* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un impianto produttivo – Variante “semplificata” al PRG – Art. 5 d.P.R. n. 447/1998 – Presupposti – Requisito dell’insufficienza di aree – Interpretazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2013
Numero: 398
Data di udienza: 21 Febbraio 2013
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un impianto produttivo – Variante “semplificata” al PRG – Art. 5 d.P.R. n. 447/1998 – Presupposti – Requisito dell’insufficienza di aree – Interpretazione.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 21 febbraio 2013, n. 398
DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un impianto produttivo – Variante “semplificata” al PRG –Art. 5 d.P.R. n. 447/1998 – Presupposti – Requisito dell’insufficienza di aree – Interpretazione.
Ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, dovendosi procedere all’introduzione di una variante al piano regolatore generale necessaria per la realizzazione di un impianto produttivo, la conferenza di servizi può essere utilizzata come procedimento urbanistico alternativo solo in presenza di due presupposti: in primo luogo, la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro; in secondo luogo, che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato. Il requisito dell’insufficienza delle aree, richiesto dall’art. 5 per l’avvio dell’iter di variante cd. “semplificata”, non dev’essere valutato avendo solo come unico punto di riferimento l’esistenza – o meno – di terreni immediatamente utilizzabili, sui quali sia dunque possibile edificare sulla base del rilascio diretto di un titolo edilizio ma, invece, esaminando il complesso delle aree libere aventi una destinazione urbanisticamente compatibile con l’intervento in oggetto: la normativa in parola, infatti, di stretta interpretazione per il suo carattere derogatorio, non prevede in alcun modo che l’eventuale necessità di una iniziativa pianificatoria di secondo grado, pubblica o privata, escluda l’idoneità di una zona all’ubicazione di insediamenti produttivi, consentendo appunto l’eccezione allo strumento urbanistico soltanto nei casi in cui lo stesso, in termini generali, non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato (Tar Lecce, sez. I, 12 aprile 2012, n. 620).
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – L. s.n.c. (avv.ti Caggiula e Ciardo) c. Comune di Ugento (avv. Provenzano), Azienda Sanitaria Locale Lecce (avv. Turco), Provincia di Lecce (avv.ti Testi e Angelastri) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 21 febbraio 2013, n. 398SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 21 febbraio 2013, n. 398
N. 00398/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
La Salentina di Cucci M & Forte F. Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Caggiula, Anna Maria Ciardo, con domicilio eletto presso Anna Maria Ciardo in Lecce, via Calabria, 3;
contro
Comune di Ugento, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Ponzi Provenzano, con domicilio eletto presso Francesco Ponzi Provenzano in Lecce, via Cesare Battisti, 46;
Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall’avv. Marcella Turco, con domicilio eletto presso Marcella Turco in Lecce, Azienda Sanitaria Locale Lecce;
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Testi, Angela Angelastri, con domicilio eletto presso Francesca Testi in Lecce, Amm. Provinciale di Lecce;
Arpa Puglia, Regione Puglia;
per l’annullamento
della nota n. prot. 11192 del 27/5/2011, comunicata in data 9/6/2011, con la quale il Funzionario Responsabile dell’Area Attività Produttive e SUAP presso il Comune di Ugento ha rigettato l’istanza formulata dalla ricorrente in data 22/3/2010 per la “pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso di codesta struttura, dell’allegato progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica”, ai sensi dell’art. 3, co. 3, DPR 447/98;
del parere negativo reso dal Dirigente medico del Dipartimento di prevenzione presso l’ASL Lecce prot. n. 29410 del 21/2/2011;
della comunicazione del preavviso di diniego effettuata dal Funzionario Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP presso il Comune di Ugento prot. n. 4188 del 25/2/2011;
ove, occorra, della nota del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Municipale presso la Provincia di Lecce prot. n. 39876 dell’11/5/2011, in parte qua del verbale della conferenza di Servizi dell’11/3/2010 e della nota di trasmissione prot. n. 24795 del 12/3/2010 svoltasi per il rilascio dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/06;
della nota del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Municipale presso la Provincia di Lecce del 19/5/2011 prot. n. 42705 di comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della nota prot. n. 7446 del 2/04/2012, comunicata in pari data a mezzo fax, con la quale il Funzionario Responsabile dell’Area Attività Produttive & SUAP presso il Comune di Ugento ha comunicato alla società ricorrente “l’impossibilità di indire la conferenza dei servizi auspicata non essendoci i presupposti di legge”;
della nota del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale presso la Provincia di Lecce del 10/05/2012 (prot. n. 45998), notificata il 18/05/2012, di comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ugento e di Azienda Sanitaria Locale Lecce e di Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Alfredo Gaggiula e Anna Maria Ciardo, per la ricorrente, e l’avv. Francesco Ponzi Provenzano, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con nota del 1° dicembre 2009, ha presentato al comune di Ugento la comunicazione di inizio attività ex artt. 214 e 216 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e, con nota del 2 dicembre 2009, ha chiesto alla Provincia il rilascio dell’autorizzazione alla emissione in atmosfera.
