* APPALTI – Società di progetto – Art. 156 d.lgs. n. 163/2006 – Requisiti tecnico-professionali maturati – Spendita – Singoli concorrenti – Fattispecie: istanza di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di gestione discariche, avanzata in forma individuale da una delle imprese socie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 18 Settembre 2013
Numero: 1955
Data di udienza: 8 Maggio 2013
Presidente: Cavallari
Estensore: Esposito
Premassima
* APPALTI – Società di progetto – Art. 156 d.lgs. n. 163/2006 – Requisiti tecnico-professionali maturati – Spendita – Singoli concorrenti – Fattispecie: istanza di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di gestione discariche, avanzata in forma individuale da una delle imprese socie.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 18 settembre 2013, n. 1955
APPALTI – Società di progetto – Art. 156 d.lgs. n. 163/2006 – Requisiti tecnico-professionali maturati – Spendita – Singoli concorrenti – Fattispecie: istanza di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di gestione discariche, avanzata in forma individuale da una delle imprese socie.
L’art. 156 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede la facoltà, per l’aggiudicatario, “di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile”, la quale subentra “nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione”. La Società (c.d. “di scopo”) diventa quindi l’interlocutore dell’amministrazione per la peculiare attività oggetto della concessione, per tutta la sua durata e con lo specifico ed isolato compito di realizzare l’iniziativa. L’art. 276, c.6, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, dispone inoltre che: “Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferite ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa”, e analoga disciplina è dettata dall’art. 93, sesto comma, del d.P.R. n. 207/2010 per le società costituite dopo l’aggiudicazione, per l’esecuzione di lavori, dai concorrenti riuniti. Non v’è quindi motivo di ritenere che i suoi soci non possano spendere all’occorrenza i requisiti posseduti . Ne consegue l’illegittimità del diniego di iscrizione nel registro delle imprese (nella specie, per l’attività di gestione discariche), richiesta in forma individuale da uno dei soci, basato sul solo dato formale secondo cui la gestione faccia capo alla società di progetto. Tale dato si mostra infatti insufficiente, trascurando che le prestazioni eseguite sono riferite ai soci della Società stessa, che possono spendere i requisiti tecnico-professionali maturati.
Pres. Cavallari, Est. Esposito – L. s.r.l. (avv.ti Massa e Cantobelli) c. Provincia di Lecce (avv. Capoccia) e C.C.I.A.A. di Lecce (avv. Farronato)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 18 settembre 2013, n. 1955SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 18 settembre 2013, n. 1955
N. 01955/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02087/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2012, proposto da:
Leadri Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso gli stessi in Lecce, via Montello 13/A;
contro
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Lecce, via Umberto I;
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce, rappresentata e difesa dall’avv. Liliana Farronato, con domicilio presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l’annullamento
del provvedimento della Camera di Commercio di Lecce rep. n. 1908/2012 [recte, 1880/2012], con cui è stata respinta, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.P.R. 581/1995, l’istanza presentata dalla ricorrente per essere iscritta nel registro delle imprese per l’attività (di gestione di discariche) svolta come socia della Ambiente e Sviluppo;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 117983 del 20/11/2012 della Provincia di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Federico Massa e Francesco Cantobelli, l’avv. Giuditta Angelastri, in sostituzione dell’avv. Maria Giovanna Capoccia, e l’avv. Stefano Mosillo, in sostituzione dell’avv. Liliana Farronato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Leadri srl ha partecipato (in associazione temporanea con Monticavastrade srl, Monteco srl e Co.Ce.Mer spa) alla gara, indetta dal Comune di Cavallino, per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio del bacino Le/1.
Dopo l’aggiudicazione, con atto per Notar Miglietta di Lecce rep. n. 297468 del 15/6/1999 veniva costituita, tra le suddette imprese, la società consortile a responsabilità limitata denominata “Ambiente & Sviluppo”, ai fini dell’esecuzione unitaria e totale dell’oggetto dell’appalto.
Per l’attività svolta come socia di quest’ultima (al fine della partecipazione ad una nuova procedura di gara del Comune di Cavallino), la Società ricorrente ha poi richiesto alla Camera di Commercio di Lecce di esservi iscritta individualmente per l’attività di gestione di discariche.
La domanda di iscrizione è stata respinta con l’impugnato provvedimento, sulla scorta del riscontro fornito dalla Provincia di Lecce, ad avviso della quale le autorizzazioni relative all’impianto di discarica erano state rilasciate alla “Ambiente & Sviluppo Scarl” e le consorziate non erano autorizzate a gestirlo individualmente.
Avverso il diniego è stato proposto il presente ricorso, deducendo con unico motivo la violazione e falsa applicazione della legge n. 580/93, del DPR n. 581/97, del d.lgs. n. 163/06 e del DPR n. 207/2010, nonché l’eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta e carenza di motivazione.
La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione, confutando nel merito le ragioni della ricorrente e concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Anche la Provincia di Lecce si è costituita in giudizio, evidenziando nel proprio controricorso la correttezza della sua precisazione fornita alla CCIAA.
La ricorrente e quest’ultima hanno prodotte memorie difensive.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2013 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata sotto un duplice aspetto: tenuto conto di quanto dispone l’art. 2189, terzo comma c.c. (“Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto”), nonché considerando che la pretesa azionata attiene ad un diritto soggettivo.
1.1- Il primo profilo non è determinante, atteso che il provvedimento del Giudice del registro, come chiarito in giurisprudenza, non è definitivo (per cui “la materia del contendere potrebbe liberamente formare oggetto di un ordinario giudizio di cognizione”: Cass., Sez. I, 11 marzo 2005 n. 5390) e non ha carattere decisorio, in quanto “non incide su posizioni di diritto soggettivo, risolvendosi piuttosto in un intervento meramente ordinatorio del tribunale, emesso in sede non contenziosa, che si esaurisce in mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti”: sentenza citata; conf., da ultimo, Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011 n. 26363).
1.2- E’ invece risolutivo considerare che la pretesa della ricorrente attiene al corretto esercizio del potere amministrativo e, in particolare, alla valutazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per far luogo alla richiesta iscrizione nel registro delle imprese, anche nell’interesse pubblico, per cui la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
2.- Nel merito, il ricorso è fondato.
Già l’art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 – e, ora, l’art. 156 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – ha previsto la facoltà, per l’aggiudicatario, “di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile”, la quale “diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione”.
La Società (c.d. “di scopo”) diventa quindi l’interlocutore dell’amministrazione per la peculiare attività oggetto della concessione, per tutta la sua durata e con lo specifico ed isolato compito di realizzare l’iniziativa.
A tali effetti venne costituita, tra le partecipanti all’ATI aggiudicataria, la società denominata “Ambiente & Sviluppo”.
L’art. 276, sesto comma, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, dispone che:
“Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferite ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa”.
Analoga discipina è dettata dall’art. 93, sesto comma, del d.P.R. n. 207/2010 per le società costituite dopo l’aggiudicazione, per l’esecuzione di lavori, dai concorrenti riuniti.
Non v’è quindi motivo di ritenere che i suoi soci non possano spendere all’occorrenza i requisiti posseduti (ed, in particolare, ai fini che qui interessano, per concorrere in proprio ad altra procedura, per la quale sia richiesta l’iscrizione nel registro per un’attività coincidente).
Cosicché è illegittimo l’impugnato diniego di iscrizione che ha assunto, facendola propria, la comunicazione della Provincia di Lecce, basata sul solo dato formale per cui la gestione faceva capo alla “Ambiente & Sviluppo Scarl”.
Alla stregua di quanto osservato, tale dato si mostra insufficiente, trascurando che le prestazioni eseguite sono riferite ai soci della Società stessa, che possono spendere i requisiti tecnico-professionali così maturati.
In questi termini, cioè con riferimento alla motivazione del diniego, il ricorso va accolto e, conseguentemente, va annullato l’impugnato provvedimento.
3.- La novità della questione giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato della Camera di Commercio di Lecce.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)