Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 930 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Elettrodotti interrati – Regime agevolativo forfetario ex art. 63, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 446/1997 – Applicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2013
Numero: 930
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Costantini
Estensore: Dibello


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Elettrodotti interrati – Regime agevolativo forfetario ex art. 63, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 446/1997 – Applicabilità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 23 aprile 2013, n. 930


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Elettrodotti interrati – Regime agevolativo forfetario ex art. 63, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 446/1997 – Applicabilità.

Anche le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un’attività strumentale ad un pubblico servizio.

Pres. Costantini, Est. Dibello – D. s.r.l. (avv.ti Massa e Mastrolia) c. Provincia di Lecce (avv. Capoccia)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 23 aprile 2013, n. 930

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 23 aprile 2013, n. 930

N. 00930/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
De Stern 1 Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Massa, Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Montello, 13/A;

contro

Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in Lecce, Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le;

per l’annullamento

1) della comunicazione n. prot. 87193 del 25 ottobre 2011, con cui la Provincia di Lecce, Settore Lavori Pubblici e Mobilità, ha comunicato alla Società ricorrente che il canone per l’occupazione del suolo provinciale, (autorizzata con concessione della Provincia di Lecce n. 14506 del 20 gennaio 2011) e relativa all’elettrodotto a servizio dell’impianto fotovoltaico della Società, deve essere aggiornato, ai sensi del nuovo Regolamento Cosap 2011, ad € 26.280,00;

2) della Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 22 marzo 2011, recante l’approvazione del “Regolamento Provinciale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche” (il “Regolamento Cosap 2011”) pubblicato sull’albo provinciale dal 30 marzo al 14 aprile, art. 27-31, nella parte in cui ridefiniscono il canone annuo dovuto per l’occupazione di spazi pubblici da parte delle infrastrutture necessarie al funzionamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.

Nonché,con motivi aggiunti, depositati in data 20.03.2012,

per l’annullamento della comunicazione n. prot. 1032060 del 19.12.2011, con cui la Provincia di Lecce, Settore Lavori Pubblici e Mobilità, ha comunicato alla società ricorrente la conferma della richiesta di adeguamento del canone dovuto per l’occupazione del suolo provinciale (autorizzata con concessione della Provincia di Lecce n. 14506 del 20 gennaio 2011) e relativa all’elettrodotto a servizio dell’impianto fotovoltaico di proprietà della stessa, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento COSAP 2011;

di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.ti D. Mastrolia e M. G. Capoccia.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente, che gestisce un impianto fotovoltaico sito nella Provincia di Lecce, ha ricevuto nota del 25 ottobre 2011, con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità della medesima Provincia di Lecce ha comunicato che “ il Consiglio Provinciale, con deliberazione n.12 del 22 marzo 2011, ha approvato il nuovo “Regolamento Provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”; e che, alla luce del predetto Regolamento( artt.dal 27 al 31) l’importo annuo del canone relativo alla concessione n.14506 è aggiornato ad € 26.280,00 da imputare totalmente ad occupazione della S.P. n.18.

La società ricorrente rappresenta che, con l’approvazione del nuovo regolamento COSAP è stata stravolta la precedente impostazione in ordine ai criteri utilizzati per calcolare il canone annuo dovuto per l’occupazione di spazi e aree pubbliche relativamente alle infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia.

La stessa società ricorrente propone avverso gli atti impugnati le censure di :

violazione di legge- violazione e falsa applicazione dell’articolo 63,comma 2,lettera f) del d.lgs 15 dicembre 1997 –violazione del divieto di irretroattività di cui all’articolo 11 delle preleggi- violazione del principio di proporzionalità e di affidamento nella certezza del diritto- eccesso di potere per sviamento;

eccesso di potere per sviamento- irragionevolezza-disparità di trattamento- violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione;

irretroattività dei regolamenti- eccesso di potere per sviamento –irragionevolezza-difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.

Con motivi aggiunti depositati in data 20 marzo 2012, la De Stern s.r.l. ha proposto gravame anche avverso la nota del 19.12.2011, con cui la Provincia di Lecce ha confermato la richiesta di adeguamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo provinciale secondo quanto previsto dal nuovo regolamento COSAP 2011.

