* AREE PROTETTE – Istituzione di parchi naturali regionali – Atti del processo di formazione della legge regionale – Azione giurisdizionale diretta – Preclusione – Rimedi.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2013
Numero: 2101
Data di udienza: 6 Giugno 2013
Presidente: Cavallari
Estensore: Esposito
Premassima
* AREE PROTETTE – Istituzione di parchi naturali regionali – Atti del processo di formazione della legge regionale – Azione giurisdizionale diretta – Preclusione – Rimedi.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 9 ottobre 2013, n. 2101
AREE PROTETTE – Istituzione di parchi naturali regionali – Atti del processo di formazione della legge regionale – Azione giurisdizionale diretta – Preclusione – Rimedi.
Sono sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale gli atti che “costituiscono fasi legislativamente regolate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali regionali”, i quali sono “espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione” (Corte di Cassazione, ordinanza del 1° febbraio 2008 n. 24390), con la conseguenza che all’interessato non è accordata l’azione giurisdizionale diretta avverso i provvedimenti di cui trattasi, bensì il rimedio dell’impugnazione degli atti amministrativi di attuazione della legge regionale e la proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale della legge regionale (fattispecie relativa all’impugnazione degli atti e provvedimenti che hanno preceduto la l.r. Puglia n. 30/2006, istitutiva del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase).
Pres. Cavallari, Est. Esposito – S. s.r.l. e altro (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 9 ottobre 2013, n. 2101SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 9 ottobre 2013, n. 2101
N. 02101/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sticchi Saverio srl e Itis srl, rappresentate e difese dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16;
contro
Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Gagliano del Capo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
(quanto al ricorso)
– del verbale della conferenza dei servizi che si sarebbe tenuta a fine gennaio, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della L.R. 24.7.97 n. 19 per la istituzione dell’area naturale protetta “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” e ove occorra della relativa convocazione,
– se e ove esistente, della necessariamente presupposta deliberazione di estremi sconosciuti mai pubblicata e mai comunicata alle ricorrenti, con cui la Giunta della Regione Puglia ha assunto la determinazione adottiva di cui al comma 3 dello stesso art. 6 L.R. 19/97, relativamente alla realizzanda area naturale protetta “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, individuando un perimetro tra l’altro comprensivo dell’area di proprietà delle ricorrenti con connessa applicazione delle misure di salvaguardia per come previsto dall’art. 8 della stessa L.R. n. 19/97;
– di tutti gli atti consequenziali, connessi e presupposti tra cui quelli relativi alla preconferenza di servizi di cui alla comma 2 dell’art. 6 cit. ove mai tenuta e legittimamente conclusa e l’atto di indirizzo emesso dalla GRP ai sensi della stessa norma e recante la proposta di perimetrazione dell’area naturale protetta;
(quanto ai motivi aggiunti)
del disegno di legge istitutivo della riserva e delle note dell’Ufficio Regionale Parchi del 7/10/2004 n. 10131 e del 12/11/2004 n. 11441, di comunicazione e trasmissione ai Comuni interessati della determinazione adottiva del disegno di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Giuseppe Esposito e udita l’avv. Alessandra Cursi, in sostituzione dell’avv. Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le ricorrenti espongono:
– di essere proprietarie di un’area sita in Santa Cesarea, tipizzata F3 (bis), destinata a strutture per il soggiorno extralberghiero e attrezzature a servizio del contiguo insediamento termale, priva di qualsiasi emergenza naturalistica e salvaguardata sotto il profilo edilizio e urbanistico;
– che la L.R. 24 luglio 1997, n. 19 ha individuato la vasta area “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, ed all’art. 6 ha stabilito la scansione procedimentale per pervenire all’istituzione della riserva naturale (convocazione di preconferenza di servizi, ai fini dell’individuazione delle linee guida per la redazione del documento di indirizzo previsto dalla normativa statale, con l’apporto delle amministrazioni comunali e della Provincia; adozione, da parte della Giunta Regionale, dello schema di disegno di legge di istituzione dell’area naturale protetta; convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 22 della legge n. 394/91; atto definitivo della Giunta Regionale, da inviare al Consiglio per l’approvazione della legge istitutiva);
– che la legge nazionale prevede tra i principi fondamentali la pubblicità degli atti e delle fasi di istituzione della riserva regionale (art. 22, primo comma, lett. b), legge n. 394/91);
– che rientrano nei contenuti dello schema di disegno di legge le norme provvisorie di salvaguardia e la connessa zonizzazione, e con la sua approvazione divengono operanti le misure comportanti, tra l’altro, il divieto di “effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno”.
Ciò posto, avendo appreso che lo schema di perimetrazione dell’area naturale protetta comprendeva anche le aree di loro proprietà e che (nonostante le perplessità, sorte in sede di preconferenza, sull’iter procedimentale) si era tenuta il 27/1/2005 la conferenza di servizi per l’istituzione di altra riserva naturale, “Isola di Sant’Andrea-Torre Pizzo”, in via cautelativa (qualora la stessa fosse stata convocata per le aree di interesse) le Società ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere con tre articolati motivi, con cui:
I) in via preliminare, è chiesto di accertare se è stato adottato dalla Giunta Regionale lo schema di disegno di legge di istituzione dell’area naturale protetta, che ove mancante rende illegittimi gli atti successivi (tra cui la conferenza di servizi), dovendosi altresì escludere la validità della delibera di Giunta, ove non pubblicata;
II) è contestata la legittimità degli atti del procedimento, mancando la pubblicità non solo della delibera di Giunta, ma anche della preconferenza e della conferenza di servizi; si sostiene, inoltre, che il procedimento non poteva proseguire, senza che si fosse conclusa la preconferenza di servizi e fosse adottato l’atto di indirizzo (art. 6, terzo comma, L.R. n. 19/1997);
III) la perimetrazione che sarebbe stata approvata dalla Regione (comprendente le aree delle ricorrenti) si palesa irrazionale nel suo disegno e inidonea alle finalità di tutela, equivalendo a un improprio vincolo urbanistico-edilizio; si aggiunge che la conferenza di servizi si è svolta oltre il termine di sessanta giorni (ex art. 6, quinto comma, L.R.) dalla comunicazione dell’adozione del disegno di legge agli enti territoriali.
Con l’ultimo motivo è denunciata l’incostituzionalità delle norme della L.R. n. 19/1997, nella parte in cui prevedono misure di salvaguardia assai incisive e indifferenziate in tutto il perimetro dell’area naturale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Con motivi aggiunti sono impugnati anche il disegno di legge istitutivo della riserva e le note dell’Ufficio Regionale Parchi del 7/10/2004 n. 10131 e del 12/11/2004 n. 11441 (di comunicazione e trasmissione ai Comuni interessati della determinazione adottiva del disegno di legge), deducendo:
I) violazione e falsa applicazione art. 6 L.R. n. 13/1994; violazione art. 22 L. 394/91; illegittimità per incostituzionalità dell’art. 6 L.R. n. 19/1997 (sono illegittimi gli atti per mancata pubblicazione della deliberazione adottiva e, comunque, del disegno di legge con la perimetrazione dell’area; contrasta con il novellato art. 117 Cost. l’intervento legislativo regionale di istituzione di un’area di “tutela ambientale”);
II) violazione e falsa applicazione art. 6 L.R. n. 19/1997; eccesso di potere per irrazionalità (lo schema di disegno di legge non contiene “la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco”, di cui all’art. 6 della L.R., la cui definizione non può essere rimessa al Piano Territoriale dell’area protetta).
Con ordinanza collegiale n. 505/07 è stata disposta istruttoria, ordinando alla Regione Puglia di depositare il verbale della preconferenza di servizi, l’eventuale schema di disegno di legge di istituzione dell’area naturale protetta, il verbale della successiva conferenza di servizi e la delibera della Giunta Regionale di adozione dell’atto definitivo di istituzione dell’area naturale protetta.
La Regione vi ha adempiuto con nota prot. n. 10890 del 2/7/2007, con cui ha nel contempo rappresentato che sul BURP n. 143 del 3 novembre 2006 è stata pubblicata la legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 30, istitutiva del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase.
Le ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva per l’udienza pubblica dell’8 maggio 2013, nella quale la causa è stata assegnata in decisione.
2.- Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione.
Occorre premettere che, nel connesso giudizio R.G. 46/2007, con ordinanza del 28 settembre 2007 n. 3418 la Sezione ha rimesso alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità degli artt. 1 e ss. della L.R. 26 ottobre 2006, n. 30, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Le questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza della Corte Costituzionale del 2 luglio 2008 n. 241.
Inoltre, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (proposto in cause aventi lo stesso oggetto dell’impugnazione degli atti che hanno condotto all’approvazione della legge regionale istitutiva di area naturale protetta prevista dalla L.R. n. 19/1997), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che sono sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale gli atti che “costituiscono fasi legislativamente regolate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali regionali”, i quali sono “espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione” (ordinanza del 1° febbraio 2008 n. 24390); con la conseguenza che all’interessato non è accordata l’azione giurisdizionale diretta avverso i provvedimenti di cui trattasi, bensì il rimedio dell’impugnazione degli atti amministrativi di attuazione della legge regionale e la proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale della legge regionale (cfr. l’ordinanza citata).
Poiché il presente giudizio ha ad oggetto unicamente gli atti e i provvedimenti che hanno preceduto la L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 (e che quindi, alla stregua di quanto considerato, attengono all’iter di formazione della legge), mentre il processo non involge i successivi atti amministrativi, resta anche esclusa la possibilità di sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale della legge regionale – eventualmente, per profili ulteriori rispetto alla precedente ordinanza di rimessione – essendo precluso l’esercizio di tale potere al Giudice sfornito di giurisdizione.
3.- Nella memoria finale le ricorrenti hanno richiesto che sia comunque accertata l’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34 cpa, considerando che questo Tribunale ha già apprezzato (con sentenze del 23 febbraio 2006) i denunciati vizi riguardanti la mancata pubblicità degli atti, in violazione delle specifiche norme che improntano l’attività censurata alla sua massima conoscibilità.
L’azione di accertamento va parimenti dichiarata inammissibile.
L’invocata norma attiene a un contesto diverso – cfr. l’art. 34, terzo comma, cpa: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori” – che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa e la conclusione del giudizio con una pronuncia in rito.
Viceversa, per quanto detto, nella specie il Giudice adito è del tutto sfornito di giurisdizione.
Conclusivamente, vanno dichiarate inammissibili l’azione impugnatoria e la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34 cpa.
Sussistono valide ragioni per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibili l’azione impugnatoria e la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dell’8 maggio 2013 e del 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)