Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1586 | Data di udienza: 25 Maggio 2011

 * DIRITTO URBANISTICO – Vani interrati – Computabilità ai fini del calcolo della volumetria – Art. 3, c. 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2011
Numero: 1586
Data di udienza: 25 Maggio 2011
Presidente: Cavallari
Estensore: Santini


Premassima

 * DIRITTO URBANISTICO – Vani interrati – Computabilità ai fini del calcolo della volumetria – Art. 3, c. 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 9 settembre 2011, n. 1586

DIRITTO URBANISTICO – Vani interrati – Computabilità ai fini del calcolo della volumetria – Art. 3, c. 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001.
Così come testualmente previsto dall’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all’opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici, con la conseguenza che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in relazione ai carichi urbanistici che ne derivano. (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 570; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 21; cfr. altresì T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 7 giugno 2005 , n. 960, secondo cui i vani interrati sono computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell’immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell’uomo, o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente).
Pres. Cavallari, Est. Santini – P.C. (avv.ti Macchitella e Zurlo) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 9 settembre 2011, n. 1586

SENTENZA

N. 01586/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2003, proposto da:
Puteo Cosimo, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Macchitella e Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall’avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

per l’annullamento

del provvedimento, emanato in data 08.11.2002, prot. n.27423, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Ostuni, di annullamento della concessione edilizia n.366/1999 rilasciata il 08.08.2002 al sig. Puteo Cosimo e contestuale diniego dell’istanza di concessione edilizia presentata dalla sig.ra Marcella Carmela Di Ceglie; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;

Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Massimo Santini e udito per la parte ricorrente l’Avv. Zurlo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Di Ceglie, proprietaria di un terreno sito nel centro abitato di Ostuni (via Fuentes) ubicato in zona B del piano regolatore e soggetto a piano di lottizzazione convenzionato, chiedeva in data 30 giugno 1999 il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di due depositi ed otto garages interrati.

Nelle more del suddetto rilascio il terreno veniva ceduto al sig. Puteo, odierno ricorrente: di conseguenza veniva inoltrata domanda di voltura della suddetta istanza edilizia.

In data 8 agosto 2002 veniva poi rilasciata concessione edilizia n. 366/1999 in favore del Puteo per la realizzazione delle opere di cui sopra.

A seguito di alcuni reclami il Comune annullava la predetta concessione edilizia atteso che: a) le potenzialità edificatorie dell’area in questione sarebbero state già sfruttate in sede di attuazione del piano di lottizzazione; b) non ricorrono in ogni caso i presupposti per la applicazione della legge n. 122 del 1989, in tema di parcheggi interrati in deroga agli strumenti urbanistici, difettando il vincolo di pertinenzialità tra i suddetti parcheggi ed eventuali unità abitative (la domanda non è stata infatti presentata dai proprietari delle unità immobiliari del condominio sovrastante, i quali si sono anzi dimostrati contrari a tale realizzazione).

Tale provvedimento veniva impugnato, nella sostanza, per i seguenti motivi:

a) erroneità dei presupposti, in quanto il terreno rientrerebbe in zona B di completamento del PRG, in quanto tale edificabile. E ciò anche a seguito della scadenza del piano di lottizzazione previsto;

b) violazione della legge n. 122 del 1989;

c) violazione del giusto procedimento nella parte in cui non sarebbe stato acquisito, come in occasione del rilascio della concessione poi annullata, il parere della commissione edilizia, in dispregio dunque del principio del contrarius actus;

d) eccesso di potere per disparità di trattamento nella parte in cui sarebbero state assentite opere di analoga portata;

e) violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Ostuni nella parte in cui non sarebbe stato considerato che il volume dei parcheggi interrati avrebbe una incidenza nulla in termini di impatto urbanistico.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ostuni per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 129 del 2003 questa sezione rigettava l’istanza di tutela cautelare. Tale ordinanza veniva confermata dal Consiglio di Stato.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate:

1) il primo motivo è da disattendere in quanto risulta pacifico – non essendo tale circostanza oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente – che il piano di lottizzazione, all’interno del quale ricadrebbero le opere di cui si discute, ha pienamente esaurito la propria capacità edificatoria in termini di volumetria ammessa. Quanto poi alla scadenza dell’efficacia del piano di lottizzazione, si rammenta che essa esplica effetto quanto all’adempimento della convenzione annessa al piano e che ,anche a voler riferire la detta scadenza all’attuazione del piano stesso, essendo questo attuativo della strumentazione urbanistica generale ed essendo stato completamente attuato (e le volumetrie ammesse completamente esaurite) non vi è spazio per ulteriori edificazioni. A ciò si aggiunga che tale piano di lottizzazione è stato recepito, in ogni sua parte, dalla delibera di giunta regionale n. 2250 del 18 maggio 1995 con la quale è stato approvato il vigente piano regolatore del comune stesso,sicchè il piano di lottizzazione ha perso la originaria natura convenzionale,ha acquisito natura di norma urbanistica eteronoma,escludendo ogni ulteriore utilizzazione edificatoria rispetto a quelle previste,come si è detto già realizzate;

2) il richiamo alla legge n. 122 del 1989 è stato preso in considerazione dall’amministrazione comunale onde ammettere la possibilità di introdurre parcheggi interrati quali quelli di specie, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Peraltro, non sussistendone i presupposti (pertinenzialità rispetto alle unità abitative e approvazione della assemblea di condominio) correttamente l’amministrazione ne ha escluso la applicazione al caso di specie. Il motivo sub b) deve dunque essere rigettato;

3) quanto al mancato coinvolgimento della commissione edilizia, per giurisprudenza costante tale parere può essere omesso in sede di autotutela, senza violazione alcuna del principio del contrarius actus, qualora l’annullamento si fondi su ragioni di esclusiva valenza giuridica e non anche su valutazioni tecnico-edilizie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2011, n. 2821; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23756; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 3 marzo 2010, n. 532; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 20 ottobre 2009, n. 686). La censura deve pertanto essere rigettata;

4) il motivo sub d) è invece inammissibile per eccessiva genericità, dato che non vengono in alcun modo indicate le ipotesi concrete che, contrariamente a quanto verificatosi nella specie in esame, sarebbero state invece assentite dall’amministrazione comunale;

5) Quanto infine all’ultimo motivo di ricorso, ritiene il collegio che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, “correttamente l’Amministrazione … tiene conto della volumetria relativa alla parte interrata del manufatto, in quanto – così come testualmente previsto dall’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 – il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all’opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici, con la conseguenza che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in relazione ai carichi urbanistici che ne derivano” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 570).

In materia edilizia, infatti, i vani interrati sono computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell’immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell’uomo, o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 7 giugno 2005 , n. 960): ipotesi queste da ultimo ricordate che nella fattispecie in esame non sono tuttavia riscontrabili.

Pertanto, come affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, “salvo che non si tratti di opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente complementari (ad esempio, cantine, locali adibiti a strutture tecnologiche, garage al servizio di un appartamento), anche i locali interrati devono calcolarsi nella volumetria ammissibile in sede di rilascio della concessione edilizia” (T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 21).

Comunque,il problema della inclusione o meno nella volumetria realizzabile dei locali interrati si pone per le costruzioni che si articolino in volumi fuori terra e locali interrati a quelli asserviti che non influiscono sul carico urbanistico portato dai locali fuori terra;è invece esclusa ogni questione sulla computabilità della volumetria interrata se questi locali siano autonomi,non collegati a costruzioni fuori terra.

Per tali ragioni anche l’ultima censura non merita accoglimento.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ritiene il collegio la sussistenza in ogni caso di giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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