* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Artt. 14 ter, cc. 3-bis e 7 e 14 quater, c. 1, della legge n. 241 del 1990 – Amministrazione dissenziente – Dissenso motivato, tempestivo, qualificato e costruttivo – Condizioni di validità cumulative.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2016
Numero: 1572
Data di udienza: 13 Luglio 2016
Presidente: Di Santo
Estensore: Manca
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Artt. 14 ter, cc. 3-bis e 7 e 14 quater, c. 1, della legge n. 241 del 1990 – Amministrazione dissenziente – Dissenso motivato, tempestivo, qualificato e costruttivo – Condizioni di validità cumulative.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 18 ottobre 2016, n. 1572
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Artt. 14 ter, cc. 3-bis e 7 e 14 quater, c. 1, della legge n. 241 del 1990 – Amministrazione dissenziente – Dissenso motivato, tempestivo, qualificato e costruttivo – Condizioni di validità cumulative.
In tema di procedure che presentano al loro interno il modulo procedimentale della conferenza di servizi, dal combinato disposto degli artt. 14 ter, cc. 3-bis e 7 e 14 quater, c. 1, della legge n. 241 del 1990, emerge che, nel caso in cui una amministrazione invitata a partecipare dall’ente procedente decida di esprimere una opinione dissenziente rispetto al progetto esaminato in conferenza, a pena di inammissibilità: deve esprimerlo motivando puntualmente in ordine alle ragioni del dissenso (c.d. dissenso motivato); deve esprimerlo entro il termine di chiusura dei lavori della conferenza (c.d. dissenso tempestivo); deve riguardare questioni oggetto della conferenza (c.d. dissenso qualificato); deve recare le puntuali indicazioni delle possibile modifiche al progetto che, se attuate, possano trasformare il dissenso in una valutazione favorevole al medesimo progetto (c.d. dissenso costruttivo), tranne il caso in cui non vi sono margini di modifica al progetto in quanto l’avviso dell’amministrazione dissenziente si traduce in una ‘piana bocciatura’ della proposta, valutazione che comunque va espressamente disvelata e motivata. All’infuori delle surriferite condizioni di validità, da considerarsi cumulative tra loro e non meramente alternative, il dissenso, pur se espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico (ancora art. 14 quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990), va dichiarato inammissibile e non può essere ‘conteggiato’ ai fini della verifica del computo finale delle valutazioni espresse dalle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi, neppure quale valutazione contraria, necessaria per dichiarare il risultato conclusivo emerso in conferenza da riprodurre nel verbale definitivo della stessa (T.A.R. Lazio Roma, II, 9 febbraio 2015, n. 2338).
Pres. Di Santo, Est. Manca – T. s.p.a. (avv. Leuci) c. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto e altri (Avv. Stato) e Comune di Maruggio (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 18 ottobre 2016, n. 1572SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 18 ottobre 2016, n. 1572
Pubblicato il 18/10/2016
N. 01572/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 239 del 2016, proposto dalla:
– Torre Moline s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Leuci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla piazza Mazzini 72;
contro
– il Comune di Maruggio;
– la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Capitaneria di Porto di Taranto e l’Agenzia del Demanio, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliate;
per l’annullamento
– della nota del Comune di Maruggio prot. n. 14923 del 10.12.2015, della nota del Comune di Maruggio prot. n. 14542 del 26.11.2015 e, ove occorra e per quanto di interesse, del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 20.11.2013, della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi resa nella seduta del 20.11.2013 e dei pareri che l’hanno preceduta.
– e per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia Lecce, I, n. 511 del 7.3.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni in precedenza indicate.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 13 luglio 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Leuci e Pedone -per l’Avvocatura dello Stato.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Richiamata, anzitutto, la sentenza n. 511 del 2013 di questo T.A.R.: <<Con atto di concessione n. 30/2001, la Capitaneria di Porto di Taranto concedeva alla “Torre Moline SPA” la gestione di un’area demaniale marittima per il completamento del Porto di Campomarino di Maruggio, destinato allo sviluppo della nautica da diporto e della pesca commerciale operata dalla marineria locale.
Nella conferenza di servizi del 25.09.2000, indetta ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del DPR 509/1997, veniva assentito l’affidamento in concessione dell’area portuale ed approvato il progetto definitivo di completamento e adeguamento funzionale del porto turistico di Campomarino.
