* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Presupposto per l’esistenza di un volume edilizio – Costruzione di un piano di base e di almeno due superfici verticali contigue – Tettoia aperta su tre lati – Natura di bene pertinenziale, sottratto al computo del carico urbanistico.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2018
Numero: 107
Data di udienza: 24 Gennaio 2018
Presidente: Pasca
Estensore: Palmieri
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Presupposto per l’esistenza di un volume edilizio – Costruzione di un piano di base e di almeno due superfici verticali contigue – Tettoia aperta su tre lati – Natura di bene pertinenziale, sottratto al computo del carico urbanistico.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 26 gennaio 2018, n. 107
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Presupposto per l’esistenza di un volume edilizio – Costruzione di un piano di base e di almeno due superfici verticali contigue – Tettoia aperta su tre lati – Natura di bene pertinenziale, sottratto al computo del carico urbanistico.
In materia urbanistica, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue; presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico (TAR Sardegna, II, gennaio 2015 n. 183. In termini ulteriormente confermativi, TAR Umbria, 29.1.2014, n. 82).
Pres. Pasca, Est. Palmieri – G.M. (avv. Vernola) c. Comune di Castro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 26 gennaio 2018, n. 107SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 26 gennaio 2018, n. 107
Pubblicato il 26/01/2018
N. 00107/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2017, proposto da:
Giovanna Mazzilli, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Vernola, con domicilio eletto presso lo studio Piergiorgio Provenzano in Lecce, p.zza L. Ariosto n. 30;
contro
Comune di Castro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del processo verbale di accertamento avente prot.896 del 16.02.2016 del Responsabile
dell’Ufficio tecnico Comunale del Comune di Castro redatto a seguito di sopralluogo effettuato
presso il fabbricato sito in Castro alla piazza Dante di proprietà della ricorrente (ancorché non conosciuto e mai trasmesso),
– della conseguente ordinanza di demolizione dello stesso Ufficio del Comune di Castro (LE) n.27/2017 del 16.02.2017, avente ad oggetto la demolizione di nr.2 strutture lignee installate sull’abitazione censita in catasto al fg.11 part.315 sub 54 di proprietà della Sig.ra Giovanna Mazzilli sita in Castro alla Piazza Dante,
– della nota dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 0001241 del 03.03.2017 con cui si comunicano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente in data 21.02.2017 prot.997,
– del successivo provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale di Castro (LE) prot.nr.0001594 del 17.03.2017 di rigetto della domanda ex art.36 D.P.R. n.380/2001 presentata dalla ricorrente con cui è stato chiesto l’accertamento di conformità per strutture lignee a carattere precario e stagionale poste sui terrazzi dell’immobile sito in Castro alla piazza Dante;
– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sono impugnate le note in epigrafe, con cui il Comune di Castro ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di n. 2 strutture lignee (tettoie) installate sull’abitazione sita in Castro alla Piazza Dante, e ha altresì rigettato l’istanza di sanatoria da lei proposta.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:
– in relazione all’ordinanza di demolizione: violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria e di motivazione;
– in relazione al diniego di sanatoria: violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento.
Nella camera di consiglio del 10.5.2017 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 24.1.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con riferimento all’impugnato ordine di demolizione, la ricorrente deduce l’erroneità dell’assunto di fondo posto dall’Amministrazione a base della sua emanazione, vale a dire l’assenza di permesso di costruire, avuto riguardo al carattere soltanto stagionale del p.d.c. n. 50/07.
Sul punto, deduce la ricorrente che le tettoie in esame, in quanto aperte su tre lati, non sviluppano volumetria, e non necessita pertanto di titolo edilizio.
L’assunto è fondato.
2.2. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “La natura pertinenziale di una nuova opera, realizzata su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, è ravvisabile quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume tecnico; trattandosi di interventi che non alterano in modo significativo l’assetto del territorio, né incidono sul carico urbanistico esistente” (TAR Catanzaro, II, 03 maggio 2016 n. 977).
In termini confermativi, si è affermato che: “In materia urbanistica, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue; presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico” (TAR Sardegna, II, gennaio 2015 n. 183. In termini ulteriormente confermativi, TAR Umbria, 29.1.2014, n. 82).
2.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che le tettoie in esame sono aperte su tre lati, e appoggiate al quarto lato con materiale facilmente amovibile. Inoltre, emerge dalla planimetria allegata al progetto originario che trattasi di strutture di dimensioni assai modeste.
Per tali ragioni, è evidente il lamentato deficit di istruttoria e di motivazione, avendo l’Amministrazione ritenuto la necessità di rilascio di titolo edilizio, senza tuttavia enucleare le ragioni per le quali, avuto riguardo alle caratteristiche dell’opera, dovesse escludersene la sua natura precaria, sì da necessitare il rilascio di titolo edilizio.
3. Venendo ora all’esame del diniego di sanatoria, si legge nell’impugnato provvedimento che: “… non sussiste il presupposto della conformità delle opere in via permanente rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e segnatamente in relazione al mancato rispetto delle altezze massime consentite; vi è contrasto con la specifica normativa del Piano Particolareggiato di Recupero di Castro Marina”.
Senonché, l’impugnato provvedimento non reca menzione né delle altezze massime consentite, né della misura dello sconfinamento ad opera della ricorrente.
Alla stessa stregua, manca nell’atto impugnato indicazione delle specifiche previsioni del suddetto Piano Particolareggiato che sarebbero, in ipotesi, violate.
Ciò determina, ancora una volta, la sussistenza del dedotto deficit istruttorio e motivazionale, non comprendendosi il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione ai fini della valutazione di non compatibilità delle opere in esame con le vigenti previsioni ordinamentali.
4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento degli atti impugnati.
5. Reputa il Collegio di dichiarare l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto gli atti impugnati.
Dichiara l’irripetibilità delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
IL SEGRETARIO