* DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione di un impianto fotovoltaico – Mutamento della destinazione economica dell’area – Area gravata da usufrutto – Consenso di nudo proprietario e usufrutturario – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2015
Numero: 1466
Data di udienza: 9 Aprile 2015
Presidente: Cavallari
Estensore: Perpetuini
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione di un impianto fotovoltaico – Mutamento della destinazione economica dell’area – Area gravata da usufrutto – Consenso di nudo proprietario e usufrutturario – Necessità.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 7 maggio 2015, n. 1466
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione di un impianto fotovoltaico – Mutamento della destinazione economica dell’area – Area gravata da usufrutto – Consenso di nudo proprietario e usufrutturario – Necessità.
Il mutamento della destinazione economica di un’area gravata da usufrutto, è attuabile solo con il consenso di ambedue i soggetti, nudo proprietario e usufruttuario (art. 981 c.c.). L’usufrutto è infatti un diritto di godimento a contenuto generale, ossia un diritto al godimento della cosa nella sua piena capacità produttiva. Mentre, in altri termini, al titolare degli altri diritti reali su cosa altrui competono specifiche e tassative facoltà, all’usufruttuario spetta ogni facoltà di godimento della cosa ad eccezione di quelle escluse dal titolo costitutivo. L’ampiezza del contenuto del diritto in esame non può che limitare il contenuto del diritto del nudo proprietario considerato che una delle caratteristiche dei diritti reali è la cd. esclusività, ossia l’impossibilità, salva l’ipotesi di comunione, di coesistenza di un altro diritto di eguale contenuto sullo stesso bene. Dal riconoscimento del diritto al godimento del bene nella sua piena capacità produttiva in capo all’usufruttuario, discende il corollario logico dell’impossibilità, per il nudo proprietario, di modificare la natura del bene o la sua destinazione economica. L’utilizzazione dell’area, da parte del nudo proprietario, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituisce quindi, senza dubbio alcuno, un mutamento della destinazione economica del bene attuabile solo con il consenso di ambedue i soggetti (nudo proprietario e usufruttuario) ai sensi dell’art. 981 c.c..
Pres. Cavallari, Est. Perpetuini – B.R.Z. (avv. Tolomeo) c. Comune di Carovigno (avv. Ciullo) e C.B. (avv. Caruso)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 7 maggio 2015, n. 1466SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 7 maggio 2015, n. 1466
N. 01466/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2010, proposto da:
Belvedere Romolo Tanzarella, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, Via Guglielmo Oberdan N. 70;
contro
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23; Cosima Bellanova, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Caruso, con domicilio eletto presso Giorgio Maria Raino’ in Lecce, Via Paladini 40;
nei confronti di
Maria Crocifissa Bellanova, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Caruso, con domicilio eletto presso Giorgio Maria Raino’ in Lecce, Via Paladini 40;
per l’annullamento
dell’ordinanza 5 ottobre 2010 n. 64 prot. n. 19219 del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Carovigno e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carovigno, di Maria Crocifissa Bellanova e di Cosima Bellanova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori Adriano Tolomeo, Giacomo Massimo Ciullo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza in data 05/10/10 n. 64, prot. n. 19219 del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Carovigno e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione dell’asserito illegittimo operato dell’A.C. Il Sig. Tanzarella censura il comportamento dell’Amministrazione comunale, che non avrebbe potuto annullare le DIA nn. 174, 175, 176 e 177/2008 del 7.8.2008 prot. gen. 14873 — 14874 —14875 e 14876 relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Si è costituita l’amministrazione comunale di Carovigno resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione in quanto infondato.
Con ordinanza n. 33/2011, questo Tribunale respingeva la richiesta di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un unico articolato motivo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 nonies, L. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza istruttoria, falsità del presupposto e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 983 cc.
Il motivo di ricorso poggia sull’asserita infondatezza della motivazione assunta dal Comune di Carovigno in relazione alla contestata carenza di titolarità a presentare dette DIA da parte del ricorrente.
La censura è infondata.
Già con ordinanza n. 33/2011, questo TAR aveva respinto la richiesta di tutela cautelare “Considerato che, in caso di un’area gravata da usufrutto, la disponibilità della predetta area, quando si ha un mutamento della sua destinazione economica, è attuabile solo con il consenso di ambedue i soggetti (nudo proprietario e usufruttuario) (art. 981 c.c.)”.
Il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla conclusione alla quale era pervenuto in sede cautelare.
Infatti, si deve sottolineare che l’usufrutto è un diritto di godimento a contenuto generale, ossia un diritto al godimento della cosa nella sua piena capacità produttiva. Mentre, in altri termini, al titolare degli altri diritti reali su cosa altrui competono specifiche e tassative facoltà, all’usufruttuario spetta ogni facoltà di godimento della cosa ad eccezione di quelle escluse dal titolo costitutivo. L’ampiezza del contenuto del diritto in esame non può che limitare il contenuto del diritto del nudo proprietario considerato che una delle caratteristiche dei diritti reali è la cd. esclusività, ossia l’impossibilità, salva l’ipotesi di comunione, di coesistenza di un altro diritto di eguale contenuto sullo stesso bene.
Dal riconoscimento del diritto al godimento del bene nella sua piena capacità produttiva in capo all’usufruttuario, discende il corollario logico dell’impossibilità, per il nudo proprietario, di modificare la natura del bene o la sua destinazione economica. La nuda proprietà, quindi, è la condizione del proprietario del bene gravato da usufrutto, al quale pertanto è sottratto il potere di usare il bene e di farne propri i frutti, nonché quello di incidere sull’usufrutto mutando la destinazione economica del bene. Nel caso di specie l’utilizzazione dell’area, da parte del nudo proprietario, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituisce, senza dubbio alcuno, un mutamento della destinazione economica del bene attuabile solo con il consenso di ambedue i soggetti (nudo proprietario e usufruttuario) ai sensi dell’art. 981 c.c.. Lo stesso art. 983 cc., richiamato dal ricorrente al fine di dimostrare che l’ipotesi di costruzioni, latu sensu intese, da parte del nudo proprietario sul fondo gravato da usufrutto è previsto dalla norma, presuppone il consenso dell’usufruttuario.
Conseguentemente nessuna censura può essere mossa all’operato del Comune resistente che, venuto a conoscenza dell’esistenza di sentenze che privavano il ricorrente della situazione giuridica legittimante la presentazione della DIA, ha proceduto all’annullamento d’ufficio della denuncia di inizio attività ritenuta illegittima in base all’articolo 21-nonies legge 241/1990.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere respinto perché infondato con conseguente reiezione anche della domanda di risarcimento.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolare complessità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Jessica Bonetto, Referendario
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)