* RIFIUTI – Impianti di smaltimento e recupero – Autorizzazione provinciale – Mancanza dell’indicazione del termine annuale per l’inizio dei lavori – Effetti decadenziali di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2017
Numero: 1642
Data di udienza: 18 Ottobre 2017
Presidente: d'Arpe
Estensore: d'Arpe
Premassima
* RIFIUTI – Impianti di smaltimento e recupero – Autorizzazione provinciale – Mancanza dell’indicazione del termine annuale per l’inizio dei lavori – Effetti decadenziali di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 20 ottobre 2017, n. 1642
RIFIUTI – Impianti di smaltimento e recupero – Autorizzazione provinciale – Mancanza dell’indicazione del termine annuale per l’inizio dei lavori – Effetti decadenziali di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.
La mancanza, nel provvedimento provinciale autorizzativo unico di V.I.A., A.I.A. ed ex art. 208 Decreto Legislativo n° 152/2006 (per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), dell’indicazione, diretta o almeno per richiamo, del termine annuale per l’inizio dei lavori in questione e della correlata sanzione per l’ipotesi di inosservanza esclude l’operatività degli effetti decadenziali di cui all’art. 15 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (nella specie, era stato peraltro previsto che prima dell’inizio dei lavori avrebbe dovuto essere sottoscritta una convenzione con il comune)
Pres. ed Est. d’Arpe – H. s.r.l. (avv. Quinto) c. Comune di Erchie (avv. Calsolaro) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 20 ottobre 2017, n. 1642SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 20 ottobre 2017, n. 1642
Pubblicato il 20/10/2017
N. 01642/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01824/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Heracle S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, 43, nonchè dagli avvocati Tommaso Millefiori e Andrea Pavanini, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino, 11/A;
contro
Comune di Erchie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Caracuta in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
Provincia di Brindisi, non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Associazione Rete di Cittadini per l’Ambiente (ARCA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mancini e Anna Macina, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;
Comitato No Impianto di Compostaggio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
per l’annullamento
della determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Erchie n° 336 del 25 Ottobre 2016, comunicata in data 7 Novembre 2016, avente ad oggetto: “Società Heracle S.r.l.. Restituzione oneri di urbanizzazione” (con la quale si dava al contempo atto che “i lavori non possono avere inizio”), nonché di tutti gli atti del procedimento e comunque presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese: la deliberazione G.M. n° 110 del 4 Ottobre 2016 nella quale viene evidenziato che “l’autorizzazione n. 14/2015 è decaduta per inutile decorso del termine di un anno per l’avvio dei lavori previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001”; la precedente nota di preavviso prot. n° 11049 del 13 Ottobre 2016;
della nota prot. n° 4456 del 18 Aprile 2017, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Erchie ha diffidato la Società ricorrente a “non avviare nelle aree di proprietà attività preparatorie, strumentali e/o comunque finalizzate a realizzare l’impianto, con espresso avvertimento che, in caso di inosservanza, saranno esercitati i rimedi previsti dall’ordinamento”.
per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Erchie di trattenere gli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla ricorrente per la realizzazione dell’impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in zona P.I.P. del Comune di Erchie;
e per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in misura da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Erchie;
Visti gli atti di intervento ad opponendum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 Ottobre 2017 il Presidente dott. Enrico d’Arpe e uditi per le parti l’Avv. L. Quinto, anche in sostituzione degli avv.ti T. Millefiori e A. Pavanini, l’Avv. O. M. Calsolaro e l’Avv. M. Musio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente – titolare per voltura (intervenuta nel 2016) del provvedimento autorizzativo unico di V.I.A., A.I.A. ed ex art. 208 Decreto Legislativo n° 152/2006 (per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) rilasciato dalla Provincia di Brindisi con atto dirigenziale n° 14 del 10 Febbraio 2015 per la realizzazione ed esercizio di un impianto (di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi) per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in zona P.I.P. del Comune di Erchie – impugna la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Erchie n° 336 del 25 Ottobre 2016, comunicata in data 7 Novembre 2016, avente ad oggetto: “Società Heracle S.r.l.. Restituzione oneri di urbanizzazione” (con la quale si dava al contempo atto che “i lavori non possono avere inizio”), nonché tutti gli atti del procedimento e comunque presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese: la deliberazione G.M. n° 110 del 4 Ottobre 2016 nella quale viene evidenziato che “l’autorizzazione n. 14/2015 è decaduta per inutile decorso del termine di un anno per l’avvio dei lavori previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001”; la precedente nota di preavviso prot. n° 11049 del 13 Ottobre 2016. Chiede, altresì, la declaratoria dell’obbligo del Comune di Erchie di trattenere gli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla ricorrente per la realizzazione dell’impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in zona P.I.P. del Comune di Erchie. Con motivi aggiunti del 27-28 Aprile 2017 (integrati con motivi ulteriori proposti in data 23 Maggio 2017) impugna, altresì, la nota prot. n° 4456 del 18 Aprile 2017, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Erchie (riscontrando la comunicazione di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di che trattasi presentata dalla Società ricorrente il 13 Aprile 2017, dopo il deposito in data 7 Aprile 2017 della documentazione inerente i calcoli statici corredata dalla pertinente modulistica) l’ha diffidata a “non avviare nelle aree di proprietà attività preparatorie, strumentali e/o comunque finalizzate a realizzare l’impianto, con espresso avvertimento che, in caso di inosservanza, saranno esercitati i rimedi previsti dall’ordinamento”. La Società ricorrente chiede, inoltre, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in misura da quantificarsi in corso di causa.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n° 380 del 2001 in relazione agli artt. 208 e 6 del Decreto Legislativo n° 152 del 2006 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà dell’azione amministrativa – Sviamento di potere.
Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità manifesta – Violazione combinato disposto art. 7, comma 6, Decreto Legislativo n° 152/2006 e art. 7 Legge Regionale Puglia n° 17/2007, nonché art. 5-bis Legge Regionale Puglia n° 11/2001, in punto di competenza – Violazione della regola generale del contrarius actus – Contraddittorietà con precedenti determinazioni dell’autorità competente – Violazione dei principi generali in materia di dichiarazione di decadenza del titolo edilizio – Violazione del contraddittorio infraprocedimentale ex artt. 7 e seguenti Legge n° 241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione.
Eccesso di potere per manifesto travisamento dei presupposti di fatto e di diritto sotto ulteriore profilo, perplessità, arbitrarietà e contraddittorietà dell’azione amministrativa – Violazione dei principi generali ex art. 12 D.P.R. n° 380/2001 in materia di rapporto tra rilascio del tiolo edilizio e realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Illegittimità propria per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà intrinseca, perplessità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa; incompetenza nell’esercizio del potere di controllo sull’efficacia del titolo autorizzativo unico assentito dalla Provincia di Brindisi; violazione dei principi generali in materia di dichiarazione (formale da parte della stessa Autorità emittente) della decadenza dei titoli edilizi; sviamento; violazione art. 21-septies Legge n° 241/1990 (motivi aggiunti 27-28 Aprile 2017).
Illegittimità derivata (motivi aggiunti 27-28 Aprile 2017).
Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 27 e 31 del Testo Unico Edilizia – Eccesso di potere per difetto di presupposto e per vizio della funzione (motivi ulteriori 23 Maggio 2017).
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate con il ricorso e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, la Società ricorrente concludeva come sopra indicato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Erchie, depositando memorie difensive con le quali ha, ampiamente e compiutamente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con atti notificati alle altre parti del giudizio, hanno spiegato intervento ad opponendum il Comitato “No Impianto di Compostaggio” e l’Associazione Rete di Cittadini per l’Ambiente, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 18 Ottobre 2017, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in data 27-28 Aprile 2017/23 Maggio 2017, è fondato e va accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, il Collegio è dell’avviso meditato che debbano essere disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti – per l’allegata omessa tempestiva impugnazione della nota del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Erchie prot. n° 8452 del 12 Agosto 2016 – considerato che (a ben vedere) tale nota ha carattere dichiarativo (rectius: meramente comunicativo) di un effetto “ex lege” (nella specie) non verificatosi ed, in ogni caso, non concreta un formale provvedimento amministrativo dichiarativo dell’intervenuta decadenza del titolo edilizio (come, peraltro, confermato sia dall’oggetto della nota stessa: “Comunicazioni”, sia dall’omessa indicazione nella predetta nota comunale del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere, prescritta – per ogni atto provvedimentale da notificare al destinatario – dall’art. 3 quarto comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241).
Nel merito, il Tribunale ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che le principali censure formulate dalla Società ricorrente a sostegno delle domande di annullamento azionate con il ricorso introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti proposti il 27-28 Aprile 2017 (e integrati in data 23 Maggio 2017) sono fondate ed assorbenti, in quanto (a parte ogni altra valutazione di carattere generale circa l’applicabilità o meno, in “subiecta materia”, dell’art. 15 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380) appare dirimente (nella fattispecie concreta oggetto del presente processo) il rilievo che manca, nel provvedimento autorizzativo unico di V.I.A., A.I.A. ed ex art. 208 Decreto Legislativo n° 152/2006 (per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) rilasciato dalla Provincia di Brindisi con atto dirigenziale n° 14 del 10 Febbraio 2015 (sostitutivo anche del titolo edilizio di competenza comunale), l’indicazione (diretta o almeno per richiamo) del termine annuale per l’inizio dei lavori in questione (e della correlata sanzione per l’ipotesi di inosservanza) necessaria – ad avviso del Collegio – , ai sensi e per gli effetti (decadenziali) di cui all’art. 15 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (“Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo….. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga…….”) – ove interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici -, anzi nella predetta autorizzazione provinciale è stato esplicitamente stabilito – al punto 20 – che prima dell’inizio dei lavori dovesse essere sottoscritta una convenzione con il Comune di Erchie, poi effettivamente stipulata il 4 Maggio 2016.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti parzialmente, con l’annullamento dei provvedimenti comunali impugnati e la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Erchie di trattenere gli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla Società ricorrente per la realizzazione dell’impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in zona P.I.P. del Comune di Erchie.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria (pure) azionata dalla Società ricorrente, in quanto formulata del tutto genericamente e rimasta, comunque, sfornita di qualsiasi elemento di prova del danno patrimoniale asseritamente subìto.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (l’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 Ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Enrico d’Arpe
IL SEGRETARIO