Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 376 | Data di udienza: 27 Gennaio 2016

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia per autoconsumo – Benefici per l’ambiente derivanti dalle fonti rinnovabili – Soprintendenza – Motivazione – Indicazione degli aspetti di tutela del paesaggio prevalenti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2016
Numero: 376
Data di udienza: 27 Gennaio 2016
Presidente: Pasca
Estensore: Palmieri


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia per autoconsumo – Benefici per l’ambiente derivanti dalle fonti rinnovabili – Soprintendenza – Motivazione – Indicazione degli aspetti di tutela del paesaggio prevalenti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 23 febbraio 2016, n. 376


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia per autoconsumo – Benefici per l’ambiente derivanti dalle fonti rinnovabili – Soprintendenza – Motivazione – Indicazione degli aspetti di tutela del paesaggio prevalenti.

Gli impianti di produzione di energia per autoconsumo (nella specie, impianto fotovoltaico) sono positivamente valutati dal legislatore (cfr. art. 2 L.R. Puglia n. 31/08), sicché se è vero che tale circostanza non legittima di per sé l’installazione di tale impianto, la Soprintendenza deve comunque evidenziare gli aspetti di tutela del paesaggio da ritenersi preponderanti rispetto alle esigenze di autoproduzione di energia cui tali impianti assolvono, e che determinano indubbi effetti benefici per l’ambiente, per il solo fatto di non contaminarlo con fonti di produzione energetica da carbon fossile, ovvero con altre fonti comunque altamente inquinanti.


Pres. Pasca, Est. Palmieri – L.P. (avv. Falconieri) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 23 febbraio 2016, n. 376

SENTENZA


TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 23 febbraio 2016, n. 376


N. 00376/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2010, proposto da:
Laura Pagano, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Falconieri, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via F. Rubichi 23; Comune di Galatone;

per l’annullamento

della nota prot. n. MBAC-SBAP-LE 0000019 del 4 gennaio 2010 e dell’allegato Decreto emesso dal Soprintendente ad interim con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto ha disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 879/09 del 17 dicembre 2009 emessa dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Galatone per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e della nota prot. 4336 del 18 febbraio 2010 con la quale il Dirigente del 4° Settore Assetto del Territorio Urbanistica e Ambiente del Comune di Galatone ha comunicato in data 18 febbraio 2010 il predetto Decreto di annullamento ad opera della Soprintendenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori V. Albertone e G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la locale Soprintendenza ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Galatone ha disposto il rilascio, in favore della ricorrente, di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di realizzazione di impianto fotovoltaico per autoconsumo da realizzarsi sull’immobile sito alla c.da Tre Pietre.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 146 e 159 d. lgs. n. 42/04; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 2 L.R. n. 31/08; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90.

All’udienza del 26.1.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere l’Amministrazione emesso l’impugnato provvedimento sulla base di una non corretta rappresentazione degli elementi di fatto posti a base del rilascio comunale di autorizzazione paesaggistica, e comunque sulla base di una errata rappresentazione del contesto paesaggistico di riferimento. Il tutto senza trascurare il fatto che, essendo l’impianto in esame destinato all’autoproduzione e consumo dell’energia prodotta, esso sarebbe favorevolmente valutato dal legislatore, in sede di rilascio del relativo titolo.

Le censure sono fondate.

2.1. Si legge nell’impugnato provvedimento che: “… l’impianto fotovoltaico non può ritenersi integrato nel contesto paesaggistico dei luoghi in quanto elemento del tutto estraneo ed incompatibile con l’assetto della zona paesaggistica della quale è godibile la libera visione”.

Ritiene poi la Soprintendenza che: “… l’Autorità decidente non ha sufficientemente valutato il reale inserimento delle opere di progetto … nel contesto paesaggistico in cui insistono caratterizzato da tipica vegetazione agricola non ancora antropizzata, con la presenza di una vicina masseria e di vegetazione autoctona”.

