previsti per i campi elettromagnetici pulsati.
3. Fondati sono invece i motivi avverso il parere della Soprintendenza.
È necessario stabilire anzitutto se un’opera destinata alla difesa militare, che pacificamente insiste su un’area soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale, sia soggetta o meno alla disciplina di tutela ed in particolare all’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesistica.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “è necessario immediatamente sgomberare il campo da un equivoco … secondo cui per le opere militari sarebbe vigente un regime derogatorio avuto riguardo ai procedimenti di localizzazione e costruzione; tale conclusione, infatti, è esatta se riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia, errata se riferita alla disciplina in materia di beni ambientali e paesaggistici; gli artt. 81, d.P.R. n. 616/1977 e il consequenziale d.P.R. n. 383 del 1994, infatti esonerano le opere destinate alla difesa militare dai soli obblighi legali previsti nella distinta materia dell’urbanistica e dell’edilizia (cfr. sul punto le approfondite conclusioni cui è giunto Cons. St., Sez. II, n. 852/99 del 25 ottobre 2000, cui si rinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000)”.
La sentenza ha poi evidenziato che, seppure antecedentemente all’entrata in vigore del T.U. n. 490/1999 effettivamente la giurisprudenza si era spaccata circa l’obbligo di acquisire il nulla osta paesistico specie avuto riguardo alla costruzione di alloggi di servizio, l’art. 156 del citato T.U. “ha espressamente sancito che per tutte le opere statali “ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale” ..- tale norma ha chiarito definitivamente che tutte le opere militari, in quanto statali, sono sottoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali (Cons. St., sez. IV, 10 novembre 2005 , n. 6312).
L’art. 147 d.lgs. 42/2004 ha, poi, previsto una disciplina speciale per tutte le opere statali, ivi inclusi gli alloggi militari, in forza della quale l’autorizzazione paesistica è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, stabilendo che “qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” (comma 1)”. Il successivo comma 3 stabilisce poi che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica”.
Come affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa, “dall’esame di tutta la normativa sopra indicata emerge che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l’introduzione di una disciplina derogatoria (comune a tutte le opere statali) rispetto ai normali moduli procedimentali, ma che presuppone sempre l’assoggettamento all’obbligo della autorizzazione paesistica”:
Questa Sezione ha poi precisato che “In assenza del DPCM che, ai sensi del comma 3 del citato art. 147 del Codice Urbani, definisca le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su aree sottoposte a tutela paesaggistica, deve ritenersi che, incidendo tale disposizione soltanto sul quomodo (ossia su procedimento e modalità operative) con cui garantire l’equilibrio tra i due valori costituzionalmente meritevoli di tutela (paesaggio e sicurezza nazionale) e non anche sull’an, va da sé che l’esigenza di garantire nella sostanza tale contemperamento debba essere sostenuta, caso per caso, mediante il ricorso al modello generale della conferenza di servizi che pure viene espressamente richiamato al comma 1 dell’art. 147 medesimo. Diversamente opinando, troverebbe giustificazione sulla base della mera inerzia della PA la disapplicazione sine die di un principio che, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001, deve invece essere integralmente rispettato anche in ossequio al più ampio risalto che, in questa materia, viene ora conferito alle autonomie territoriali e locali (non a caso, il decreto legislativo n. 42 del 2004 ha sancito il passaggio dall’annullamento ministeriale delle autorizzazioni paesaggistiche al parere obbligatorio e preventivo).” (Tar Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1665).
In conclusione, in difetto di un’espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica anche per le opere destinate alla difesa nazionale.
Posti questi principi, è da rilevare che la Soprintendenza deve esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo, in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria.
In sostanza, in sede di autorizzazione paesaggistica sia i provvedimenti negativi che quelli positivi devono essere sostenuti da adeguata motivazione che riporti le ragioni di compatibilità effettiva in riferimento ai valori paesaggistici del luogo.
Nel caso in esame, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole “in via del tutto eccezionale tenuto conto degli interessi della difesa nazionale” e quindi la valutazione della Soprintendenza non ha riguardato, come avrebbe dovuto, l’interesse paesaggistico, ma è stato preso in considerazione solamente l’interesse alla “difesa nazionale”, il cui esame non può essere oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza.
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo dell’illegittimità del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)