* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Dichiarazione di pubblica utilità – Decadenza – Termini – Art. 15.5 linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2014
Numero: 1610
Data di udienza: 15 Aprile 2014
Presidente: Costantini
Estensore: D'Arpe
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Dichiarazione di pubblica utilità – Decadenza – Termini – Art. 15.5 linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 30 giugno 2014, n. 1610
DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Dichiarazione di pubblica utilità – Decadenza – Termini – Art. 15.5 linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010.
In materia di procedimenti ablatori la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità si verifica con il necessario decorso di entrambi i termini (di inizio e fine lavori): l’art. 15.5 delle linee guida approvate con il D.M. 10 Settembre 2010 (interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici), non deroga al predetto principio generale, posto che ricollega la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’autorizzazione unica regionale (di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n° 387) al decorso dei termini previsti dall’autorizzazione unica per l’avvio e la conclusione dei lavori (congiuntamente).
Pres. Costantini, Est. D’Arpe – A.R. e altri (avv. Durano) c. E. s.p.a. (avv.ti Cardi e Nicolardi), Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 30 giugno 2014, n. 1610SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 30 giugno 2014, n. 1610
N. 01610/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acquaviva Rosanna, Acquaviva Vincenzo, Acquaviva Eleonora, Giordani Vanda, Serinelli Liliana, Serinelli Raffaele, Serinelli Gabriella Carmen, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Regione Puglia, n.c.;
Comune di San Vito dei Normanni, n.c.;
Comune di Latiano, n.c.;
Provincia di Brindisi, n.c.;
Enel Green Power S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Cardi e Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso Pietro Nicolardi in Lecce, piazza Mazzini 72;
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Terna S.p.A., n.c.;
per l’annullamento
del decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n° 00571 del 12 Settembre 2012 emesso dalla Regione Puglia, in favore della S.p.A. Enel Green Power, preordinata all’esproprio del diritto di superficie e/o all’asservimento degli immobili occorrenti per costruzione dell’impianto eolico della potenza di 18 MW da realizzarsi nel Comune di San Vito dei Normanni e delle opere connesse autorizzato dalla medesima Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23;
del decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n° 00572 del 12 Settembre 2012 emesso dalla Regione Puglia, in favore della S.p.A. Enel Green Power, preordinata all’esproprio e/o all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione di una stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “Brindisi – Taranto N.” da realizzarsi nel Comune di Latiano autorizzato dalla medesima Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23;
degli avvisi di esecuzione dei predetti decreti di occupazione d’urgenza datati 5 Novembre 2012 e dei verbali di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 20 Novembre 2012;
della determinazione dirigenziale della Regione Puglia 27 Marzo 2012 n° 23, recante rilascio in favore della Enel Green Power S.p.A., ex art. 12 del Decreto Legislativo n° 387/2003 e ss.mm., dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dei detti impianti;
dei verbali della conferenza di servizi;
degli atti e dei pareri di carattere ambientale (determinazione regionale di esclusione dalla V.I.A. n° 64 del 31 Gennaio 2008, poi prorogata per il periodo di tre anni con determinazione regionale n° 74 del 1° Aprile 2011) e paesaggistico citati nell’autorizzazione unica impugnata;
dell’atto dirigenziale della Regione Puglia n° 00328 del 4 Giugno 2013, notificato tra il 22 Giugno 2013 e l’8 Luglio 2013, con cui è stata costituita la servitù coattiva, in favore della S.p.A. Enel Green Power, degli immobili di proprietà dei ricorrenti siti in agro di Latiano distinti in catasto al foglio 10 particelle 2, 3, 12, 13 e 14 occorrenti per l’esecuzione dei lavori della stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “Brindisi – Taranto N.”da realizzarsi nel Comune di Latiano autorizzato dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23;