Tale essendo il contenuto motivazionale dell’impugnato provvedimento, occorre ora porlo a raffronto con la Determina comunale n. 879/09, di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

2.2. Sul punto, si legge in tale ultimo provvedimento che: “… l’intervento non altera le peculiarità del luogo ponendosi ad integrazione e valorizzazione dell’ambiente agreste circostante, per scelta di realizzare la struttura portante in legno e per le forme utilizzate architettoniche semplici e lineari. … Al fine di limitare l’impatto degli insediamenti con l’ambiente sarà effettuata la piantumazione di alberature”.

E ancora: “l’intervento non altera le peculiarità del luogo ponendosi ad integrazione e valorizzazione dell’ambiente agreste circostante, per scelta di materiali naturali tipici della tradizione salentina, per le forme architettoniche semplici e lineari che ben si fondono con la preesistente struttura”.

3. Orbene alla luce di tale asserto motivazionale, è di tutta evidenza che l’Amministrazione comunale ha effettuato una compiuta valutazione del contesto paesaggistico di riferimento, giungendo a ritenere conforme il progetto in esame con l’intorno circostante, in considerazione di: a) materiali utilizzati (legno); b) struttura (forme architettoniche semplici e lineari; c) elementi di mitigazione (piantumazione di alberature).

Per tali ragioni, deve ritenersi affetta da errore di fatto la valutazione della Soprintendenza, secondo cui l’Amministrazione comunale non avrebbe “… sufficientemente valutato il reale inserimento delle opere di progetto … nel contesto paesaggistico in cui insistono”. A tal riguardo, è infatti sufficiente osservare, a tacer d’altro, che la schermatura operata attraverso la piantumazione di alberature deve ritenersi elemento di per sé idoneo – non essendo stata fornita prova contraria da parte della Soprintendenza – a garantire la compatibilità dell’opera con il contesto paesaggistico di riferimento, che semplicemente non si avvedrà di detta installazione.

4. Quanto poi alla circostanza che, a detta dell’Amministrazione, l’area in esame sarebbe caratterizzata da: “… tipica vegetazione agricola non ancora antropizzata”, rileva il Collegio che dalla planimetria allegata alla relazione tecnica del geom. Bondì emerge che la zona circostante è caratterizzata da un immobile adibito ad attività commerciale (B&B), nonché da tutta una pluralità di ulteriori costruzioni. In particolare, si legge nella suddetta relazione che: “… lungo tutta la strada provinciale si possono riscontrare innumerevoli costruzioni dalle forme, finiture, recinzioni, coperture più disparate …”.

5. Orbene, alla luce di tali emergenze documentali, è evidente che, se errata percezione dei luoghi di riferimento vi è stata, ciò è da imputarsi non già all’Autorità comunale, ma alla locale Soprintendenza. Invero, da un lato quest’ultima ha omesso una puntuale confutazione degli elementi posti dal Comune a sostegno del rilascio di autorizzazione (struttura; materiali; interventi di mitigazione), e sotto altro profilo essa ha descritto un quadro paesaggistico di riferimento smentito dalle suddette risultanze documentali. Il tutto senza sottacere che gli impianti di produzione di energia per autoconsumo sono positivamente valutati dal legislatore (cfr. art. 2 L.R. n. 31/08), sicché se è vero che tale circostanza non legittima di per sé l’installazione di tale impianto, la Soprintendenza avrebbe comunque dovuto evidenziare gli aspetti di tutela del paesaggio da ritenersi preponderanti rispetto alle esigenze di autoproduzione di energia cui tali impianti assolvono, e che determinano indubbi effetti benefici per l’ambiente, per il solo fatto di non contaminarlo con fonti di produzione energetica da carbon fossile, ovvero con altre fonti comunque altamente inquinanti.

Senonché, la Soprintendenza non si è premurata di esprimere alcun cenno motivazionale in ordine alla situazione siffatta, sicché è evidente, anche sotto tale profilo, la fondatezza del dedotto deficit istruttorio e motivazionale.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato.

7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
Jessica Bonetto, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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