Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 524 | Data di udienza: 19 Dicembre 2019

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AUA – Modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente – Obbligo di comunicazione – D.P.R. n. 59/2013 – Valutazione della rilevanza rimessa al soggetto istante – Inconfigurabilità – Ragioni – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Art. 278 d.lgs. n. 152/2006 – Prescrizioni contenute nell’autorizzazione – Distinzione tra AIA e AUA, ai fini dell’applicabilità della norma – Esclusione – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2019
Numero: 524
Data di udienza: 19 Dicembre 2019
Presidente: d'Arpe
Estensore: Baraldi


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AUA – Modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente – Obbligo di comunicazione – D.P.R. n. 59/2013 – Valutazione della rilevanza rimessa al soggetto istante – Inconfigurabilità – Ragioni – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Art. 278 d.lgs. n. 152/2006 – Prescrizioni contenute nell’autorizzazione – Distinzione tra AIA e AUA, ai fini dell’applicabilità della norma – Esclusione – Fattispecie.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 2 aprile 2019, n. 524


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AUA – Modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente – Obbligo di comunicazione – D.P.R. n. 59/2013 – Valutazione della rilevanza rimessa al soggetto istante – Inconfigurabilità – Ragioni.

Dalla piana lettura delle disposizione del D.P.R. n. 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’A.U.A., ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto. Non rileva, ai fini dell’applicabilità della norma, che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente, ma solamente il fatto che la stessa, potenzialmente, lo sia. Del resto, lasciare al giudizio del soggetto istante l’A.U.A. la ponderazione circa la rilevanza o meno di modifiche introdotte sarebbe, contrario alla norma, che fa riferimento solo ad una generica possibilità di influenza sull’ambiente di ogni modifica introdotta, influenza che, ai fini della tutela dell’ambiente, va intesa in senso esteso e, cioè, con riferimento ad ogni possibilità di modifica dello stesso; sarebbe inoltre contraria anche alla ratio della norma, che è quella di sottoporre al controllo pubblico tutte le modifiche potenzialmente idonee a “produrre effetti sull’ambiente”, ivi inclusi anche quelli non permanenti, attesa la rilevanza dell’interesse pubblico in gioco (tutela dell’ambiente) che non può essere compresso in alcun modo né demandato ad un sindacato del soggetto istante, ma deve rimanere affidato ad una valutazione delle Autorità pubbliche competenti.
 


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Art. 278 d.lgs. n. 152/2006 – Prescrizioni contenute nell’autorizzazione – Distinzione tra AIA e AUA, ai fini dell’applicabilità della norma – Esclusione – Fattispecie.

L’articolo 278 del D. Lgs. n. 152/2006 non fa alcuna distinzione, ai fini della sua applicabilità, fra A.I.A. ed A.U.A. ma si riferisce, indistintamente, alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; la norma stabilisce espressamente che i provvedimenti sanzionatori, fra cui le diffide, possano essere emessi “in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione” (nella specie, nel processo produttivo della ditta ricorrente, era stato riscontrato l’utilizzo di acido solforico, non menzionato nell’istanza di  A.U.A.; l’amministrazione l’aveva pertanto diffidata ad osservare tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale, senza apportare modifica alcuna al processo lavorativo autorizzato).

Pres. d’Arpe, Est. Baraldi – T. s.r.l. (avv. Nicolardi) c. Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Giuditta Angelastri) e Comune di Maglie (avv. Montagna)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 2 aprile 2019, n. 524

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 2 aprile 2019, n. 524

Pubblicato il 02/04/2019

N. 00524/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2016, proposto da:
Tarantino Concimi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Giuditta Angelastri, con domicilio eletto presso lo studio Maria Giovanna Capoccia in Lecce, Ufficio Legale presso Amministrazione provinciale;
Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Montagna, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota n. 26462 del 17 maggio 2016, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce ha diffidato la ricorrente, ex art. 278 primo comma lett. b) del Decreto Legislativo n. 152/2006, ad osservare tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dal Comune di Maglie con determina dirigenziale n. 853 del 18 dicembre 2015, senza apportare modifica alcuna al processo lavorativo autorizzato, con espresso divieto di detenere ed utilizzare acido solforico, dando atto che tale nota costituiva, altresì, avvio del procedimento di sospensione della menzionata A.U.A.;