La Provincia, con nota del 17 dicembre 2009, ha chiesto, ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, una serie di documenti, tra cui il progetto tecnico dell’impianto e, parallelamente, ha convocato la conferenza di servizi ai fini dell’istruttoria sulla istanza di autorizzazione alla emissione in atmosfera.
In sede di conferenza di servizi è stato rilevato che l’autorizzazione sarebbe potuta essere rilasciata solo “all’esito delle verifiche che effettuerà il Comune in relazione alla destinazione urbanistica dell’area”.
Pertanto, con domanda del 22 marzo 2010, la ricorrente ha attivato presso il comune di Ugento la procedura per la “pronuncia sulla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica”.
Il Comune, con nota del 12 ottobre 2010, ha rilevato che ricorrevano i presupposti per l’attivazione delle procedure di variante di cui all’art. 5 d.p.r. 447/1998 e ha richiesto all’Asl e alla Provincia il nullaosta “dal quale si possa evincere se il progetto è o meno conforme alle norme vigenti in materia ambientale”.
L’Asl, con nota del 21 febbraio 2011, ha espresso il proprio parere sfavorevole.
La Provincia, rilevato che non era stata chiarita la situazione urbanistica dell’area, con nota dell’11 maggio 2011, ha chiesto alla ricorrente di produrre le proprie osservazioni.
La ricorrente, quindi, con nota del 26 maggio 2011, ha trasmesso le valutazioni del Comune nel senso favorevole alla procedura ex art. 5 d.lgs. 447/1998.
La Provincia, con nota del 19 maggio 2011, ha comunicato i motivi ostativi, ex art. 10 bis l. 241/1990, alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto il sito di progetto è tipizzato nel vigente strumento urbanistico del comune di Ugento come zona E1 agricola produttiva normale, mentre gli impianti per il recupero di rifiuti speciali si richiede un’area qualificata come zona D (aree industriali).
Il Comune, con provvedimento del 27 maggio 2011, ha disposto il rigetto dell’istanza formulata dalla ricorrente in data 22/3/2010 per la “pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso di codesta struttura, dell’allegato progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica”, ai sensi dell’art. 3, co. 3, DPR 447/98.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 14 quater, comma 1, l. 241/1990; violazione artt. 3 e 16 l. 241/1990; travisamento e contraddittorietà; erronea presupposizione; carenza motivazionale; illegittimità derivata. 2. Falsa ed erronea applicazione di legge (art. 216 R.D. n. 1265/1934; d.p.c.m. 1° marzo 1991 e 14 novembre1997); erroneità nei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti, illogicità manifesta.
Avverso la nota di comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione della procedura VIA sono dedotte le seguenti censure: erronea presupposizione; violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 20 e ss. d.lgs. 152/2006 e l.r. 11/2001; incompetenza; erronea applicazione d.g.r. 2668/2009.
Avverso la nota dell’11 maggio 2011 di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla emissione in atmosfera sono dedotti i seguenti vizi : violazione di legge per erronea applicazione art. 269, comma 3, d.lgs. 152/2009 e art. 14, comma 3, l. 241/1190; mancata applicazione art. 14 quater, comma 3, l. 241/1990.
