Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 206 | Data di udienza: 7 Febbraio 2018

* APPALTI – Provvedimento di ammissione – Impugnazione – Art. 120, c. 2 bis d.lgs. n. 104/2010 – Motivo di ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni – Illegittimità – Metodo del confronto a coppie – Motivazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Motivazione sufficiente  – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2018
Numero: 206
Data di udienza: 7 Febbraio 2018
Presidente: Pasca
Estensore: Perpetuini


Premassima

* APPALTI – Provvedimento di ammissione – Impugnazione – Art. 120, c. 2 bis d.lgs. n. 104/2010 – Motivo di ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni – Illegittimità – Metodo del confronto a coppie – Motivazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Motivazione sufficiente  – Presupposti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.  1^ – 9 febbraio 2018, n. 206


APPALTI – Provvedimento di ammissione – Impugnazione – Art. 120, c. 2 bis d.lgs. n. 104/2010 – Motivo di ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni – Illegittimità.

E’ inammissibile il motivo di ricorso con il quale si cerca di ottenere la declaratoria di illegittimità dell’ammissione della società controinteressata oltre i termini di cui all’art. 120, comma 2 bis, D. Lgs. 104/2010 secondo il quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”.
 


APPALTI – Metodo del confronto a coppie – Motivazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti.

Nelle gare di appalto, il metodo del confronto a coppie è solamente un metodo attuativo proprio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare. Tale metodo esprime una valutazione relativa alle offerte presentate in gara e se non risulta un uso distorto o irrazionale del metodo stesso non vi è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara. La motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2013 n. 1600).
 


APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Motivazione sufficiente  – Presupposti.

Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici. (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., Sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; id., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 120; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 gennaio 2017 n. 15)

Pres. Pasca, Est. Perpetuini – C. s.r.l. (avv.ti Leuci e Marra) c. Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ionio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 9 febbraio 2018, n. 206

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.  1^ – 9 febbraio 2018, n. 206


Pubblicato il 09/02/2018

N. 00206/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2017, proposto da:
Ce.Sub. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Leuci, Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini, 72;


contro

Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ionio, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;
Ministero delle Infrastrutture, Ministero Economia e Finanze non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Prisma S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo N. 156;
Sommozzatori Societa’ Cooperativa non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto n.58 del 14/7/2017 con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Prisma srl dell’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi del porto di Taranto CIG 6964092684, dei verbali di gara, della lex di gara, di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale e ove occorra del provvedimento di ammissione di Prisma srl alla gara; nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente stipulato ovvero della consegna dell’appalto ante contratto con espressa richiesta di subentro e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ionio e di Prisma S.r.l. e di Ministero della Difesa e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente insorge avverso il decreto n.58 del 14/7/2017 con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Prisma srl dell’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi del porto di Taranto CIG 6964092684, dei verbali di gara, della lex di gara, di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.

Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, rappresentate dall’Avvocatura erariale, e la controinteressata Prisma srl, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 7 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione della lex specialis; violazione dell’art.83 comma 9 d. lgs 50/2016; carenza essenziale dell’offerta; carenza di istruttoria; illogicità

L’offerta di Prisma srl avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di idoneo mezzo nautico richiesto dalla lex specialis ed in particolare di motopontone dotato di gru girevole.

La censura è priva di pregio.

Osserva il collegio che l’art. 14 (“Oneri diversi a carico dell’appaltatore”) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con riferimento alle “Dotazioni” per l’espletamento del servizio, specifichi che “l’impresa dovrà essere dotata di:

un idoneo mezzo nautico al servizio della Squadra Operativa opportunamente attrezzato anche per interventi subacquei; un idoneo mezzo nautico motorizzato di trasporto che consenta di spostarsi rapidamente per raggiungere i vari S.M. Detto mezzo dovrà essere dotato di apparecchiature di sicurezza tali da consentire sia le verifiche del personale dell’impresa che i controlli e i sopralluoghi del RUP, della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e del Servizio Operativo dell’Ente in condizioni di massima sicurezza (a tale scopo si dovrà dotare il natante di copertura assicurativa per terzi trasportati)”.

