Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 548 | Data di udienza: 10 Febbraio 2016

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia –  Impianti eolici di piccola taglia – Norme regolamentari regionali che prevedano limitazioni alla possibilità di presentare la P.a.s. per impianti di potenza sino a 200 KW –  Superamento – L.r. Puglia n. 25/2012.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2016
Numero: 548
Data di udienza: 10 Febbraio 2016
Presidente: Pasca
Estensore: Perpetuini


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia –  Impianti eolici di piccola taglia – Norme regolamentari regionali che prevedano limitazioni alla possibilità di presentare la P.a.s. per impianti di potenza sino a 200 KW –  Superamento – L.r. Puglia n. 25/2012.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 23 marzo 2016, n. 548


DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia –  Impianti eolici di piccola taglia –Norme regolamentari regionali che prevedano limitazioni alla possibilità di presentare la P.a.s. per impianti di potenza sino a 200 KW –  Superamento – L.r. Puglia n. 25/2012.

Devono ritenersi superate le norme regolamentari (art. 2 Regolamento Regionale Puglia n. 16/2006 e Allegato 2 di cui al Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010) che prevedono limitazioni di natura dimensionale alla possibilità di presentare istanza di procedura abilitativa semplificata per impianti eolici di piccola taglia di potenza fino a 200 KW, e ciò alla luce dell’entrata in vigore della Legge Regionale Puglia n. 25/2012 che all’art. 6 che ha esteso la possibilità di presentare la PAS anche per impianti di potenza nominale superiore a quella indicata nella tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, ovvero non superiore a 200 KW.

Pres. Pasca, Est. Perpetuini – I. s.r.l. (avv. Rodriguez) c.  Comune di Alessano (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 23 marzo 2016, n. 548

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 23 marzo 2016, n. 548

N. 00548/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2015, proposto da:
Invento 2013 Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Rodriguez, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;


contro

Comune di Alessano;

per l’annullamento

dell’ordine di non effettuazione lavori prot. 1468 del 19/02/2015 emesso dal Comune di Alessano e notificato alla sig.ra Beatrice Battistelli il 19/03/2015;di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e udito l’avv. A. Menga, in sostituzione dell’avv. R. Rodriguez, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente impugna l’ingiunzione a non effettuare lavori di cui al prot. 1468 del 19/02/2015 emesso dal Comune di Alessano, chiedendone l’annullamento, previa disapplicazione del Regolamento Regionale Puglia n. 16/2010 e del Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010, nella parte in cui, in contrasto con la normativa nazionale e regionale (Legge Regionale n. 25/2012), prevede illegittime limitazioni di natura dimensionale alla possibilità di presentare istanza di procedura abilitativa semplificata per impianti eolici di piccola taglia di potenza fino a 200 KW.

Con ordinanza n. 467/2015 questo collegio concedeva l’invocata richiesta cautelare.

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il ricorso introduttivo la invento 2013 srl deduce i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione e falsa applicazione di legge (Art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 19 Legge n. 241 dei 1990);

2) violazione e falsa applicazione di legge e di norme regolamentari (art. 6 decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 e art. 6 legge regionale puglia n. 25/2012); eccesso di potere per sviamento;

3) nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o vizio di incompetenza, nonche’ violazione del principio generale della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, desumibile dalla normativa nazionale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come già rilevato in sede cautelare, il Decreto Legislativo n. 28/2011, emanato in attuazione della Direttiva n. 2009/28/CE, è volto alla creazione di un sistema di regole certe, trasparenti e uniformi di ingresso degli operatori economici nel settore energetico ed alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili su tutto il territorio nazionale e le successive “Linee Guida”, che ne costituiscono un completamento in ambito squisitamente tecnico, come sancito dalla Corte Costituzionale in numerosi arresti, devono essere rispettate dalle Regioni nell’emanazione delle leggi regionali di competenza e, a maggior ragione, devono essere rispettate in sede di emanazione di una norma regolamentare.

In esecuzione della normativa nazionale, il legislatore regionale ha approvato la legge n. 25/2012 il cui art. 6, rubricato “Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione”, prevede che “Sono soggette a PAS, disciplinata dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 (Interventi soggetti a denuncia di inizio attività – DIA – e interventi di attività di edilizia libera: principi generali) e 12 (Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività di edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto) delle Linee guida nazionali, all’articolo 2 (Fotovoltaico strutturale) della legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 – Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) e all’articolo 21 (Disposizioni sul regime di autorizzazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 come di seguito indicato:

a) impianti eolici di taglia non superiore a 200 kW fino a un massimo di quattro aerogeneratori”.

Da quanto sopra esposto, si ricava che il Comune di Alessano ha emesso l’ordine impugnato sulla base di normative regolamentari che devono ritenersi a tutti gli effetti superate (art. 2 Regolamento Regionale Puglia n. 16/2006 e Allegato 2 di cui al Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010), alla luce dell’entrata in vigore della Legge Regionale Puglia n. 25/2012 che all’art. 6 che ha esteso la possibilità di presentare la PAS anche per impianti di potenza nominale superiore a quella indicata nella tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, ovvero non superiore a 200 KW. Nel caso che ci occupa, nessun ulteriore limite è previsto dalla normativa legislativa nazionale e regionale, né può essere ostativo il riferimento provvedi mentale alla scheda PAE0040 riportata nell’allegato 3 del Regolamento Regionale n. 24/2010, dalla quale si evincerebbero le aree non idonee all’installazione di alcuni impianti eolici tra cui la tipologia d’impianto E.2c., in considerazione che l’amministrazione comunale non ha fornito la scheda PAE0040 neppure a seguito di specifica ordinanza istruttoria di questo collegio.

Si rileva, infine, che le norme dettate dal Regolamento edilizio comunale in materia di distanze non sono applicabili sic et simpliciter agli impianti eolici indipendentemente da una idonea valutazione in concreto delle specifiche modalità costruttive dell’impianto stesso.

Per i motivi suddetti il ricorso deve essere accolto.

In ragione della novità e complessità delle questioni trattate ritiene il Collegio di denegare al ricorrente il rimborso delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvediemento..

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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