La società ricorrente deduce che in corso di realizzazione dei lavori si era reso necessario apportare delle variazioni al progetto al fine di ottemperare sia alle prescrizioni imposte dalle autorità presenti in sede di conferenza di servizi (installazione distributore di carburante, piantumazione di alberature di mitigazione) sia alle sopravvenute disposizioni normative in materia di strutture ricettive e di trattamento e smaltimento delle acque reflue, nonché adeguare il progetto esecutivo alle reali definizioni viarie dell’area portuale.
In sede di conferenza di servizi per l’esame della sanatoria di alcune difformità dal progetto esecutivo, il Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce – Brindisi – Taranto esprimeva parere contrario alla sanatoria delle opere ritenendo che le stesse rappresentano a livello paesaggistico importanti variazioni al progetto, tali da mostrarsi fortemente impattanti sia a livello visivo che a livello paesaggistico.
Conseguentemente, con ordinanza n. 21 del 3 maggio 2012, il Comune di Maruggio ordinava alla ricorrente il “pristino in opera” delle opere già realizzate, oggetto della sanatoria esaminata in sede di conferenza di servizi ed eseguite in difformità dal progetto definitivo.
Avverso tale atto e agli atti ad esso presupposti è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame […].
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Le variazioni progettuali oggetto dell’impugnato diniego di sanatoria, come risulta dal relativo progetto, “sono state realizzate al fine di adempiere alle prescrizioni espresse dai diversi Enti che hanno approvato il progetto e alle innovazioni normative sopravvenute a partire dalla data di inizio dei lavori, di definire le relative varianti in corso d’opera del progetto esecutivo. Le modifiche in esame non alterano i contenuti, l’utilizzo e lo scopo della concessione demaniale poiché non apportano alterazioni sostanziali alla vocazione della concessione stessa ma sono finalizzate ad aumentare l’offerta qualitativa dei servizi del Porto Turistico attraverso l’adeguamento della normativa di settore e il miglioramento di alcuni aspetti tecnici e tecnologici delle opere”.
In particolare, le opere oggetto della richiesta sanatoria sono le seguenti:
– quanto all’edificio C4 una copertura precaria in lamiera al fine di collegare gli edifici C4 e C5 in modo da poter accedere al terrazzo dell’edificio C4 per i normali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – la quinta strutturale della facciata, lato bacino porto turistico, è stata allungata al fine di uniformare le facciate degli edifici C4 e C5;
– per la protezione dell’insolazione sono state realizzate due strutture a pergolato, del tipo in legno, facilmente amovibili, con copertura in telo;
– i vani interni del bar ristoro sono stati rimodulati per una migliore distribuzione degli spazi, anche in funzione delle necessarie maggiori attrezzature per la cucina, le vetrate e la delimitazione dell’edificio sono state traslate, anche il vano scala risulta lievemente traslato rispetto alle originarie previsioni, la superficie esterna dell’edificio C5 e C4 è stata rivestita in lastre di pietra leccese;
– i pontili fissi e le banchine sono dotati di impianti di segnalazione e di quadri comando supplementari rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto; i posti barca del pontile C sono stati ridimensionati aumentando il numero dei posti barca; i pontili galleggianti D-E-F sono stati allungati con un ulteriore tratto di mt 14,00 per implementare di 30 posti il numero complessivo dei posti barca.
– un box prefabbricato in legno, del tipo precario e facilmente amovibile di dimensioni pari a 29,74 mq., è stato posto a ridosso del muro della banchina di sottoflusso, adagiato a terra, al fine di garantire un posto custodito per la guardiania notturna del porto;
– sulla copertura del ristorante è stato realizzato un muretto di delimitazione, di altezza pari a m. 2,00 al fine di collocare le macchine che servono gli impianti di condizionamento dell’edificio;
– nella disposizione del capannone C6 è stata variata la distribuzione degli spazi al fine di recuperare 4 locali commerciali necessari alla promozione e sviluppo delle attività marinare; lo spazio destinato a locali commerciali si è ottenuto riducendo i servizi igienici e questo in riferimento al punto B2 delle raccomandazioni tecniche, che costituiscono gli aggiornati standard di settore prodotti dall’Associazione Internazionale di Navigazione, come riportato agli allegati 1 e 2 del decreto Interministeriale del 14.4.1998;
– per ragioni di risanamento igienico e di decoro dell’area portuale una piccola porzione di banchina di ponente è stata inglobata in una struttura di calcestruzzo;
– la cabina impianto distribuzione carburanti, necessaria all’impianto distribuzione carburanti è stata realizzata in alluminio e ferro;
– la cabina elettrica e il box del gruppo elettrogeno sono stati posizionati in adiacenza sul lato ovest della concessione, a ridosso del locale C6;
– l’area impianti, opportunamente delimitata e recintata interessa due vani tecnici del tipo prefabbricato in lamiera e un’area esterna ove sono ubicato quattro serbatoi fuori terra;
– ubicazione fuori terra di due serbatoi per GPL;
– l’area portuale è stata arricchita dalla presenza di aiuole diffuse in quantità maggiore rispetto alle previsioni progettuali;
– l’ubicazione degli ingressi risulta differente a seguito della variazione della perimetrazione in concessione su strada comunale;
– la perimetrazione risulta leggermente differente rispetto a quella richiesta a seguito della definizione esecutiva del limite su strada comunale, lato nord, nel rispetto delle reali sezioni viarie, della rinuncia dell’area destinata al posizionamento della gru fissa al fine di lasciare libera, all’utilizzo del porto peschereccio, la banchina in esame.