dell’atto dirigenziale della Regione Puglia n° 00327 del 4 Giugno 2013, notificato tra il 22 Giugno 2013 e l’8 Luglio 2013, con cui è stata pronunciata l’espropriazione e/o costituita la servitù coattiva, in favore della S.p.A. Enel Green Power, degli immobili di proprietà dei ricorrenti siti in agro di Latiano distinti in catasto al foglio 10 particelle 3 e 13, occorrenti per l’esecuzione dei lavori della stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “Brindisi – Taranto N.” da realizzarsi nel Comune di Latiano autorizzato dalla Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enel Green Power S.p.A. e dell’Avvocatura erariale per il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e per il Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 Aprile 2014 il Cons. Dott. Enrico d’Arpe e uditi l’avv. Lorenzo Durano, l’avv. Pietro Nicolardi, anche in sostituzione di Marcello Cardi, e l’avv.to dello Stato Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – proprietari di terreni in agro di Latiano (distinti in catasto al foglio 10 particelle 2, 3, 12, 13 e 14), costituenti nell’insieme un ampio comprensorio a destinazione agricola al cui interno insiste la Masseria “S. Elmi”, ai quali dopo il 6 Novembre 2012 sono stati notificati gli avvisi di immissione in possesso (con gli allegati provvedimenti di occupazione anticipata d’urgenza) dei predetti terreni – con il ricorso introduttivo del giudizio (notificato in data 7 Gennaio 2013) impugnano: 1) il decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n° 00571 del 12 Settembre 2012 emesso dalla Regione Puglia, in favore della S.p.A. Enel Green Power, preordinata all’esproprio del diritto di superficie e/o all’asservimento degli immobili occorrenti per costruzione dell’impianto eolico della potenza di 18 MW da realizzarsi nel Comune di San Vito dei Normanni e delle opere connesse autorizzato dalla medesima Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23; 2) il decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n° 00572 del 12 Settembre 2012 emesso dalla Regione Puglia, in favore della S.p.A. Enel Green Power, preordinata all’esproprio e/o all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione di una stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “Brindisi – Taranto N.” da realizzarsi nel Comune di Latiano autorizzato dalla medesima Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23; 3) gli avvisi di esecuzione dei predetti decreti di occupazione d’urgenza datati 5 Novembre 2012 e i verbali di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 20 Novembre 2012; 4) la determinazione dirigenziale della Regione Puglia 27 Marzo 2012 n° 23, recante rilascio in favore della Enel Green Power S.p.A., ex art. 12 del Decreto Legislativo n° 387/2003 e ss.mm., dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dei detti impianti; 5) i verbali della conferenza di servizi; 6) gli atti e i pareri di carattere ambientale (determinazione regionale di esclusione dalla V.I.A. n° 64 del 31 Gennaio 2008, poi prorogata per il periodo di tre anni con determinazione regionale n° 74 del 1° Aprile 2011) e paesaggistico citati nell’autorizzazione unica impugnata. Con motivi aggiunti notificati in data 4-5 Ottobre 2013, i ricorrenti impugnano, inoltre, l’atto dirigenziale della Regione Puglia n° 00328 del 4 Giugno 2013, notificato tra il 22 Giugno 2013 e l’8 Luglio 2013, con cui è stata costituita la servitù coattiva, in favore della S.p.A. Enel Green Power, degli immobili di loro proprietà siti in agro di Latiano distinti in catasto al foglio 10 particelle 2, 3, 12, 13 e 14 occorrenti per l’esecuzione dei lavori della stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “Brindisi – Taranto N.”da realizzarsi nel Comune di Latiano autorizzato dalla medesima Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23, nonché l’atto dirigenziale della Regione Puglia n° 00327 del 4 Giugno 2013, notificato tra il 22 Giugno 2013 e l’8 Luglio 2013, con cui è stata pronunciata l’espropriazione e/o costituita la servitù coattiva, in favore della S.p.A. Enel Green Power, degli immobili di loro proprietà siti in agro di Latiano distinti in catasto al foglio 10 particelle 3 e 13, occorrenti per l’esecuzione dei lavori della stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “Brindisi – Taranto N.” da realizzarsi nel Comune di Latiano autorizzato dalla medesima Regione con determinazione dirigenziale 27 Marzo 2012 n° 23.
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione dell’art. 8 del D.P.R. n° 327/2001 – Violazione dell’art. 12 del Decreto Lgs. n° 387/2003 – Violazione del D.M. 10 Settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), parte III, paragrafo 15.5, e della delibera della Giunta Regionale Pugliese 30 Dicembre 2010 n° 3029 paragrafo 4.8.
2) Violazione delle norme del Codice dell’Ambiente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
3) Violazione della Legge Regionale n° 11/2001 – Incompetenza.
4) Violazione dell’art. 3 della Legge Regionale n° 11/2001 e degli articoli 7 e ss. della Legge nà 241/1990 – Violazione dei principi generali in materia di V.I.A. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta – Violazione del D.M. 10 Settembre 2010, Allegato 4, punto 3.
5) Violazione del D.M. 10 Settembre 2010, Allegato 4, punto 5.1 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.
6) Violazione delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
7) Illegittimità derivata ed illegittimità dell’atto presupposto (motivi aggiunti 4-5 Ottobre 2013).
8) Illegittimità in via propria: Violazione dell’art. 8 del D.P.R. n° 327/2001 – Violazione dell’art. 12 del Decreto Lgs. n° 387/2003 – Violazione del D.M. 10 Settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), parte III, paragrafo 15.5, e della delibera della Giunta Regionale Pugliese 30 Dicembre 2010 n° 3029 paragrafo 4.8 (motivi aggiunti 4-5 Ottobre 2013).
