Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 1465 | Data di udienza: 22 Maggio 2013

INQUINAMENTO DEL SUOLO  – Art. 244, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Attività successive all’accertamento dell’inquinamento di un sito – Competenza provinciale – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Limiti (Si ringrazia l’avv. Irene Vaglia per la segnalazione) 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2013
Numero: 1465
Data di udienza: 22 Maggio 2013
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi


Premassima

INQUINAMENTO DEL SUOLO  – Art. 244, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Attività successive all’accertamento dell’inquinamento di un sito – Competenza provinciale – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Limiti (Si ringrazia l’avv. Irene Vaglia per la segnalazione) 



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 21 giugno 2013, n. 1465


INQUINAMENTO DEL SUOLO  – Art. 244, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Attività successive all’accertamento dell’inquinamento di un sito – Competenza provinciale – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Limiti.

Il d.lgs. 152/2006 delinea il procedimento volto all’accertamento dell’inquinamento:  in particolare l’art. 244, comma 2, accertato il superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito, impone alla provincia,  dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento e sentito il Comune seguito dell’accertamento del superamento, di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato.  La previsione normativa sopra indicata esclude ordinariamente il concorso di altri enti nell’attività successiva all’accertamento dell’inquinamento di un sito, comportando, di conseguenza, l’incompetenza del Sindaco ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 50 T.U.E.L. Tuttavia la competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006). Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti (Cons. St., V, 12 giugno 2009, n. 3765; Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210; Tar Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379).  Ammettendo la competenza del Sindaco a utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, i presupposti di un tale intervento straordinario devono comunque essere individuati e verificati nella loro esistenza in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare all’ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge (nella specie, l’ordinanza, emanata a oltre 6 anni dall’avvenuta conoscenza del superamento delle CSR, è stata ritenuta carente dei presupposti ex artt. 50 e 54, potendo peraltro la situazione di inquinamento essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 d.lgs.152/2006)


Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – V.D.M. E altri (avv.ti Sticchi Damiani e Vaglia) c. Comune di Taranto (avv. Cotimbo) e Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 21 giugno 2013, n. 1465

SENTENZA

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 21 giugno 2013, n. 1465

N. 01465/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2013, proposto da:
Vincenzo Di Maggio, Palma Rosa Di Maggio, Stefania Di Maggio, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Irene Vaglia, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 25 del 13 marzo 2013, notificata al ricorrente Di Maggio Vincenzo in data 19 marzo 2013 con la quale è stato ordinato al medesimo, in qualità di proprietario delle aree site nel territorio del Comune di Taranto ed accatastate al foglio di mappa n. 200, particelle 42 e 224, l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda entro il termine di giorni 30 dalla notifica della medesima ordinanza e l’esecuzione della stessa caratterizzazione nel termine di 180 giorni decorrenti dalla notifica nonché, nel caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito in conformità alla disciplina di cui al vigente D.Lgs. n. 152/2006; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Ministero dell’Interno e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani, anche in sostituzione dell’avv. Irene Vaglia, per i ricorrenti, l’avv. Tommaso Fazio, in sostituzione dell’avv. Maddalena Cotimbo, per il Comune, e l’avv. Giovanni Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, in qualità di comproprietari di un terreno sito nel comune di Taranto, hanno impugnato l’ordinanza sindacale del Comune, con la quale è stato ordinato l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, nonché, in caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito.

Il ricorso è fondato.

Il d.lgs. 152/2006 delinea il procedimento volto all’accertamento dell’inquinamento e, in particolare l’art. 244, comma 2, stabilisce che “La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.

Pertanto, l’accertamento del superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito, impone alla Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento e sentito il Comune, di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato.

La previsione normativa sopra indicata esclude ordinariamente il concorso di altri enti nell’attività successiva all’accertamento dell’inquinamento di un sito, comportando, di conseguenza, l’incompetenza del Sindaco ad emanare i provvedimenti sopra indicati.

Tuttavia la competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006) (Tar Milano, sez. IV, 8 giugno 2010, n. 1758)..

Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti (Cons. St., V, 12 giugno 2009, n. 3765; Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210; Tar Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379).

Comunque, ammettendo la competenza del Sindaco a utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati nella loro esistenza in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare all’ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge

La giurisprudenza ha precisato che “il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato” (Cons. St., V, 16 febbraio 2010, n. 868).

Nel caso in esame, proprio il provvedimento impugnato evidenzia come già nel 2007 si è avuta la piena conoscenza del superamento delle concentrazioni soglia di rischio per la contaminazione del suolo superficiale, con la conseguenza che la situazione di inquinamento poteva essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 d.lgs.152/2006.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché l’ordinanza in questione è stata assunta in assenza dei presupposti necessari per la sua legittimità richiesti dalla legge.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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