Come risulta dalla disamina del progetto in questione le opere oggetto della richiesta sanatoria risultano non comportare rilevanti modifiche strutturali rispetto al progetto assentito, riguardando prevalentemente variazioni funzionali alla fruibilità dei servizi portuali, una razionalizzazione degli spazi esistenti, la installazione di impianti necessari per il funzionamento della struttura mediante la realizzazione di strutture di facile amovibilità e di limitata rilevanza edilizia ed urbanistica in termini di nuove superfici, l’adeguamento del progetto esecutivo alle reali definizioni viarie dell’area portuale.
Risulta pertanto evidente il difetto istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Soprintendenza nel ritenere che le variazioni siano fortemente impattanti sia a livello paesaggistico che visivo, senza tuttavia indicare le specifiche ragioni da cui sia ravvisabile il concreto pregiudizio arrecato ai valori paesaggistici in assenza di alcun riferimento analitico e circostanziato sulle singole opere in relazione alla compromissione arrecata al bene tutelato.
Le considerazioni citate comportano, sotto il profilo esaminato, l’illegittimità del parere soprintendentizio impugnato e la conseguente illegittimità derivata della coeva ordinanza comunale n.21/2012>> (T.A.R. Puglia Lecce, I, 7 marzo 2013, n. 511).
2.- Rilevato che, successivamente alla pronuncia in parola:
– si svolgeva la conferenza di servizi del 20 novembre 2013, al termine della quale il Comune di Maruggio, quale amministrazione procedente, adottava una “determinazione positiva di conclusione del procedimento […], con riserva di approfondire ed eventualmente applicare quanto previsto dagli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004 […]”;
– la ricorrente, con nota del 12 ottobre 2015, invitava l’A.C. al rilascio di un “documento che attesti che l’opera è regolarmente sanata e che consenta pertanto alla torre Moline s.p.a., anche in virtù dell’importante investimento sostenuto e che a causa del mancato utilizzo ha subito notevoli danni, di usufruire delle strutture realizzate nella loro interezza”;
– l’A.C. rispondeva con nota del 26 novembre 2015, comunicando che le “determinazioni addotte in sede di conferenza di servizi del 20.11.2013 […] sono subordinate alla valutazione circa l’applicabilità di quanto previsto dagli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42 /2004, che questo Ente, con separato procedimento provvederà ad avviare. A ogni buon conto, in sede di conferenza di servizi, alcuni degli Enti partecipanti e/o intervenuti hanno mosso riserve o richiesto ulteriore documentazione integrativa: in particolare l’Agenzia delle Dogare, in riferimento all’autorizzazione ex art. 19 del d.lgs. n. 374/90 ha richiesto la relativa autorizzazione”;
– a seguito della immediata diffida della ricorrente, l’A.C. replicava con nota del 10 dicembre 2015, comunicando che “è opportuno che la S.V. presenti l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004 […]. Dovrà, in ogni caso, acquisire l’autorizzazione ex art. 19 del d.lgs. n. 374/90, come richiesto dall’Agenzia delle Dogane in sede di conferenza di servizi”.
3.- Le due note appena citate erano impugnate, unitamente agli altri atti di cui si è scritto in epigrafe, con il presente ricorso, mediante il quale si agiva anche per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia Lecce n. 511 del 2013 citata.
4.- Alla proposizione del ricorso faceva quindi seguito la nota in data 23 febbraio 2016, con cui l’Agenzia delle Dogane, correttamente interpretando e applicando ratio e disciplina della normativa in materia, evidenziava come l’iter della conferenza di servizi e la sua conclusione avessero “indubbiamente comportato il verificarsi del disposto di cui all’art. 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990 [vigente ratione temporis, ndr], per il quale la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Nessuna altra comunicazione interveniva successivamente tra questo Ufficio delle Dogane di Taranto e il Comune di Maruggio, per cui si ribadisce che lo scrivente, con riferimento alle opere oggetto di approvazione in sanatoria oggetto della conferenza di servizi in argomento, ritiene intervenuta anche l’autorizzazione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 374/1990”.
