Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 932 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* RIFIUTI – Qualificazione di un residuo come sottoprodotto – Condizioni – Art. 183, c. 1, lett. p) d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 25 Maggio 2012
Numero: 932
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: Costantini
Estensore: d'Arpe


Premassima

* RIFIUTI – Qualificazione di un residuo come sottoprodotto – Condizioni – Art. 183, c. 1, lett. p) d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 25 maggio 2012, n. 932


RIFIUTI – Qualificazione di un residuo come sottoprodotto – Condizioni – Art. 183, c. 1, lett. p) d.lgs. n. 152/2006.

Secondo l’attuale definizione contenuta nell’art. 183 primo comma lett. p) del Decreto Legislativo n° 152/2006, per la qualificazione di un residuo come “sottoprodotto” si devono rispettare le seguenti condizioni: le sostanze ed i materiali (aventi un loro valore di mercato) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro riutilizzo deve essere preventivamente programmato, certo, integrale ed avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione; il materiale – senza necessità di trattamenti o di trasformazioni preliminari – deve soddisfare determinati requisiti merceologici e di qualità ambientale; sicchè in mancanza di una sola di queste condizioni il residuo deve considerarsi un rifiuto (ex multis: Corte di Cassazione penale, III Sezione, 4 Novembre 2008 n° 47085).

Pres. Costantino, Est. d’Arpe – Ditta L. (avv. Missere) c. Comune di Oria (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 25 maggio 2012, n. 932

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 25 maggio 2012, n. 932


N. 00932/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2011, proposto da:
Ditta Levante Vivai di Gingaspero Benedetto, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Missere, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Oria, n.c.;

per l’annullamento

dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Oria n° 80 del 2 Dicembre 2010, emessa ai sensi dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, con cui è stato ordinato alla Ditta ricorrente, in solido con la Ditta Di Bella, di procedere entro trenta giorni alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi indicati (due aree di mq. 434 e mq. 360 localizzate all’interno della sede legale della Ditta Levante Vivai… adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto venivano rinvenuti rispettivamente mc. 650 e mc. 500 di pietrisco da massicciata ferroviaria codice CER 17.05.08) tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione d’ufficio in loro danno ed al recupero delle somme anticipate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 Aprile 2012 il Cons. Dott. Enrico d’Arpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Ditta ricorrente – titolare di un Vivaio ubicato su un terreno di sua proprietà – impugna l’ordinanza dirigenziale del Comune di Oria n° 80 del 2 Dicembre 2010, emessa ai sensi dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, con cui gli è stato ordinato, in solido con la Ditta Di Bella, di procedere entro trenta giorni alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi indicati (due aree di mq. 434 e mq. 360 localizzate all’interno della sede legale della Ditta Levante Vivai… adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto venivano rinvenuti rispettivamente mc. 650 e mc. 500 di pietrisco da massicciata ferroviaria codice CER 17.05.08) tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione d’ufficio in loro danno ed al recupero delle somme anticipate.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione dell’art. 7 della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione in riferimento all’art. 3 della Legge n° 241/1990, per non avere l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento.

2) Violazione del Decreto Legislativo n° 152/2006 ed eccesso di potere del Dirigente tecnico del Comune di Oria.

3) Violazione dell’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo n° 152/2006 per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda di annullamento azionata, la Ditta ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Oria.

La Ditta ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 245 del 16-18 Marzo 2011.

Alla pubblica udienza del 5 Aprile 2012 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio ritiene che tutte le censure formulate dalla parte ricorrente siano prive di giuridico fondamento (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) in quanto, siccome quest’ultima ammette espressamente (in punto di fatto) a pagina sette del ricorso la propria corresponsabilità (dolosa) nel deposito abusivo del materiale in questione (pietrisco da massicciata ferroviaria) sulle predette aree di sua proprietà (dichiarando di averlo acquistato dalla Ditta Di Bella, ad un prezzo di favore, al fine di utilizzarlo quale riempimento per la realizzazione di un piazzale e di alcune serre all’interno del Vivaio), l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo in questione e l’incompetenza del dirigente comunale all’emanazione dell’ordinanza impugnata (allegate dalla Ditta ricorrente) sono, comunque, rese irrilevanti dall’applicazione dell’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..

Infatti – sottolineato che gli apporti partecipativi che i soggetti privati interessati possono fornire (a seguito della comunicazione di avvio) nella fase istruttoria del procedimento di che trattasi riguardano essenzialmente l’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti (nella fattispecie de qua, sostanzialmente, ammesse dalla Ditta ricorrente) – si osserva, da un lato, che l’art. 192 terzo comma del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, sancendo che “…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”, rende evidente il carattere vincolato del potere “sanzionatorio” conferito dalla norma all’Autorità amministrativa e, dall’altro, che l’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. dispone, notoriamente, che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Inoltre, il predetto materiale abusivamente depositato sulle aree di sua proprietà dalla Ditta odierna ricorrente (pietrisco da massicciata ferroviaria acquistato dalla Ditta Di Bella, “ad un prezzo di favore da concordare alla fine dei lavori”, al dichiarato fine di utilizzarlo quale riempimento per la realizzazione di un piazzale e di alcune serre all’interno del Vivaio, come da progetto elaborato dal Geometra Giuseppe Chiedi presentato in data 24 Aprile 2008) è stato correttamente qualificato nel provvedimento impugnato alla stregua di rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 17.05.08), difettando, nella specie (con ogni evidenza), le condizioni previste dall’art. 183 primo comma lett. p) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm. per considerarlo come “sottoprodotto” (non risultando dimostrato, tra l’altro, trattarsi di materiale tale da soddisfare determinati requisiti di qualità ambientale idonei a non dar luogo a rilevante impatto ambientale e il cui riutilizzo, certo ed integrale, sia stato preventivamente programmato dal produttore, nell’ambito di un processo produttivo non direttamente destinato alla sua creazione).

In proposito, si rileva che l’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha evidenziato che, secondo l’attuale definizione contenuta nell’art. 183 primo comma lett. p) del menzionato Decreto Legislativo n° 152/2006, per la qualificazione di un residuo come “sottoprodotto” si devono rispettare le seguenti condizioni: le sostanze ed i materiali (aventi un loro valore di mercato) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro riutilizzo deve essere preventivamente programmato, certo, integrale ed avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione; il materiale – senza necessità di trattamenti o di trasformazioni preliminari – deve soddisfare determinati requisiti merceologici e di qualità ambientale; sicchè in mancanza di una sola di queste condizioni il residuo deve considerarsi un rifiuto (“ex multis”: Corte di Cassazione penale, III Sezione, 4 Novembre 2008 n° 47085).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 Aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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