– della nota n. 30903 dell’8 giugno 2016, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, a chiusura del procedimento avviato con la sopra citata nota, ha confermato i contenuti della stessa, con espresso divieto di detenzione ed utilizzo di acido solforico nella lavorazione, e comunicato che la richiesta di modifica dell’A.U.A. non poteva essere accolta nella forma irrituale con cui era stata presentata;

– della nota n. 13633 del 10 giugno 2016, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Maglie ha diffidato la ricorrente ad osservare tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dal medesimo Comune di Maglie con determina dirigenziale n. 853 del 18 dicembre 2015, senza apportare modifica alcuna al processo lavorativo autorizzato, con espresso divieto di detenere ed utilizzare acido solforico, dando atto che tale nota costituiva, altresì, avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, di sospensione dell’attività autorizzata con la sopra menzionata A.U.A.;

– della nota n. 15492 del 30 giugno 2016, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Maglie ha confermato il proprio provvedimento di diffida sopra menzionato;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e del Comune di Maglie;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori presenti, l’avvocato Pietro Nicolardi per parte ricorrente, l’avvocato Paolo Montagna per il Comune di Maglie resistente e l’avvocato F. Testi, in sostituzione degli avvocati G. Angelastri e M.G. Capoccia, per la Provincia di Lecce resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Tarantino Concimi S.r.l., odierna ricorrente, opera da tempo nel campo della produzione di miscele e preparati per concimazione a partire da composti e materiali preparati da terzi e, a tal riguardo, ha ottenuto, con determina n. 156 dell’8 novembre 1999, l’autorizzazione, da parte del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, alle emissioni in atmosfera per l’impianto di produzione ed insaccamento fertilizzanti sito nel Comune di Maglie, Zona Industriale.

Dopo l’ottenimento di tale atto autorizzativo, la predetta ditta, ai fini che qui rilevano, ha presentato, in data 13 gennaio 2014, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Maglie, una S.C.I.A. per la realizzazione di un “Progetto per la installazione di una caldaia a gas per la produzione di vapore saturo e per l’installazione di un serbatoio di acido solforico 82%”.

Con riferimento a tale intervento, l’odierna ricorrente comunicava, poi, al S.U.A.P. del Comune di Maglie l’inizio dei lavori in data 6 ottobre 2014 e, successivamente, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Maglie, con nota del 24 novembre 2014, l’ultimazione dei lavori di installazione e collaudo della caldaia per la produzione di vapore saturo.

Successivamente, l’odierna ricorrente attivava il (diverso e distinto) procedimento per l’ottenimento della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), inviando, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, domanda al S.U.A.P. del Comune di Maglie che trasmetteva la stessa, con nota n. 11525 del 20 maggio 2015, alla Provincia di Lecce.

A tal riguardo, rileva il Collegio come la predetta istanza risulti versata in atti sia da parte ricorrente (documento n. 17 della relativa produzione documentale) che dalla Provincia di Lecce ma i due documenti divergono sensibilmente fra loro, atteso che, stranamente, nel documento di parte ricorrente la pagina 3 dell’istanza, relativa all’attività espletata dalla ditta ed oggetto di richiesta di A.U.A., risulta compilata solo per lo scarico di acque reflue mentre nell’istanza allegata dalla Provincia di Lecce resistente risultano barrati, come campi oggetto di richiesta di A.U.A., sia lo scarico di acque reflue (come già nella copia allegata da parte ricorrente) che l’emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006 (campo questo, invece, non barrato nell’istanza depositata in atti da parte ricorrente), espressamente dichiarando, con riferimento alle predette emissioni in atmosfera, che non erano intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione già autorizzata con precedente titolo abilitativo sopra menzionato (determina n. 156 dell’8 novembre 1999 del Dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia); tale diverso oggetto di richiesta presente nella documentazione presentata dalla Provincia di Lecce risulta, dunque, completo (a differenza della istanza, palesemente e maldestramente incompleta, prodotta da parte ricorrente) atteso che l’impianto dell’odierna ricorrente di che trattasi, già in funzione, era già stato destinatario, come detto sopra, di un’autorizzazione per l’emissione in atmosfera (ossia la determina n. 156 dell’8 novembre 1999 da parte del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia appena menzionata), provvedimento che risulta citato nella medesima istanza (ma solo, chiaramente, in quella versata in atti dalla Provincia di Lecce) a pagina 5 della stessa, nel campo relativo ai titoli abilitativi vigenti, dove risulta chiaramente indicato che l’odierna ricorrente era già in possesso di tale titolo abilitativo per l’emissione in atmosfera.