5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
6.- E in specie, come già sottolineato in sede cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, II, ord. n. 110 del 3 marzo 2016):
– la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 febbraio 2016 appena richiamata supera, all’evidenza, l’indicazione del Comune relativa alla necessità di acquisire la suddetta autorizzazione.
– quanto, inoltre, ai profili di compatibilità paesaggistica e ai richiamati artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, non può che osservarsi come tale riferimento, svolto dal Comune nelle note impugnate sulla scorta di quanto dedotto in sede di conferenza di servizi dal rappresentante della Soprintendenza (peraltro in termini di applicabilità meramente eventuale delle norme in parola), risulta formulato in modo del tutto generico e insufficiente (d’altronde, dopo la citata ordinanza n. 110/2016, in nessun modo l’A.C. o la Soprintendenza provvedevano a specificarlo o, comunque, a dargli un contenuto concreto), alla luce dei principi che regolano lo strumento della conferenza di servizi, il cui scopo è proprio la tempestiva acquisizione degli indirizzi di tutte le Amministrazioni coinvolte (<<pare necessario al Collegio chiarire che, in tema di procedure che presentano al loro interno il modulo procedimentale della conferenza di servizi, dal combinato disposto degli artt. 14 ter, comma 3-bis (“In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”), comma 7 (“Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”) e 14 quater, comma 1 (“Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”), della legge n. 241 del 1990, emerge in tutta la sua evidenza che, nel caso in cui una amministrazione invitata a partecipare dall’ente procedente decida di esprimere una opinione dissenziente rispetto al progetto esaminato in conferenza, a pena di inammissibilità:
A) deve esprimerlo motivando puntualmente in ordine alle ragioni del dissenso (c.d. dissenso motivato);
B) deve esprimerlo entro il termine di chiusura dei lavori della conferenza (c.d. dissenso tempestivo);
C) deve riguardare questioni oggetto della conferenza (c.d. dissenso qualificato);
D) deve recare le puntuali indicazioni delle possibile modifiche al progetto che, se attuate, possano trasformare il dissenso in una valutazione favorevole al medesimo progetto (c.d. dissenso costruttivo), tranne il caso in cui, ovviamente, non vi sono margini di modifica al progetto in quanto l’avviso dell’amministrazione dissenziente si traduce in una ‘piana bocciatura’ della proposta, valutazione che comunque va espressamente disvelata e motivata.
All’infuori delle surriferite condizioni di validità, da considerarsi cumulative tra loro e non meramente alternative, il dissenso, pur se espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico (ancora art. 14 quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990), va dichiarato inammissibile e non può essere ‘conteggiato’ ai fini della verifica del computo finale delle valutazioni espresse dalle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi, neppure quale valutazione contraria, necessaria per dichiarare il risultato conclusivo emerso in conferenza da riprodurre nel verbale definitivo della stessa>>; T.A.R. Lazio Roma, II, 9 febbraio 2015, n. 2338), e, ancor di più, delle indicazioni già formulate sulla vicenda in esame, da questo T.A.R., nella sentenza n. 511 del 2013 (secondo la quale, come già scritto, <<le opere oggetto della richiesta sanatoria risultano non comportare rilevanti modifiche strutturali rispetto al progetto assentito, riguardando prevalentemente variazioni funzionali alla fruibilità dei servizi portuali, una razionalizzazione degli spazi esistenti, la installazione di impianti necessari per il funzionamento della struttura mediante la realizzazione di strutture di facile amovibilità e di limitata rilevanza edilizia ed urbanistica in termini di nuove superfici, l’adeguamento del progetto esecutivo alle reali definizioni viarie dell’area portuale.
Risulta pertanto evidente il difetto istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Soprintendenza nel ritenere che le variazioni siano fortemente impattanti sia a livello paesaggistico che visivo, senza tuttavia indicare le specifiche ragioni da cui sia ravvisabile il concreto pregiudizio arrecato ai valori paesaggistici in assenza di alcun riferimento analitico e circostanziato sulle singole opere in relazione alla compromissione arrecata al bene tutelato>>).
7.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere accolto e il Comune di Maruggio e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
7.1 Spese compensate rispetto alle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 239 del 2016, lo accoglie.
Condanna il Comune di Maruggio e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate rispetto alle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L’ESTENSORE
Ettore Manca
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO