* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di vani abusivi non contestualmente all’immobile regolarmente assentito – Parziale difformità – Esclusione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 24 Ottobre 2017
Numero: 1650
Data di udienza: 18 Ottobre 2017
Presidente: d'Arpe
Estensore: Bonetto
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di vani abusivi non contestualmente all’immobile regolarmente assentito – Parziale difformità – Esclusione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 24 ottobre 2017, n. 1650
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di vani abusivi non contestualmente all’immobile regolarmente assentito – Parziale difformità – Esclusione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
La realizzazione di vani non contestualmente all’immobile regolarmente assentito, ma nell’ambito di un successivo ampliamento (e in carenza di permesso di costruire), non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi svolti in “parziale difformità” dal titolo edilizio ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, dovendosi invece applicare l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Pres. d’Arpe, Est. Bonetto – L.T. (avv. Basile) c. Comune di Nardo’ (avv. Quaranta)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 24 ottobre 2017, n. 1650SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 24 ottobre 2017, n. 1650
Pubblicato il 24/10/2017
N. 01650/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2014, proposto da:
Lisi Tiziana, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Basile, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Ugo Foscolo, 14;
contro
Comune di Nardo’, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 645 del 30.12.2013, notificata in data 08.01.2014, con la quale il Dirigente del Comune di Nardò, Area Funzionale 2° – Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente – Ufficio Edilizia Pubblica e Privata, ha ordinato alla ricorrente, in qualità di committente, la demolizione delle opere realizzate abusivamente senza permesso di costruire sul lotto di terreno in catasto al foglio 110 all. K particella 244 subalterno 3, come rilevate dal verbale n. 10/2013;
– nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardo’;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Lisi Tiziana ha impugnato l’ordinanza n. 645 del 30.12.2013, con la quale il Dirigente del Comune di Nardò, Area Funzionale 2° – Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente – Ufficio Edilizia Pubblica e Privata, ha ingiunto ex art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate abusivamente (tre vani destinati a wc, disimpegno e vano letto, per una superficie totale di 37 mq), in ampliamento alla costruzione esistente legittimamente assentita, insistente in Nardò alla Via Santa Caterina sul lotto di terreno censito in catasto al foglio 110 particella 244 subalterno 3, nonché ogni altro atto connesso.
La ricorrente ha censurato l’atto adottato lamentando: 1) l’errata individuazione del soggetto passivo dell’ordine di demolizione, essendo essa mera proprietaria dell’immobile e non anche committente delle opere abusivamente realizzate; 2) l’omessa motivazione circa la ponderazione dell’interesse privato al mantenimento dell’intero manufatto, rispetto a quello pubblico alla demolizione delle parti abusive; 3) la mancata verifica circa la rispondenza delle opere realizzate a quelle assentite dai titoli edilizi regolarmente rilasciati, ai fini della qualificabilità degli abusi come realizzati in totale o solo parziale difformità rispetto al progetto edilizio; 4) il difetto di istruttoria per non avere l’Ente intimato considerato l’impossibilità per la ricorrente di dare esecuzione all’ordine di demolizione impartito, senza compromettere la staticità dell’intero fabbricato.
Il Comune di Nardò si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalla parti e dei principi e della normativa applicabili alla materia, l’impugnazione si rivela infondata e va respinta.
Invero, quanto alla prima doglianza (errata individuazione del soggetto passivo dell’ordine di demolizione), basta rilevare che l´art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 annovera espressamente tra i destinatari dell’ordine ripristinatorio, oltre al responsabile dell’abuso, anche il proprietario (ancorchè non responsabile dell’abuso), sicché palesemente infondata è la censura articolata sul punto dalla ricorrente.
In ordine, invece, al motivo di impugnazione concernente la ponderazione tra l’interesse pubblico all’eliminazione degli abusi e quello privato al mantenimento delle opere, ad avviso del Collegio non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui il Comune di Nardò avrebbe dovuto ampiamente motivare in proposito, anche considerato che (nella specie) tra il momento di realizzazione dell’abuso (da far risalire al 1996, data dell’avvenuto accatastamento) e quello di adozione dell’ordine di demolizione sono trascorsi 17 anni e, quindi, un lasso di tempo non eccessivo.
Per ciò che concerne la terza censura (mancata verifica circa la rispondenza tra le opere realizzate e quelle assentite dai titoli edilizi regolarmente rilasciati in ordine all’immobile esistente, ai fini della corretta qualificazione degli abusi riscontrati), va rilevato che i vani in discussione non sono stati realizzati contestualmente all’immobile regolarmente assentito, ma nell’ambito di un successivo ampliamento (e in carenza di permesso di costruire), sicché la fattispecie in esame non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi svolti in “parziale difformità” dal titolo edilizio ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, dovendosi invece applicare l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 , come correttamente ritenuto dal Comune resistente nel provvedimento impugnato.
Infine, quanto all’ultima doglianza (difetto di istruttoria per non avere l’Ente considerato l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine di demolizione impartito senza pregiudicare la stabilità delle parti di manufatto regolarmente assentite), – a parte ogni altra valutazione – si rileva che la ricorrente nulla ha dimostrato circa l’asserita compromissione dell’intero immobile, quale conseguenza dell’eventuale demolizione dei tre vani abusivi, sicché neppure sotto tale profilo il ricorso può essere accolto.
Le spese di lite, anche tenuto conto della novità di alcuni aspetti della specifica questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge il ricorso;
– compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Antonella Lariccia, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Jessica Bonetto
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe
IL SEGRETARIO