Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 1209 | Data di udienza:

* VIA, VAS E AIA – AIA – Istruttoria e rilascio – Regione Puglia – Competenza – Individuazione – Art. 7, c. 1, l.r. n. 17/07 – Art. 38 L.r.n. 19/10.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 23 Maggio 2013
Numero: 1209
Data di udienza:
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi


Premassima

* VIA, VAS E AIA – AIA – Istruttoria e rilascio – Regione Puglia – Competenza – Individuazione – Art. 7, c. 1, l.r. n. 17/07 – Art. 38 L.r.n. 19/10.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –23  maggio 2013, n. 1209


VIA, VAS E AIA – AIA – Istruttoria e rilascio – Regione Puglia – Competenza – Individuazione – Art. 7, c. 1, l.r. n. 17/07 – Art. 38 L.r.n. 19/10.

Dispone l’art. 7 co. 1 L.R. Puglia n. 17/07 che: “… l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale … è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio”. Ai sensi dell’art. 38 L.R. n. 19/10, poi, “Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 … va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l’aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007. Alla luce di tale normativa, emerge pertanto che la Regione è competente all’istruttoria e al rilascio di AIA richieste sino al 30.6.2007, nonché al rinnovo, riesame e aggiornamento delle AIA conseguenti ad istanze formulate sino a tale data. Viceversa, la Provincia è delegata all’istruttoria e rilascio di AIA con riferimento alle istanze presentate a far data dal 1° luglio 2007.


Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Guadalupi e Carulli) e Regione Puglia (avv.ti Liberti e Fornelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –23 maggio 2013, n. 1209

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –23  maggio 2013, n. 1209

N. 01209/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2012, proposto da:
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
 

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Marino Guadalupi, Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Liberti, Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Maria Liberti in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg Pug;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 73352 dell’8/10/2012, inviato al Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Brindisi a mezzo fax ed in data 9/10/2012, a firma del Dirigente del Servizio ambiente ed ecologia della Provincia di Brindisi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Ruggiero, in sostituzione dell’avv. prof. Sticchi Damiani, per il ricorrente, l’avv. Guadalupi, anche in sostituzione dell’avv. Carulli, per la Provincia, e l’avv. Shiroka, in sostituzione degli avv.ti Fornelli e Liberti, per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio SISRI di Brindisi, titolare di una piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali che si compone di un inceneritore di rifiuti, di una discarica per rifiuti pericolosi, di un elettrogeneratore per il parziale recupero dell’energia derivante dalla combustione dei rifiuti e di una linea reflui, ha chiesto alla Regione, il 28 febbraio 2007, l’autorizzazione integrata ambientale per l’inceneritore di rifiuti, e l’autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento della discarica per rifiuti pericolosi in fase di chiusura per l’impianto affidato al gestore della piattaforma T.M.T Tecnitalia.

Dopo l’avvio del procedimento, il gestore della piattaforma ha comunicato il rilascio della stessa e degli impianti esistenti al Consorzio SISRI e la Regione, con nota del 26 agosto 2010, ha chiesto di conoscere il soggetto giuridico incaricato della gestione dell’impianto.

Il Consorzio ASI (attuale ricorrente), divenuto titolare della piattaforma, con nota del 3 novembre 2010, ha comunicato la conclusione della gara per l’individuazione del nuovo gestore con l’aggiudicazione in favore di CISA rilevando altresì che era in corso la fase propedeutica alla stipula del contratto.

La Regione, nel prendere atto della formale assenza di un nuovo gestore, ha sospeso il procedimento autorizzativo e ha disposto l’archiviazione dello stesso con provvedimento del 17 gennaio 2012.

Il Consorzio ASI, con nota del 17 luglio 2012, ha presentato istanza di AIA alla Provincia di Brindisi, la quale ha declinato la propria competenza, ritenendo che l’istanza dovesse rientrare nella competenza regionale.

Il Consorzio ha proposto ricorso avverso le determinazioni provinciali (R.G.1486/12) e questo Tribunale, con sentenza 2013 del 14 dicembre 2012 ha accolto il ricorso ritenendo la competenza della Provincia (“In particolare, nessun rilievo assume la circostanza dell’essere il ricorrente destinatario di precedente delibera regionale n. 3 del 17.1.2012, di archiviazione del precedente procedimento di rilascio AIA. Ciò in quanto tale delibera ha determinato la chiusura del procedimento in esame, e conseguentemente la cesura da ogni pregressa attività procedimentale, non culminata nel rilascio di alcuna AIA, sicché la successiva istanza presentata dal ricorrente non può in alcun modo essere intesa quale “… rinnovo, riesame e aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali”, tali da giustificare, ai sensi dell’art. 35 L.R. n. 19 cit, la permanenza della potestas decidendi in capo alla Regione”)

La Provincia, con provvedimento dell’8 ottobre 2012 (e quindi prima della pubblicazione della sentenza sopra citata), ha comunicato al ricorrente di non essere “titolare della competenza per la valutazione dell’istanza di A.I.A.”.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 7, comma 1, l.r. 17/2007 e 35 l.r. 19/2010; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. 2. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, nonché dell’art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006, del portato della G.r. n. 2668 del 28.12.2009 e del portato del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.

Deduce il ricorrente: che le istanze rientrano nella competenza della Provincia; che il provvedimento impugnato riporta alcuni profili di criticità dell’istanza, ma questi sono stati formulati al di fuori del procedimento e comunque senza un preavviso ex 10 bis.

La Provincia, con memoria del 7 gennaio 2013, ha eccepito l’irricevibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa degli atti presupposti e la carenza di interesse perché la domanda di rilascio AIA non è accompagnata dalla richiesta di valutazione di assoggettabilità a VIA ; nel merito ha sostenuto la competenza regionale.

La Regione, con memoria dell’8 gennaio 2013, ha sostenuto la competenza provinciale.

Con ordinanza n. 9/2013 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare

La Provincia con nota del 21 gennaio 2013 ha comunicato l’avio del procedimento.

La Regione, con memoria del 2 marzo 2013, ha chiesto la cessazione della materia del contendere perché la Provincia, con provvedimento dell’8 ottobre 2012, ha ritenuto la competenza a provvedere.

Il ricorrente, con memoria del 15 marzo 2013, ha insistito sull’accoglimento del ricorso.

Nella pubblica udienza del 18 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

È da rilevare anzitutto che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che i provvedimenti adottati dalla Provincia sono stati assunti in esecuzione dell’ordinanza cautelare 9/13 di questo Tribunale.

A tale proposito, la giurisprudenza ha osservato che “Il provvedimento, adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non implica di per sé il ritiro dell’atto impugnato ed oggetto della pronuncia stessa e ha una rilevanza solo provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti se l’atto stesso sia, o no, legittimo; la misura cautelare, infatti, non configura di norma una radicale consumazione della potestà amministrativa e l’effetto caducante dell’eventuale sentenza definitiva si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati dalla Pubblica amministrazione a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare.” (Cons. St. sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534).

Nel merito, si ricorda che questa Sezione, già con la sentenza del 14 dicembre 2012, n. 2013, condivisa da questo Collegio, ha ritenuto la competenza della Provincia a provvedere sulla domanda in questione.

In particolare, è stato osservato che il ricorrente ha presentata una prima domanda, il 17 luglio 2012, per il conseguimento dell’AIA per il “trattamento dei rifiuti industriali – inceneritore di rifiuti e per il “trattamento di acque reflue”, e una seconda domanda, il 31 luglio 20132, per il rilascio della VIA e dell’AIA per un nuovo impianto di trattamento fanghi di depurazioni civili.

Queste domande sono state riscontrate dalla Provincia che, con il provvedimento impugnato, ha declinato la propria competenza ritenendo la competenza regionale.

“Dispone l’art. 7 co. 1 L.R. n. 17/07 che: “… l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale … è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio”.

Ai sensi dell’art. 38 L.R. n. 19/10, poi, “Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 … va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l’aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007”.

Alla luce di tale normativa, emerge pertanto che la Regione è competente all’istruttoria e al rilascio di AIA richieste sino al 30.6.2007, nonché al rinnovo, riesame e aggiornamento delle AIA conseguenti ad istanze formulate sino a tale data. Viceversa, la Provincia è delegata all’istruttoria e rilascio di AIA con riferimento alle istanze presentate a far data dal 1° luglio 2007.

Orbene, avendo il ricorrente presentato le suddette istanze in data 17 e 31 luglio 2012, è evidente che la competenza ad esaminarle nel merito non può che competere alla Provincia. In particolare, nessun rilievo assume la circostanza dell’essere il ricorrente destinatario di precedente delibera regionale n. 3 del 17.1.2012, di archiviazione del precedente procedimento di rilascio AIA. Ciò in quanto tale delibera ha determinato la chiusura del procedimento in esame, e conseguentemente la cesura da ogni pregressa attività procedimentale, non culminata nel rilascio di alcuna AIA, sicché la successiva istanza presentata dal ricorrente non può in alcun modo essere intesa quale “… rinnovo, riesame e aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali”, tali da giustificare, ai sensi dell’art. 35 L.R. n. 19 cit, la permanenza della potestas decidendi in capo alla Regione.” (così sent. n. 2013/2012 cit.).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la conseguenza che deve essere dichiarata la competenza della Provincia a provvedere sulle domande presentate dal ricorrente.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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