La Provincia di Lecce si è costituita in giudizio e ha chiesto il respingimento del ricorso siccome infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2012, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La questione di diritto sottoposta al Collegio con il ricorso in esame concerne la applicabilità alla società ricorrente, in relazione alla occupazione di alcuni tratti di strada provinciale con la posa di elettrodotti per il trasporto di energia prodotta da impianti fotovoltaici, del regime agevolativo e forfetario previsto dall’art. 63, comma 2, lett. f), punto 3, del d.lgs. n. 446/1997 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro impianto o manufatto.

Analoga questione è stata già esaminata da questa Sezione nelle sentenze n.ri 689 e 690 del 14 aprile 2002.

Nelle predette sentenze la Sezione ha avuto modo di precisare quanto segue:

1. L’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nell’attribuire ai Comuni ed alle Province potestà regolamentare in ordine alla occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, stabilisce, al secondo comma, lett. f), che, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il regolamento (comunale o provinciale) deve prevedere “un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale…… 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi”.

2. La costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia da fonti rinnovabili sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12 del d. lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387. Si tratta di attività economiche non riservate agli Enti locali, non soggette a regime di privativa, che non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale, di cui agli artt. 112 e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Tuttavia, l’art. 1, comma 4, della legge del 9 gennaio 1991 n. 10 dispone che “l’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3” (tra le quali è compreso anche il sole) “è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche; mentre l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 precisa che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Se, dunque, la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica non possono essere sussunti nella categoria del “servizio pubblico”, si tratta comunque di attività qualificate espressamente dal legislatore come “di pubblico interesse e di pubblica utilità”.

3. L’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 demanda al Ministro delle attività produttive il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e d’intesa con la Conferenza unificata, uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. In attuazione di questa disposizione, sono stati adottati diversi Decreti ministeriali tra i quali, da ultimo, il D.M. 6 agosto 2010, che all’art. 8 disciplina per gli impianti solari fotovoltaici un sistema di tariffe incentivanti, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

4. L’art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003 prevede, inoltre, per i produttori di energia elettrica (anche da fonti rinnovabili) la possibilità di richiedere al gestore della rete il ritiro dell’energia elettrica prodotta a prezzo amministrato (c.d. ritiro dedicato) secondo modalità determinate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Nella determinazione delle condizioni economiche di ritiro, l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas ha stabilito per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di ridotte dimensioni un regime di “prezzi garantiti minimi”, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione (che per i piccoli impianti risultano particolarmente elevati in relazione alla loro limitata redditività) e di assicurane così la sopravvivenza economica.

5. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate è lecito inferire le seguenti conclusioni:

a) la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (e in generale da fonti rinnovabili) non può essere considerata alla stregua di qualsiasi bene commerciabile in una economia di libero mercato in relazione ai ripetuti interventi del legislatore e dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, diretti alla regolamentazione del relativo mercato, attraverso la determinazione di tariffe incentivanti e di prezzi minimi garantiti;

b) deve ritenersi incompatibile con il favore mostrato da norme anche di rango primario per la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici una disciplina regolamentare che assoggetti il trasporto della energia derivante da fonti rinnovabili ad un onere maggiormente oneroso di quello previsto per il trasporto di energia elettrica da fonti energetiche non rinnovabili (ad esempio, gas naturale);

c) la lievitazione dei costi di gestione degli impianti fotovoltaici (tra i quali debbono essere inclusi anche quelli relativi al trasporto della energia prodotta) non può che ripercuotersi, nel lungo periodo, sugli utenti finali della energia elettrica prodotta, con conseguente elusione della finalità cui è preordinato il regime concessorio differenziato previsto dall’art. 63 comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.

6. In base al quadro normativo di riferimento ed alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che anche le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica debbano essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un’attività strumentale ad un pubblico servizio.

Riportandosi al principio di diritto, enunciato nelle sentenze n. 689 e 690 del 16 aprile 2012, rispetto al quale il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, il ricorso in esame, assorbita ogni altra censura, va accolto con il conseguente annullamento della nota della Provincia di Lecce prot. n. 87193 del 25.10.2011 e del regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Lecce n. 12 del 22 marzo 2011, nella parte relativa alla disciplina del canone COSAP per i sottoservizi di interconnessione per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Analoga sorte va riservata alla nota di conferma della richiesta di adeguamento del canone, impugnata con motivi aggiunti di ricorso.

In considerazione della complessità della questioni giuridiche prospettate dalla parte ricorrente rispetto agli atti gravati, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Paolo Marotta, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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