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande di annullamento azionate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati (tramite l’Avvocatura erariale) e la S.p.A. Enel Green Power, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 48 del 30-31 Gennaio 2013 (confermata in appello dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 1886/2013).
Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio ritiene possibile prescindere da ogni questione sulla tempestività delle impugnazioni interposte dai ricorrenti, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono sicuramente infondati nel merito e vanno respinti.
Innanzitutto, è necessario rammentare che l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n° 387 e ss.mm. (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”) prevede che: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (comma 1°) …….. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…… (comma 3°) L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato… (comma 4°)…… In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio…. Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali (comma 10°).
Le linee guida nazionali (di cui al soprariportato art. 12 comma 10° del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n° 387) sono state dettate con il D.M. 10 Settembre 2010, che (tra l’altro) all’art. 15.5 (della Parte III^) dispone che: “L’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità”.
Ciò premesso, il Tribunale osserva – in diritto – che le principali censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti proposti in corso di causa (con cui si assume l’illegittimità degli impugnati atti ablatori perché gli stessi sarebbero travolti dall’allegata sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’autorizzazione unica n° 23/2012) si appalesano prive di giuridico fondamento, ove (a parte ogni altra argomentazione inerente l’avvenuta tempestiva comunicazione di inizio lavori, a decorrere dal 20 Agosto 2012, effettuata da Enel Green Power S.p.A.) si consideri – in primo luogo – il carattere meramente sollecitatorio del termine di sei mesi previsto nell’autorizzazione unica regionale n° 23 del 27 Marzo 2012 (rilasciata dalla Regione intimata ex art. 12 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n° 387 e ss.mm.) per l’inizio dei lavori di pubblica utilità in questione.
In proposito, infatti, è agevole rilevare sia che appare applicabile alla fattispecie concreta de qua (quanto meno in via analogica) l’insegnamento giurisprudenziale consolidato in materia di procedimenti ablatori circa il necessario decorso di entrambi i termini (di inizio e fine lavori) per il verificarsi della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, sia che il richiamato art. 15.5 delle linee guida approvate con il D.M. 10 Settembre 2010, a ben vedere (interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici), non deroga al predetto principio generale, posto che ricollega la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’autorizzazione unica regionale (di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n° 387) al decorso dei termini previsti dall’autorizzazione unica per l’avvio e la conclusione dei lavori (congiuntamente).
Anche le ulteriori doglianze prospettate dai ricorrenti sono infondate, in quanto: il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008 n° 4 (che, nel dettare disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, ha, innovativamente, inserito gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica tra le opere di cui all’Allegato III della parte II del Codice dell’Ambiente) non si applica al procedimento in questione, tenuto conto che l’art. 4 primo comma del medesimo Decreto Legislativo n° 4/2008 prevede testualmente che “ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, la VIA è in corso, con l’avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti all’avvio del relativo procedimento” e che nel caso di specie la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA dell’impianto eolico, nonché delle indispensabili opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, è stata attivata il 10 Aprile 2007; inoltre, il progetto di che trattasi (contemplato “ratione temporis” tra le opere di cui all’Allegato IV) è stato legittimamente sottoposto alla fase di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 (c.d. screening regionale) all’esito della quale (previa rituale attivazione di tutte le misure partecipative normativamente previste) la Regione Puglia (competente ai sensi dell’Allegato “B”, Elenco B.1, della Legge Regionale 12 Aprile 2001 n° 11, trattandosi di un Parco eolico) ha (discrezionalmente e correttamente) concluso che il progetto “così come rimodulato” non produce impatti negativi e significativi sull’ambiente, con la conseguente esclusione della procedura di VIA; la VIA e/o la verifica di assoggettabilità a VIA non doveva riguardare “le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica”, ossia la costruzione della stazione elettrica Terna a 150/380 kV ubicata nel territorio del Comune di Latiano (opera da considerarsi non esclusivamente accessoria all’impianto eolico sito nel Comune di San Vito dei Normanni) non rientrando il relativo progetto tra quelli contemplati dagli Allegati II, III e IV della parte II del Codice dell’Ambiente; risulta “per tabulas” che (contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti) il territorio interessato dagli impianti di produzione di energia elettrica de quibus non è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo n° 42/2004 e che l’Autorità di Bacino della Regione Puglia ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere di pubblica utilità in questione (con nota prot. n° 14659 del 27 Dicembre 2011).
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (la complessità e la novità delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge (compresi i motivi aggiunti).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 15 Aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)