* DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Acquisizione gratuita – Sanzione autonoma dalla demolizione – Inottemperanza all’ordine di demolizione – Illecito diverso dal compimento dell’abuso – Responsabilità del proprietario – Dimostrazione della sua estraneità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2012
Numero: 752
Data di udienza: 14 Marzo 2012
Presidente: Trizzino
Estensore: Caprini
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Acquisizione gratuita – Sanzione autonoma dalla demolizione – Inottemperanza all’ordine di demolizione – Illecito diverso dal compimento dell’abuso – Responsabilità del proprietario – Dimostrazione della sua estraneità.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 2 maggio 2012, n. 752
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Acquisizione gratuita – Sanzione autonoma dalla demolizione – Inottemperanza all’ordine di demolizione – Illecito diverso dal compimento dell’abuso – Responsabilità del proprietario.
L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso e autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 dicembre 2011, n. 9645; T.A.R. Sardegna, Cagliari sez. II, 19 novembre 2009, n. 1835).
Pres. Trizzino, Est. Caprini –M.V. (avv. Dal Cuore) c. Comune di Gallipoli (n.c.)
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Effetto acquisitivo – Proprietario – Dimostrazione della sua estraneità.
L’assenza di responsabilità del proprietario in relazione ad un abuso edilizio, se non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, rileva nella fase successiva all’adozione della stessa: prodromico all’acquisizione è l’atto di accertamento dell’inottemperanza, nel quale viene indicata precisamente l’area da acquisire al patrimonio comunale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2011, n. 7815). Il proprietario può allora evitare che l’effetto acquisitivo operi anche nei suoi confronti dimostrando in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza attraverso la notifica dell’ordine di demolizione, si sia adoperato per impedire l’abuso con tutti gli strumenti offertigli dall’ordinamento (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 novembre 2011, n. 5293).
Pres. Trizzino, Est. Caprini –M.V. (avv. Dal Cuore) c. Comune di Gallipoli (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 2 maggio 2012, n. 752SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 2 maggio 2012, n. 752
N. 00752/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2010, proposto da:
Mario Visconti, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Del Cuore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, viale M. De Pietro, 11;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito;
per l’annullamento
– dell’ordinanza di demolizione n. 223 del 2 novembre 2009 comunicata il 6 novembre 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, proprietario dell’immobile, impugna l’ordinanza di demolizione emessa nei confronti del conduttore, concernente i seguenti lavori abusivi:
1. rampe di accesso per portatori di handicap;
2. copertura della terrazza antistante alla trattoria al primo piano, con tendone in PVC, della superficie di circa mq. 99,00 che si collega al porticato coperto con tettoia in legno;
3. solaio in legno di circa mq. 53,33 sostenuto da sottostanti travi verticali in ferro in prolungamento al pavimento del terrazzo esistente;
4. vano deposito legnaia di circa mq. 7,00.
II. A sostegno del gravame deduce l’eccesso di potere nell’errata applicazione dell’art. 7 della l. n. 47/1985.
III. All’udienza pubblica del 14 marzo 2012, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. Il ricorso è infondato.
IV.1. Con unico motivo di gravame la parte lamenta l’eccesso di potere ritenendo che “l’estraneità del proprietario agli abusi commessi sulla cosa locata non implica l’illegittimità dell’ordinanza … emessa nei soli confronti del responsabile dell’abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene”.
Il motivo è infondato.
IV.2. Orbene, premesso che destinatario dell’ingiunzione alla demolizione, può essere, oltre al responsabile dell’abuso, anche il proprietario del bene – al quale viene resa nota l’area che verrà, eventualmente, acquisita di diritto (art. 31, citato, comma 2) – , ne consegue che:
1. l’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso e autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 dicembre 2011, n. 9645; T.A.R. Sardegna, Cagliari sez. II, 19 novembre 2009, n. 1835).
2. l’assenza di responsabilità del proprietario in relazione ad un abuso edilizio, se non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, rileva nella fase successiva all’adozione della stessa: prodromico all’acquisizione è l’atto di accertamento dell’inottemperanza, nel quale viene indicata precisamente l’area da acquisire al patrimonio comunale rispetto al quale, nel caso di specie, si è ancora in una fase del tutto preliminare (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2011, n. 7815).
3. il proprietario può allora evitare che l’effetto acquisitivo operi anche nei suoi confronti dimostrando in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza attraverso la notifica dell’ordine di demolizione (cfr. pag. 2, ordinanza gravata), si sia adoperato per impedire l’abuso con tutti gli strumenti offertigli dall’ordinamento (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 novembre 2011, n. 5293).
Nel caso di specie, il Collegio, in via preliminare, osserva che debba ritenersi insufficiente la mera produzione del contratto di locazione senza che il ricorrente abbia anche dimostrato di essersi attivato per impedire l’abuso e per procedere alla sua demolizione, richiedendo, ad esempio, previa diffida, la risoluzione del contratto per inadempimento delle clausole contrattuali (art. 8:“E’ espressamente vietato apportare modifiche alle strutture dei locali, delle terrazze e degli impianti della presente locazione …”).
4. solo in tale caso, l’inottemperanza del proprietario non responsabile dell’abuso non può legittimare l’acquisizione del bene e dell’area di sedime ma la sola demolizione in danno dello stesso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 settembre 2011, n. 7189).
V. Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso va respinto, essendo l’ordinanza di demolizione legittima.
VI. Nulla si dispone sulle spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)