In seguito alla presentazione della sopra menzionata istanza, che, come correttamente dedotto dalla Provincia di Lecce, aveva ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Provincia di Lecce convocò la Conferenza di Servizi, al termine della quale (e dopo alcune fasi istruttorie) il medesimo Ente adottò, con delibera dirigenziale n. 551 del 12 ottobre 2015, l’A.U.A. ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e all’immissione in atmosfera, ai sensi dell’articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006; la predetta A.U.A., alla lettera k), espressamente prevedeva che il gestore era tenuto a procedere a comunicazione, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, per ogni modifica dell’impianto.

Sulla base di tale provvedimento, il S.U.A.P. del Comune di Maglie emetteva, poi, la determinazione n. 853 del 18 dicembre 2015, con cui determinava di rilasciare all’odierna ricorrente l’A.U.A. per le attività già autorizzate col provvedimento della Provincia di Lecce e per una durata di anni 15, con obbligo di conformarsi a tutte le condizioni e prescrizioni enucleate nella sopra menzionata determinazione dirigenziale n. 551 del 12 ottobre 2015 della Provincia di Lecce.

Così conclusasi la fase autorizzatoria, l’attività dell’odierna ricorrente era oggetto di un controllo effettuato dal Nucleo Operativo di Lecce del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, che, con nota n. 96/2 del 16 maggio 2016, informava la Provincia di Lecce che l’impianto dell’odierna ricorrente era fermo dalla data del 29 marzo 2016 per lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia e che, per quanto qui rileva, nel processo produttivo era utilizzato acido solforico, appositamente stoccato in un serbatoio esterno al capannone e tale prodotto ed il suo utilizzo nel processo produttivo non erano indicati nella relazione tecnica illustrativa mentre il serbatoio di stoccaggio non era rappresentato nelle planimetri allegata alla domanda di A.U.A.

In seguito a tale segnalazione, il Dirigente della Provincia di Lecce emanava il provvedimento n. 26462 del 17 maggio 2016, impugnato col ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui, partendo dal presupposto (incontestato) che nell’istanza di A.U.A. presentata dall’odierna ricorrente non vi era alcuna traccia dell’utilizzo di acido solforico, diffidava la stessa ricorrente ad osservare tutte le prescrizioni contenute nell’A.U.A. rilasciata dal Comune di Maglie con determina dirigenziale n. 853 del 18 dicembre 2015, senza apportare modifica alcuna al processo lavorativo autorizzato, con espresso divieto di detenere ed utilizzare acido solforico, dando atto che tale nota costituiva, altresì, avvio del procedimento di sospensione della menzionata A.U.A.

In risposta a tale provvedimento, l’odierna ricorrente produceva osservazioni, ex articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, con nota acquisita al protocollo provinciale in data 30 maggio 2016, osservazioni relative, soprattutto, al processo chimico adottato ed alla sua (asserita) inidoneità allo sprigionamento di vapori acidi, avanzando altresì, con i medesimi chiarimenti, “formale istanza di modifica non sostanziale di A.U.A. in riferimento ai chiarimenti relativi all’uso dell’acido solforico innanzi riportati”.

Esaminate le sopra menzionate osservazioni, la Provincia di Lecce emanava il provvedimento n. 30903 dell’8 giugno 2016, anch’esso impugnato col ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, preso atto di quanto dichiarato nelle predette osservazioni e della richiesta di variazione di A.U.A. proposta con le stesse, dava atto del fatto che il layout relativo all’impianto per la parte di lavorazione dell’acido solforico non era stato trasmesso dal S.U.A.P. alla Provincia di Lecce per il rilascio dell’A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, e, per quanto attiene al contenuto prescrittivo del provvedimento, confermava in toto i contenuti della propria precedente nota n. 26462 del 17 maggio 2016, respingeva la richiesta di modifica dell’A.U.A. avanzata con le predette osservazioni dall’odierna ricorrente, in quanto irrituale, priva di elaborati esplicativi e non pervenuta tramite il S.U.A.P. e disponeva, infine, che, qualora l’odierna ricorrente avesse voluto richiedere la modifica all’A.U.A. avrebbe dovuto presentare formale istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’articolo 29-ter del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto “l’introduzione di una reazione chimica nel processo di lavorazione sposta la classificazione dell’attività nella categoria di impianti chimici soggetti al procedimento di A.I.A.”.

Ai menzionati provvedimenti della Provincia di Lecce facevano seguito, poi, quelli del Comune di Maglie, ossia, in primis, la nota n. 13633 del 10 giugno 2016, con cui il Responsabile del S.U.A.P. diffidava l’odierna ricorrente ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nell’A.U.A. senza apportare alcuna modifica al processo produttivo, con espresso divieto di detenere e utilizzare acido solforico, dando atto che la medesima nota costituiva, altresì, comunicazione di avvio del procedimento rispetto ai provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 278 del D. Lgs. n. 152/2006.

A tale nota, poi, seguiva il provvedimento n. 15492 del 30 giugno 2016, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Maglie confermava il provvedimento di diffida adottata con la nota n. 13633 del 10 giugno 2016.

Avverso gli atti sopra menzionati della Provincia di Lecce e del Comune di Maglie, la Tarantino Concimi S.r.l. proponeva ricorso presso questo Tribunale, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia e svolgimento di apposita istruttoria, dei provvedimenti di cui in epigrafe, deducendo il seguente articolato motivo di gravame:

– Violazione dell’articolo 15 del D.P.R. n. 203/1998. Violazione degli articoli 5, 29-ter e 29-nonies e 268, 278, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione degli articoli 2, 4 e 6 del D.P.R. n. 59/2013. Violazione dei principi in materia di variazione degli impianti con emissioni nell’atmosfera. Violazione delle norme e dei principi in materia di assoggettamento degli impianti produttivi ad A.I.A. ed a A.U.A. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Si è costituita in giudizio, in data 30 settembre 2016, la Provincia di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con richiesta di condanna, per parte ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio.

Si è costituito in giudizio, in data 12 gennaio 2017, il Comune di Maglie, chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con richiesta di condanna, per parte ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio.

All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2016, l’avvocato dell’odierna ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo una rapida fissazione della discussione nel merito, che è stata, contestualmente, fissata per l’udienza pubblica del 17 gennaio 2017.

All’esito della predetta udienza pubblica, è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 345/2017 del 23 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha disposto, ai fini della decisione nel merito della causa, una Verificazione, incaricando della stessa il Presidente dell’Ordine dei Chimici di Lecce, ed assegnando allo stesso il seguente quesito: “proceda il verificatore a verificare se l’utilizzo da parte della società ricorrente di acido solforico nel processo produttivo, per l’entità e le modalità concrete di utilizzo, produca o meno immissioni nell’ambiente impattanti e/o comunque idonee a configurare una modifica sostanziale dell’AUA già rilasciata”.

Con successiva ordinanza collegiale n. 1350/2017, questa Sezione ha preso atto della rinuncia all’incarico del Verificatore designato ed ha nominato un nuovo Verificatore, assegnando allo stesso il termine di giorni 60 per l’espletamento della Verificazione, termine poi prorogato con nuova ordinanza collegiale n. 56/2018.

In data 11 maggio 2018, il nuovo Verificatore, Ingegner Cagnazzo Vincenzo, ha depositato in atti la Verificazione tecnica espletata.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2018, su istanza di parte, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto, nei sensi e nei termini di seguito enunciati.

2. Con la prima censura dell’unico articolato motivo di gravame, parte ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto non sussisterebbe, nel caso de quo, alcun obbligo di comunicazione della (incontestata) modifica impiantistica (rispetto al progetto presentato dall’odierna ricorrente in sede di richiesta di A.U.A.) relativa all’utilizzo, nel ciclo produttivo, di acido solforico perché, in base alla relazione tecnica di parte depositata, tale utilizzo non comporta nessun impatto ambientale e, pertanto, non integrerebbe, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, la “modifica” del progetto, essendo tali solo le modifiche capaci di produrre effetti sull’ambiente, e, dunque, “ove un simile effetto non si produca la modifica sarà del tutto irrilevante sotto ogni profilo per la normativa ambientale e quindi ai fini delle comunicazioni alla P.A. ed attività da effettuare secondo l’articolo 6”.

2.1 La censura è palesemente infondata.

Dalla piana lettura delle disposizione del D.P.R. n. 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’A.U.A., ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto, atteso che non rileva certamente, ai fini dell’applicabilità della norma, che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente ma solamente il fatto che la stessa, potenzialmente, lo fosse e tale certamente lo era nel caso concreto, in cui veniva introdotto un diverso materiale da utilizzare, come evidenziato dalla Verificazione in atti, in cui chiaramente è asserito che “le variazioni del processo con l’introduzione della nebulizzazione di soluzione acquosa acida andavano riportate nell’istanza di A.U.A. all’interno della relazione tecnica e il serbatoio riportato nelle planimetrie dello stabilimento”, atteso che “è infatti compito poi dell’Ente autorizzativo esaminare la documentazione prodotta e chiedere qualora fosse necessario le opportune integrazioni e chiarimenti, in modo che l’iter autorizzativo venga completato”.

Del resto, lasciare al giudizio del soggetto istante l’A.U.A. la ponderazione circa la rilevanza o meno di modifiche introdotte sarebbe, innanzitutto, contrario alla norma, che fa riferimento solo ad una generica possibilità di influenza sull’ambiente di ogni modifica introdotta, influenza che, ai fini della tutela dell’ambiente, va intesa in senso esteso e, cioè, con riferimento ad ogni possibilità di modifica dello stesso; inoltre, l’interpretazione di parte ricorrente, oltre che al preciso dettato della norma, risulta contraria anche alla sua ratio, che è quella di sottoporre al controllo pubblico tutte le modifiche potenzialmente idonee a “produrre effetti sull’ambiente”, ivi inclusi anche quelli non permanenti, attesa la rilevanza dell’interesse pubblico in gioco (tutela dell’ambiente) che non può essere compresso in alcun modo né demandato ad un sindacato del soggetto istante, potenzialmente esiziale per l’ambiente stesso, ma deve rimanere affidato ad una valutazione delle Autorità pubbliche competenti.

3. Con la seconda censura dell’unico motivo di ricorso, parte ricorrente, muovendo dal diverso presupposto che le modifiche introdotte fossero da ritenersi “modifica” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del D. P.R. n. 59/2013 ma non “modifica sostanziale di un impianto” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 59/2013, deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “la tardiva comunicazione ex articolo 6 non può certamente comportare l’applicazione delle norme utilizzate nei provvedimenti impugnati e segnatamente l’articolo 278, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 poiché tale norma si indirizza a violazioni sostanziali relative all’A.I.A. o comunque, se riferibili – per ipotesi – anche all’ambito dell’A.U.A. a violazioni correlate a modifiche sostanziali e comunque tali da determinare situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente”.

3.1 La censura è infondata.

Innanzitutto, rileva il Collegio come l’articolo 278 del D. Lgs. n. 152/2006 non faccia alcuna distinzione, ai fini della sua applicabilità, fra A.I.A. ed A.U.A. ma si riferisca, indistintamente, alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; inoltre, va rilevato come la norma espressamente stabilisca che i provvedimenti sanzionatori, fra cui le diffide impugnate, possano essere emessi “in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione”, cosa pacificamente avvenuta nel caso de quo, atteso che nell’istanza di A.U.A. presentata dall’odierna ricorrente non vi era menzione alcuna dell’utilizzo dell’acido solforico e, pertanto, le prescrizioni presenti nell’A.U.A. (concessa in base alla domanda presentata, comprensiva di dati dell’impianto) non consentivano di usare tale materiale né gli altri non espressamente previsti nella predetta istanza e, dunque, non valutati positivamente dalle Autorità pubbliche preposte alla tutela ambientale nell’espletamento dei propri poteri in materia, ivi compreso il necessario passaggio procedimentale della Conferenza di Servizi.

4. Con la terza censura dell’unico motivo di ricorso, la Tarantino Concimi S.r.l. deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo di avere comunicato al S.U.A.P. del Comune di Maglie l’utilizzo dell’acido solforico nella produzione dei concimi all’atto della presentazione della S.C.I.A. relativa ai lavori dal svolgere sul proprio impianto e che “a fronte della stessa, non è stata mossa alcuna contestazione” e, inoltre, “non si è avuta dagli enti competenti alcuna comunicazione”.

4.1. La censura è palesemente infondata.

Innanzitutto, come correttamente controdedotto sul punto dalle parti resistenti, la S.C.I.A. presentata dall’odierna ricorrente al Comune di Maglie in data 13 gennaio 2014 non ha alcun valore rispetto al procedimento relativo alla richiesta di A.U.A., riferendosi ad altro e diverso ambito per il suo valore esclusivamente edilizio che non può essere invocato, viceversa, in un procedimento finalizzato all’emanazione di un titolo abilitativo ambientale, relativo alle autorizzazioni al rilascio di agenti in atmosfera, che è assistito da un proprio (puntuale e dettagliatamente normato) procedimento.

Inoltre, va rilevato come la presentazione della sopra menzionata S.C.I.A. abbia preceduto la richiesta di A.U.A., avanzata solo nel 2015, e tale ultima richiesta, come dettagliatamente spiegato nella parte in fatto e contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, ha dato atto, sul punto relativo alle emissioni in atmosfera, che “non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo”, ossia rispetto alla determina n. 156 dell’8 novembre 1999 da parte del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, risultando, dunque, smentito per tabulas l’assunto secondo cui la S.C.I.A. prodotta dall’odierna ricorrente avrebbe comunque svolto un effetto anche ai fini dell’A.U.A., atteso che proprio nel procedimento relativo a tale autorizzazione ambientale (iniziato successivamente) parte ricorrente ha colpevolmente asserito, contrariamente alla realtà, che non vi erano cambiamenti, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla situazione precedente del 1999, così ponendosi essa stessa in contrasto con quanto già dichiarato con la sopra menzionata S.C.I.A. nel 2014, con cui dava atto della modifica di procedimento tecnologico relativa all’utilizzo dell’acido solforico nel ciclo di produzione.

5. Il Collegio rileva, infine, che parte ricorrente, nell’apertura dell’unico motivo di ricorso, ha riprodotto il contenuto della propria relazione tecnica di parte circa l’effetto dell’utilizzo dell’acido solforico sul processo di produzione e la non necessaria sottoposizione del nuovo impianto ad A.I.A. piuttosto che ad A.U.A., in quanto l’utilizzo dell’acido solforico non farebbe rientrare, contrariamente al giudizio delle Amministrazioni resistenti, l’impianto di produzione nel novero degli impianti chimici soggetti ad A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

A tal riguardo, la Verificazione esperita ha attestato che “l’utilizzo dell’acido solforico nel processo produttivo della Tarantino Concimi S.r.l. …viste le concentrazioni utilizzate e lo scopo intrinseco del suo utilizzo, non provoca variazioni significative nella composizione delle emissioni in atmosfera e quindi nell’impatto che i fumi emessi dal camino hanno sulla qualità dell’aria delle aree prospicenti lo stabilimento” e che “le reazioni che si avranno non sono da inquadrarsi nella normativa riguardante le installazioni per la sintesi di sostanze e preparati chimici, come anche chiarito nel parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio con nota dell’8 luglio 2016 n. 1876”.

Su tale punto, il Collegio rileva come i provvedimenti impugnati, relativamente all’obbligo di richiesta di A.I.A., non presentino un carattere concretamente lesivo della sfera giuridica della parte ricorrente, in quanto l’unico di essi che espressamente prende posizione sul punto, ossia la nota della Provincia di Lecce n. 30903 dell’8 giugno 2016, si limita ad indicare, relativamente al doveroso inoltro di una specifica istanza per il conseguimento del titolo abilitativo ambientale correlata all’utilizzo di acido solforico, utilizzo mai rappresentato prima dall’odierna ricorrente, che tale istanza debba essere presentata per la richiesta di A.I.A. ai sensi dell’articolo 29-ter del D. Lgs. n. 152/2006 ma tale nota non ha, appunto, alcuna valenza provvedimentale, limitandosi solamente a dare indicazioni per una futura attività e non conformando l’attività già in essere mediante l’emanazione di divieti o diffide o respingendo un’istanza già proposta in via amministrativa.

Ciò precisato, dunque, il Collegio ritiene che l’odierna ricorrente, qualora voglia munirsi di idoneo titolo abilitativo ambientale per l’utilizzo di acido solforico nel proprio ciclo produttivo, ben potrà presentare una specifica istanza, relativa all’impianto realizzato, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, istanza che le Amministrazioni resistenti dovranno valutare, in contraddittorio con l’odierna ricorrente, al fine di decidere se, anche sulla base delle risultanze tecniche della Verificazione in atti, trattasi di modifiche (sostanziali o meno) all’impianto che richiedono una modifica dell’A.U.A. o richiedano, viceversa, il rilascio di specifica A.I.A.

6. Per tutto quanto innanzi rappresentato, il ricorso deve essere respinto nei sensi e nei termini sopra espressi.

7. Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

8. I compensi spettanti al Verificatore nominato dal Tribunale sono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ivi incluso il compenso da corrispondere al Verificatore nominato, Dottor Vincenzo Cagnazzo, che è posto a carico delle parti in solido e liquidato (in applicazione del D.M. 30 maggio 2002) nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), onnicomprensive.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente
Massimo Baraldi, Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario

L’ESTENSORE
Massimo Baraldi
        
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe
        
        
IL SEGRETARIO

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