* APPALTI – Certificazione di qualità – Richiesta, nel bando, di certificazione UNI EN ISO 9001 – Audit di II parte – Inidoneità – Art. 82 d.lgs. n. 50/2016.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2017
Numero: 174
Data di udienza: 30 Novembre 2016
Presidente: Di Santo
Estensore: Manca
Premassima
* APPALTI – Certificazione di qualità – Richiesta, nel bando, di certificazione UNI EN ISO 9001 – Audit di II parte – Inidoneità – Art. 82 d.lgs. n. 50/2016.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 30 gennaio 2017, n. 174
APPALTI – Certificazione di qualità – Richiesta, nel bando, di certificazione UNI EN ISO 9001 – Audit di II parte – Inidoneità – Art. 82 d.lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi in cui il bando richieda una certificazione UNI EN ISO 9001, non può ritenersi idoneo certificato di qualità l’audit di II parte proveniente da soggetto non accreditato, trattandosi di una mera verifica di efficienza aziendale interna, priva di qualunque carattere di terzietà e valenza certificatoria, come tale irrilevante rispetto a una stazione appaltante pubblica, e completamente diversa da quella cui si riferisce la normativa di settore (art. 82 d.lgs. n. 50/2016).
Pres. Di Santo, Est. Manca – A. s.r.l. (avv. Vozza) c. Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 30 gennaio 2017, n. 174SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 30 gennaio 2017, n. 174
Pubblicato il 30/01/2017
N. 00174/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1136 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
– A. EMME A. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Vozza, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Agnese Caprioli, in Lecce alla via Scarambone 56;
contro
– il Ministero della Difesa e la Direzione di Commissariato M.M. di Taranto, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
nei confronti di
– Eco Solution Work s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Costa e Giuseppina Casamassima, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Martina, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’annullamento
– della nota prot. n. M_D MCOMTA RG16 0046611 del 24.6.2016, comunicata in pari data;
– del processo verbale n. 403 del 15.6.2016;
– dello sconosciuto provvedimento di ammissione alla gara della controinteressata Eco Solution Work S.r.l.;
– di tutti i verbali di gara redatti nell’espletamento della procedura, mai notificati e/o comunicati in via amministrativa e/o pubblicati sul profilo del committente e, in particolare, del processo verbale di seduta del 20.5.2016, di ammissione delle offerte pervenute dai concorrenti invitati e di valutazione delle relative offerte economiche, nonché dell’eventuale verbale ove si sarebbe proceduto, tramite sorteggio, alla selezione casuale del criterio di determinazione della soglia di anomalia nonché, infine, dell’eventuale verbale di seduta ove si sarebbe proceduto al calcolo della soglia di anomalia;
– della graduatoria finale di merito relativa al bando di gara;
– della nota prot. n. M_D MCOMTA 0041 396 del 7.6.2016;
– ove necessario e per quanto di interesse, della nota con la quale veniva comunicato alla controinteressata Eco Solution Work S.r.l. l’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
– del bando di gara;
– della specifica tecnica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar presso la Sala Convegno Unica di Maricommi Taranto;
– dell’allegato 1 al predetto bando (planimetria della sede oggetto del servizio);
– dell’allegato 2 al predetto bando indicante il listino prezzi dei singoli prodotti sui quali applicare il ribasso percentuale da parte dei concorrenti;
– della nota prot. n. M_D MCOMTA RG16 0046611 del 24.6.2016, del processo verbale di valutazione e aggiudicazione n. 403 del 15.6.2016, del processo verbale n. 309 del 20.5.2016 anche nella parte relativa all’ammissione di Eco Solution Work S.r.l., della nota prot. n. M_D MCOMTA RG16 0039169 del 27.5.2016, della nota prot. n. M_D MCOMTA RG16 0045774 del 21.6.2016;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
– e per l’eventuale conseguimento dell’aggiudicazione, con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione e la Eco Solution Work S.r.l., in ogni caso chiedendo sin d’ora di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto e di Eco Solution Work s.r.l..
Visti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a..
Relatore all’udienza pubblica del 30 novembre 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Vozza, Costa, Casamassima e Marzo -per le pp.aa..
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
– con atto del 29 aprile 2016 la Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto invitava la ricorrente a presentare un’offerta economica con riguardo all’affidamento del “servizio di gestione bar presso la Sala Convegno Unica di Maricommi Taranto, ubicata nel Comprensorio Ospedaliero Militare Marittimo di Taranto, per il periodo dall’1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016”, con possibilità di rinnovo per un massimo di tre anni.
– la commessa doveva essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso (“Il criterio di selezione delle offerte adottato…sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante percentuale unica di sconto da applicarsi indistintamente su tutte le voci dei generi costituenti il listino prezzi posto a base di gara”; v. art. 12 dell’Invito).
– alla procedura erano ammesse 4 ditte, tra cui, in ordine di percentuale di ribasso poi offerto, la Eco Solution Work s.r.l. (42,85%) e la A. EMME A. s.r.l. (19,50%).
– con nota del 7 giugno 2016, a fronte delle contestazioni mossele dalla A. EMME A. in tema di anomalia dell’offerta prima classificata, la Stazione Appaltante comunicava di aver sospeso l’aggiudicazione “per la verifica di congruità dell’offerta medesima”.
– con successiva nota del 24 giugno 2016, quindi, la stessa S.A. comunicava di aver, in data 15 giugno, “proceduto ad aggiudicare il servizio … alla Eco Solution Work S.r.l., valutata la miglior offerente in base allo sconto percentuale offerto pari a 42,85 punti percentuali”.
– la A. EMME A. proponeva, dunque, il presente ricorso.
2.- Osservato che la ricorrente deduce, tra l’altro, con argomentazioni che -per quanto di seguito si scriverà- il Collegio ritiene condivisibili:
a) l’assenza di una idonea certificazione di qualità relativamente all’aggiudicataria Eco Solution Work (la lex specialis della gara richiedeva specificamente, all’art. 11 dell’Invito, l’allegazione di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001): il documento allegato dalla ditta, a ben vedere, era invece emesso da una società -la MC Consulenze s.r.l. – non soltanto non accreditata al rilascio di tali certificazioni -così, puntualmente, la difesa della A. EMME A., le cui deduzioni non ricevevano alcuna concreta smentita- ma il cui oggetto sociale prevedeva esclusivamente un’attività di certificazione di ‘II parte’ (circostanza ammessa dalla stessa Avvocatura erariale: “La MC è difatti una società che rilascia la certificazione di qualità sulla base di audit di seconda parte”; v. pag. 2 memoria del 13.10.16), relativa, cioè, all’ipotesi di verifiche aziendali ‘interne’, richieste, dunque, al verificatore, dallo stesso cliente al solo scopo di controllare la qualità della propria catena di fornitura, e, come tali, completamente diverse da quelle cui si riferisce la normativa di settore (art. 82 D.lgs. n. 50/2016: <<1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per “organismo di valutazione della conformità” si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio>>; art. 82 D.lgs. cit.: <<1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità … le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste>>). Né può ritenersi che, nel caso in esame, richiedendo una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, la S.A. potesse fare riferimento a un audit di II parte proveniente da soggetto non accreditato, trattandosi, si ribadisce, di una mera verifica di efficienza aziendale interna, priva di qualunque carattere di terzietà e valenza certificatoria e, come tale, irrilevante rispetto a una stazione appaltante pubblica.
– la violazione della disciplina applicabile in tema di anomalia dell’offerta, con specifico riferimento alla necessità del sorteggio di cui all’art. 97, comma 2, citato (<<2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: […]>>), sorteggio del quale non v’è invece, secondo le allegazioni della ricorrente, ancora una volta in nessun modo confutate, alcuna traccia (posto che, in ogni caso, la S.A. riscontrava l’avvenuto superamento della soglia di anomalia, l’interesse alla censura residua nella esclusiva prospettiva per cui, applicando un diverso metodo di calcolo, essa p.a. sarebbe potuta pervenire a una ‘percentuale’ diversa ed eventualmente più distante dall’offerta dell’aggiudicataria, con possibili ricadute sulla verifica della congruità della medesima; non sono invece condivisibili le censure proposte dalla A. EMME A. in tema di insostenibilità economica dell’offerta di Eco Solution Work: ricordato, difatti, che <<nel sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’autorità amministrativa va effettuata considerando se le stime previsionali delle diverse voci siano attendibili e complessivamente credibili>>, e fermo restando che un sospetto di anomalia per una specifica componente non incide necessariamente ed automaticamente sull’intera offerta, che deve essere comunque apprezzata nel suo insieme, con un giudizio globale e sintetico di competenza della stazione appaltante, quest’ultimo non è comunque <<censurabile nel merito in sede giurisdizionale nell’ambito del sindacato di legittimità spettante al giudice amministrativo, a meno che non emerga una manifesta irragionevolezza o abnormità, ovvero un macroscopico travisamento dei fatti>> (T.A.R. Campania Napoli, III, 2 settembre 2016, n. 4149), dimodoché, quanto al caso in oggetto, il Collegio rileva che difettano le condizioni per ritenere l’offerta di Eco Solution Work tale da palesare una sua irragionevolezza e/o incongruità economico/finanziaria: il ricalcolo delle diverse voci di costo e dei margini di guadagno ipotizzati effettuato dalla ricorrente, difatti, si traduce in una diretta rivalutazione della convenienza o sostenibilità dell’offerta, così esorbitando dai limiti di un sindacato estrinseco e trasmodando in un inammissibile sindacato di merito della scelta operata dalla stazione appaltante).
3.- Ritenuto che l’accoglimento del primo motivo di gravame, in tema di mancata allegazione da parte di Eco Solution Work di un idoneo certificato di qualità, costituisce vizio tale da comportare l’esclusione della ditta dalla procedura, e per conseguenza, anche applicato il principio per cui <<ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte>> (art. 95, comma 5, D.lgs. n. 50 del 2016), l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro della seconda classificata A. EMME A. s.r.l., subentro da formalizzarsi entro 45 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza (il relativo rapporto avrà la durata semestrale prevista dall’Invito, a decorrere dalla stipula del contratto e salva l’ipotesi, prevista dall’Invito medesimo, di un rinnovo per un massimo di tre anni).
4.- Ritenuto, infine, che le spese di giudizio, poste a carico della p.a. soccombente -e compensate nei confronti della controinteressata-, debbano essere liquidate nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1136 del 2016, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi e con gli effetti e i termini previsti al punto 3.- della motivazione.
Condanna l’Amministrazione della Difesa intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 novembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L’ESTENSORE
Ettore Manca
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO