Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Cave e miniere Numero: 812 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

CAVE E MINIERE – Artt. 28 e 35 l.r. Puglia n. 37/1985 – Esercizio dell’attività estrattiva oltre i quantitativi autorizzati – Responsabilità del proprietario dell’area – Istruttoria – Esercizio dell’attività in difetto della necessaria autorizzazione – Proprietario che non risulti assolutamente estraneo all’attività – Ripristino – E’ tenuto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2018
Numero: 812
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: Pasca
Estensore: Bonetto


Premassima

CAVE E MINIERE – Artt. 28 e 35 l.r. Puglia n. 37/1985 – Esercizio dell’attività estrattiva oltre i quantitativi autorizzati – Responsabilità del proprietario dell’area – Istruttoria – Esercizio dell’attività in difetto della necessaria autorizzazione – Proprietario che non risulti assolutamente estraneo all’attività – Ripristino – E’ tenuto.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 10 maggio 2018, n. 812


CAVE E MINIERE – Artt. 28 e 35 l.r. Puglia n. 37/1985 – Esercizio dell’attività estrattiva oltre i quantitativi autorizzati – Responsabilità del proprietario dell’area – Istruttoria – Esercizio dell’attività in difetto della necessaria autorizzazione – Proprietario che non risulti assolutamente estraneo all’attività – Ripristino – E’ tenuto.

 In caso di esercizio dell’attività estrattiva oltre i quantitativi autorizzati, l’art. 28 della LR Puglia n. 37 del 1985 prescrive il compimento di un’adeguata istruttoria volta a verificare il coinvolgimento del proprietario dell’area nell’attività estrattiva medesima; l’esercizio dell’attività in difetto della necessaria autorizzazione ex art. 35 della LR Puglia n. 37 del 1985 e, quindi, in modo del tutto abusivo, è invece ipotesi differente, nella quale sono tenuti al ripristino tutti i soggetti collegati col bene in questione, compreso il proprietario del terreno che non risulti assolutamente estraneo a detta attività (nella specie, il proprietario dell’area, oltre ad aver locato i terreni per l’espletamento dell’attività estrattiva, percepiva un corrispettivo percentuale di tutto il materiale estratto).

Pres. Pasca, Est. Bonetto – G. s.a.s. (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. Bucci)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 10 maggio 2018, n. 812

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 10 maggio 2018, n. 812


Pubblicato il 10/05/2018

N. 00812/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02792/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2014, proposto da:
Gestione Immobiliare Sas di Luigi Senape De Pace & C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;


contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;

per l’annullamento

delle determine n. 000391 del 15.09.2014, n. 000392 del 15.09.2014, n. 000393 del 15.09.2014 e n. 000394 del 15.09.2014 del Dirigente del Servizio Attività Economiche della Regione Puglia;

nonché dei Verbali di Accertamento Infrazioni n. LE/06/2014 del 14/07/2014, n. LE/08/2014 del 14/07/2014 e n. LE/09/2014 del 18/07/2014 della nota 24.09.2014 prot. n. 0033101 a firma del medesimo dirigente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe emessi dalla Regione Puglia in relazione a terreni di proprietà della Gestione Immobiliare sas, dati in locazione dalla stessa ad altre società per l’esercizio di attività estrattive.

In particolare la Regione, dopo aver accertato che sui terreni in questione l’attività estrattiva veniva esercitata senza la prescritta autorizzazione, con gli atti impugnati ha intimato alle ditte conduttrici di sospendere l’attività estrattiva, operare il ripristino dei luoghi (in solido con Gestione Immobiliare sas) e rilasciare una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di recupero ambientale da espletare.

La ricorrente ha censurato gli atti per difetto di motivazione, istruttoria e genericità.

La Regione Puglia si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia, il ricorso va respinto nei termini che seguono.

Preliminarmente, stante il rilievo articolato sul punto dalla ricorrente, va evidenziato che negli atti impugnati, tra gli adempimenti intimati alle ditte esercenti l’attività estrattiva sui terreni in discussione, l’unico in relazione al quale l’Amministrazione ha esplicitamente invocato la responsabilità solidale della Gestione Immobiliare sas è quello concernente l’obbligo di ripristino dei luoghi, sicché solo con riguardo a tale profilo, per la necessaria determinatezza degli atti amministrativi, la ricorrente ha legittimazione ad agire, potendo eventualmente essere chiamata a rispondere nel caso di inottemperanza.

Relativamente a tale aspetto, quindi, deve intendersi limitata l’odierna decisione.

Al riguardo, la Gestione Immobiliare sas sostiene l’illegittimità della decisione assunta dall’Amministrazione in quanto, a suo dire, non sufficientemente motivata in relazione ai profili di responsabilità della ricorrente ed adottata senza il previo compimento di una adeguata istruttoria volta a verificare il coinvolgimento della ricorrente nell’attività estrattiva espletata in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

Tali doglianze, come correttamente rilevato dalla Regione costituendosi in giudizio, non colgono nel segno, atteso che i provvedimenti in discussione, compreso l’ordine di ripristino intimato anche alla ricorrente in solido con le Ditte conduttrici dei terreni, sono stati adottati non perché l’attività estrattiva era stata esercitata oltre i quantitativi autorizzati (caso al quale si applica l’art. 28 della LR Puglia n. 37 del 1985 richiamato dalla ricorrente), ma in difetto della necessaria autorizzazione ex art. 35 della LR Puglia n. 37 del 1985 e, quindi, in modo del tutto abusivo, ipotesi nella quale sono tenuti al ripristino tutti i soggetti collegati col bene in questione, compreso il proprietario del terreno che, come nel caso in esame, non risulti assolutamente estraneo a detta attività, percependo dalla stessa un corrispettivo percentuale di tutto il materiale estratto (come previsto nei contratti stipulati tra le parti) ed avendo locato i terreni proprio per l’espletamento di tale attività.

Né, per le stesse ragioni, rileva il fatto che l’attività estrattiva sia stata svolta per lungo tempo, o che una parte la stessa sia stata espletata prima dell’entrata in vigore della LR Puglia n. 37 del 1985, essendo comunque onere delle Ditte interessate munirsi dei titoli di volta in volta prescritti dalla legislazione vigente per l’espletamento di detta attività (denuncia di esercizio ex DPR n. 129 del 1959 prima e autorizzazione ex LR Puglia n. 37 del 1985 dopo).

Priva di pregio risulta, infine, la doglianza concernente la mancata indicazione dei quantitativi di materiale abusivamente estratto, atteso che tale profilo afferisce alla fase esecutiva dell’ordine ripristinatorio, nell’ambito della quale potrà essere determinato nel contraddittorio tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Jessica Bonetto
        
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
        
        
IL SEGRETARIO

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