Dalla lettura della disposizione emerge che né la lex specialis, né il progetto posto a base della gara abbiano previsto l’obbligo per il concorrente di avere a disposizione un motopontone dotato di gru girevole essendo sufficiente la disponibilità di due mezzi nautici come sopra descritti e che la necessità di identificare una voce dell’elenco prezzi relativa al motopontone sia dovuta alla esigenza di individuare un riferimento contrattuale con il quale prevedere la contabilizzazione e la relativa liquidazione di eventuali lavori straordinari che prevedano l’utilizzo del mezzo stesso. È, inoltre, evidente che la lex specialis non abbia richiesto che i mezzi siano esclusivamente dedicati allo specifico servizio oggetto del contratto. Pertanto la motobarca potrebbe essere utilizzata anche per altre attività senza per questo violare i termini e le condizioni della lex specialis stessa.

Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della lex specialis e dell’art.83 comma 9 d. lgs 50/2016; carenza essenziale dell’offerta; illogicità dell’azione amministrativa.

L’offerta di Prisma srl sarebbe inconsistente ed equivoca sotto distinti profili che attengono ad elementi essenziali e qualificanti dell’offerta, ovvero sia ai mezzi che al personale utilizzati per l’appalto, onde l’Amministrazione avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità per incertezza del suo contenuto soggettivo e oggettivo.

La censura è priva di pregio.

La Prisma s.r.l. ha infatti dichiarato di disporre nel proprio gruppo di lavoro di figure professionali adeguate allo svolgimento del servizio.

In particolare ha dichiarato le figure professionali presenti nel proprio organico preposte alla direzione tecnica dell’appalto, la composizione delle due squadre operative, per interventi “fuori acqua” e per interventi subacquei e, ancora, che “ … pur disponendo internamente di tutte le figure professionali necessarie per garantire il servizio prevede comunque di coinvolgere (mediante contratti di collaborazione o assunzione) 3 risorse umane sull’area di Taranto da individuare attraverso attenta selezione, da formare opportunamente e da affiancare al proprio personale per i primi sei mesi di riorganizzazione del parco segnalamenti …”.

A tal proposito è il caso di rilevare che la Stazione appaltante non abbia posto alcun vincolo in merito alla eventuale presenza nella “squadra operativa” di ulteriori collaboratori esterni né alla tipologia di contratto da applicare agli operatori della squadra medesima.

Con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione della lex specialis e dell’art.89 d. lgs 50/2016; carenza essenziale dell’offerta; difetto di istruttoria.

L’offerta di Prisma srl, avrebbe comunque dovuto essere esclusa per violazione della lex specialis e dell’art.89 D. Lgs 50/2016 in materia di avvalimento, non avendo Prisma allegato le dichiarazioni ed il contratto necessari a legittimare il possesso dei requisiti tecnici necessari per la partecipazione alla gara e l’esecuzione dell’appalto.

Il motivo di ricorso è inammissibile considerato che con esso si cerca di ottenere la declaratoria di illegittimità dell’ammissione della società controinteressata in violazione dell’art. 120, comma 2 bis, D. Lgs. 104/2010 secondo il quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”.

Nel caso in esame è certamente avvenuto il superamento del termine di trenta giorni previsto dall’articolo richiamato, decorrente dalla pubblicazione (avvenuta in data 05.05.2017), sulla sezione Amministrazione Trasparente della Stazione appaltante, del verbale n. 1 del 04.05.2017, recante l’ammissione alla gara della ditta controinteressata.

Con un quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.13 del disciplinare di gara e dell’art. 9 del capitolato speciale; erronea presupposizione in fatto; illogicità manifesta; grave carenza di istruttoria.

Ove Prisma srl non dovesse essere esclusa dalla gara, la sua offerta non avrebbe comunque potuto risultare aggiudicataria in quanto l’offerta di CESUB srl sarebbe oggettivamente preferibile rispetto a quella di Prisma srl.

La censura non è fondata considerato che le valutazioni relative agli aspetti rilevanti dell’offerta sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il giudizio della commissione è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale e che nessuna di queste eventualità sia riscontrabile nel caso di specie.

Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo collegio non intende discostarsi, “Nelle gare di appalto, il metodo del confronto a coppie è solamente un metodo attuativo proprio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare. Tale metodo esprime una valutazione relativa alle offerte presentate in gara e se non risulta un uso distorto o irrazionale del metodo stesso non vi è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara. La motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2013 n. 1600).

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici. (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., Sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; id., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 120)” (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 gennaio 2017 n. 15)

Per le motivazioni suesposte il ricorso deve essere respinto.

La particolarità della materia trattata e la relativa novità della disciplina applicabile rendono opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini
        
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
        
        
IL SEGRETARIO
 

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