Deduce la ricorrente: che il parere negativo Asl non reca le indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell’assenso, che in precedenza la Asl aveva rilasciato parere favorevole sui medesimi profili, che l’Asl non ha motivato sul perché la vicinanza del centro abitato renda incompatibile la localizzazione dell’intervento, che il Comune avrebbe dovuto indire una conferenza di servizi ex art. 14, comma 2, l. 241/1990, che non sono stati richiamati i range dei limiti di inquinamento acustico con riferimenti all’area e ai tempi di svolgimento dell’attività lavorativa, che il Comune aveva ritenuto sussistere le condizioni per procedere ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447/1998, che la verifica di assoggettabilità a VIA precede ogni valutazione di tipo urbanistico, che è autonoma la conferenza di servizi all’autorizzazione dell’impianto rispetto a quella di procedura di variante urbanistica.
La Provincia, con controricorso del 14 novembre 2011, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui sono impugnate le note dell’11 maggio e del 19 maggio 2011 della Provincia contenenti la comunicazione di motivi ostativi, perché questi sono atti di natura endoprocedimentale. Nel merito ha rilevato che la verifica sulla destinazione urbanistica dell’area è determinate per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ex art. 269 commi 2 e 3, che è necessaria una delibera consiliare comunale che si esprima sulla variante.
L’Asl, con controricorso del 26 ottobre 2011, ha rilevato che il primo parere è stato reso in materia igienico sanitaria, e riguarda un impianto già realizzato prima dell’attivazione del ciclo produttivo che darà luogo a emissioni, mentre quello impugnato con il presente ricorso riguarda una valutazione sulla conformità del sito e la prossimità con recettori sensibili con riferimento allo stato di progetto.
Il Comune si è costituito con atto del 10 maggio 2012.
La ricorrente, con motivi aggiunti del 26 giugno 2012, ha impugnato la nota del 2 aprile 2012 con la quale il Comune ha comunicato l’impossibilità di indire la conferenza di servizi sulla variante, e la nota della Provincia del 10 maggio 2012, di comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1190, per i seguenti motivi: 1. Erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; travisamento dei fatti. Erronea applicazione art. 8 d.p.r. 160/2010 e punto 15 d.g.r. 2668/2009 e d.g.r. 258/2011. 2. carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione d.g.r. 2668/2009. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 269, comma 3, d.lgs. 152/2006 e art. 14, comma 3, l. 241/1990; mancata applicazione art. 14 quater, comma 3, l. 241/1990.
Deduce la ricorrente: che la nota impugnata è contraddittoria rispetto alla precedente valutazione che aveva ritenuto ammissibile la procedura ex art. 5 d.p.r. 447/1998, che il Comune non ha ancora avviato alcuna procedura di esproprio delle aree P.I.P.
Il Comune, con memoria del 20 luglio 2012, ha rilevato che l’espletamento della fase istruttoria preliminare, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dall’art. 5 d.p.r. 447/1998, ha dato esito negativo, che la mancanza di aree immediatamente disponibili non corrisponde alla inesistenza delle aree stesse.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Nella pubblica udienza del 12 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso originario avverso il provvedimento del Comune del 27 maggio 2011, con cui è stato disposto il rigetto della domanda, avverso il provvedimento dell’Asl del 21 febbraio 2011 e avverso le note della Provincia dell’11 maggio 2011 e del 19 maggio 2011, deve essere dichiarato improcedibile, perché le amministrazioni hanno poi adottato nuovi provvedimenti, impugnati con i motivi aggiunti.
Per giurisprudenza consolidata, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento che modifica le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al giudice amministrativo, oppure quando si verifica una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame; si tratta, cioè, di una semplice applicazione della regola processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile.
In particolare, il Comune, con provvedimento del 2 aprile 2012, ha disposto di non indire la conferenza di servizi perché “non sussiste il requisito della insufficienza delle aree”, e, quindi, con questo provvedimento risulta superato anche il parere dell’Asl dato che questo riguarda una fase procedimentale superata dal nuovo provvedimento comunale.
La Provincia, dal canto suo, con un nuovo provvedimento del 10 maggio 2012, ha comunicato i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni..
2. Il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento comunale del 2 aprile 2012, con il quale è stato disposto di non indire la conferenza di servizi perché “non sussiste il requisito della insufficienza delle aree”, perché è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, è fondato.
Ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, dovendosi procedere all’introduzione di una variante al piano regolatore generale necessaria per la realizzazione di un impianto produttivo, la conferenza di servizi può essere utilizzata come procedimento urbanistico alternativo solo in presenza di due presupposti: in primo luogo, la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro; in secondo luogo, che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
Per quanto riguarda il requisito dell’insufficienza delle aree, la giurisprudenza di questo Tribunale ha precisato “ l’indisponibilità di aree posta dall’art. 5 quale primo requisito per l’avvio dell’iter di variante cd. “semplificata” non dev’essere valutata avendo solo come unico punto di riferimento l’esistenza – o meno – di terreni immediatamente utilizzabili, sui quali sia dunque possibile edificare sulla base del rilascio diretto di un titolo edilizio ma, invece, esaminando il complesso delle aree libere aventi una destinazione urbanisticamente compatibile con l’intervento in oggetto: la normativa in parola, infatti, di stretta interpretazione per il suo carattere derogatorio, non prevede in alcun modo che l’eventuale necessità di una iniziativa pianificatoria di secondo grado, pubblica o privata, escluda l’idoneità di una zona all’ubicazione di insediamenti produttivi, consentendo appunto l’eccezione allo strumento urbanistico soltanto nei casi in cui lo stesso, in termini generali, non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato” (Tar Lecce, sez. I, 12 aprile 2012, n. 620).
Nel caso in esame, proprio l’applicazione di questi principi, porta a ritenere l’insussistenza delle aree in questione.
Infatti, la mera approvazione del PIP non può essere considerata quale valido motivo di diniego, laddove non siano comunque disponibili le aree in questione, perché la disponibilità di queste aree deve essere valutata in concreto e non in astratto.
Nel caso in esame, proprio la verifica in concreto porta a ritenere l’insussistenza delle aree, perché il Comune, pur avendo approvato il PIP, non ha ancora provveduto a rendere l’approvazione in questione effettiva; infatti, risulta che non sono state ancora effettuate le espropriazioni necessarie per consentire l’assegnazione delle aree industriali a chi ne abbia interesse.
D’altronde, l’insussistenza delle aree risulta anche dal provvedimento comunale del 16 novembre 2011, che, dopo aver accertato la mancanza delle aree in questione, aveva indetto una conferenza di servizi ex art. 5 d.P.R. 1998/447.
In sostanza, è illegittimo il provvedimento comunale laddove ha ritenuto che la mera approvazione del PIP comportasse automaticamente l’esistenza di aree industriali.
3. Sono invece infondate le censure proposte con i motivi aggiunti avverso la nota della Provincia del 10 maggio 2012, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi, ex art. 10 bis l. 241/1990 alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, perché “la localizzazione dell’impianto in tale area necessita … della procedura di variante allo strumento urbanistico, che può essere avviata solo da un atto del Consiglio Comunale” mentre “non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Ugento”.
È da rilevare, anzitutto, che il provvedimento in questione è un atto soprassessorio che determina l’interruzione del procedimento e, come tale, autonomamente impugnabile.
Infatti, secondo costante giurisprudenza “L’atto soprassessorio non è impugnabile solo se ha natura meramente interlocutoria e, dunque, sia inidoneo a manifestare la volontà dell’Amministrazione; al contrario, ove detto atto determini un’interruzione del procedimento, assume un contenuto sostanzialmente reiettivo dell’istanza del privato giacché, rinviando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo, con immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell’interessato; come tale, infatti, costituisce un’eccezione alla regola per la quale l’atto procedimentale non è autonomamente impugnabile, perché ha un’immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell’interessato.” (Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2530).
Nel merito, è indubbio che –, nonostante l’illegittimità del comportamento del Comune sulla richiesta variante così come sopra rilevato –, allo stato non può essere effettuata, da parte della stessa Provincia, la valutazione sulla conformità del progetto alla pianificazione e programmazione urbanistica. Con la conseguenza che, proprio perché non è stata ancora individuata l’area su cui realizzare l’impianto in questione, non è possibile procedere con la richiesta VIA, in quanto risulta impossibile determinate gli impatti dell’impianto rispetto al territorio di riferimento.
4. In conclusione, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile.
Deve invece essere accolto il ricorso con i motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento comunale del 2 aprile 2012, mentre deve essere respinto quello proposto avverso la nota della Provincia del 10 maggio 2012.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso originario.
Accoglie il ricorso proposto con i motivi aggiunti avverso il provvedimento comunale del 2 aprile 2012.
Respinge il ricorso proposto con i motivi aggiunti avverso la nota della Provincia del 10 maggio 2012.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 12 dicembre 2012 e 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)