* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Esercizio del potere di prelazione – Art. 62, c. 2 d.lgs. n. 42/2004 – Termine di venti giorni per la formulazione della proposta al Ministero – Natura perentoria – Esclusione – Termine di 60 gg. di cui all’art. 62, c. 3 – Decorrenza – Ricezione della denuncia.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Settembre 2011
Numero: 1605
Data di udienza: 19 Maggio 2011
Presidente: Trizzino
Estensore: De Gennaro
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Esercizio del potere di prelazione – Art. 62, c. 2 d.lgs. n. 42/2004 – Termine di venti giorni per la formulazione della proposta al Ministero – Natura perentoria – Esclusione – Termine di 60 gg. di cui all’art. 62, c. 3 – Decorrenza – Ricezione della denuncia.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 14 settembre 2011, n. 1605
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Esercizio del potere di prelazione – Art. 62, c. 2 d.lgs. n. 42/2004 – Termine di venti giorni per la formulazione della proposta al Ministero – Natura perentoria – Esclusione.
Il termine di cui all’art. 62, secondo comma, D.lgs. 42/2004 secondo cui gli enti locali, entro venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, in mancanza di un’espressa comminatoria, non deve considerarsi di natura perentoria ma possiede – a differenza del termine di sessanta giorni di cui agli artt. art. 61 e 62 – un valenza puramente interna.
Pres. Trizzino, Est. De Gennaro – G.G. (avv.ti Portaluri e Margiotta) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Esercizio del potere di prelazione – Termine di 60 gg. di cui all’art. 62, c. 3 – Decorrenza – Ricezione della denuncia.
Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 62, c. 3 del d.lgs. 42/2004 decorre dalla data di effettiva ricezione della denuncia da parte dell’Amministrazione: la denuncia è infatti un atto intrinsecamente recettizio che produce efficacia al momento della ricezione del destinatario; la decadenza dall’esercizio di un potere, inoltre, per una regola basilare dell’ordinamento, non può che decorrere dalla possibilità di esercitarlo, essendo evidente che, fino alla ricezione della notizia del trasferimento, l’Amministrazione non è in condizione di assumere alcuna determinazione (si confronti altresì l’art. 61 – norma generale per l’esercizio diretto della prelazione da parte dello Stato, riguardando invece l’art. 62 l’esercizio indiretto da parte della Regione o degli enti locali – che prevede espressamente la data di ricezione della denuncia quale termine a quo per l’esercizio della prelazione).
Pres. Trizzino, Est. De Gennaro – G.G. (avv.ti Portaluri e Margiotta) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 14 settembre 2011, n. 1605SENTENZA
N. 01605/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giuseppe Garrisi, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Giusi Margiotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;
contro
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio comunale di San Cesario di Lecce 7 ottobre 2010, n. 68 (conosciuta il 14 ottobre 2010);
– della nota del Sindaco del Comune di San Cesario prot. n. 7227 del 25 agosto 2010;
– della determinazione del Responsabile del 1° Settore – 3° Servizio (Contabilità, Finanza, Patrimonio) del Comune di San Cesario di Lecce Reg. gen. n. 520 del 5 ottobre 2010;
– della determinazione del Responsabile del 1° Settore – 3° Servizio (Contabilità, Finanza, Patrimonio) del Comune di San Cesario di Lecce Reg. gen. n. 524 del 7 ottobre 2010;
– della raccomandata a.r. del Comune di San Cesario prot. n. 9565 del 10 novembre 2010;
– della raccomandata a.r. prot. n. 8645 del 7 ottobre 2010;
– della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto – Servizio vincoli MBCAC-SBAP-LE prot. 0012200 del 18 agosto 2010 Cl. 34.25.04/30;
– della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 8192 Cl 34.25.04/87.1 del 31 agosto 2010;
– della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali — Direzione regionale per iBeni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 8193 Cl 34.25.04/87.1. del 31 agosto 2010;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (ivi compresi, ove occorra, il Decreto del 6 luglio 2005, il Ministero per i Beni e le Attività culturali — Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia; la deliberazione della Giunta comunale di San Cesario 6 dicembre 2003, n. 228; la deliberazione della Giunta comunale di San Cesario 4 maggio 2010, n. 81; la nota del Revisore unico dei Conti del Comune di San Cesario dell’11 giugno 2010, prot. n. 5374; la nota del Comune di San Cesario dell’11 giugno 2010, prot. n. 5378; la D.G.c. del Comune di San Cesario 30 giugno 2010, n. 41; la D.G.c. del Comune di San Cesario 30 giugno 2010, n. 42; la deliberazione della Giunta comunale di San Cesario 30 giugno 2010, n. 43;);
nonché come da motivi aggiunti per l’annullamento di:
– memoria difensiva ex adverso depositata in giudizio il 24 gennaio 2011;
– deliberazione Giunta Comunale del Comune di San Cesario di Lecce 43/2007;
– relazione tecnico-descrittiva del 24 gennaio 2011 e relative tavole di progetto;
– deliberazione Giunta Comunale 177/2007 e di tutti gli atti in essa richiamati.
nonché per la condanna dell’A.c. di San Cesario di Lecce al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell’illegittimo rallentamento dello svolgimento dei lavori di restauro e di manutenzione dell’immobile e dell’immissione nel possesso dell’immobile da parte dello stesso che saranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Cesario di Lecce e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Luca De Gennaro e uditi gli avv.ti Portaluri e Margiotta per il ricorrente, l’avv. Vantaggiato per il Comune e, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Tarentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto di compravendita del 2 agosto 2010 il sig. Garrisi ha acquistato un appartamento sito nel Comune di San Cesario di Lecce posto al primo piano; l’appartamento è collocato in un edificio dichiarato con decreto del 6 luglio 2005 del Ministero per i Beni e le Attività culturali “bene di interesse particolarmente importante” ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.lgs. 42/2004.
L’intero complesso, che era occupato sin dai primi del ‘900 dalla “Antica Distilleria De Giorgi”, è composto di due piani: al piano terra si è svolta fino al 1999 l’attività di produzione e distillazione o attività collaterali, il primo piano era stato invece destinato a fini residenzali.
Il Comune, nell’ambito del proprio indirizzo politico-amministrativo, aveva già individuato nella Distilleria De Giorgi – di cui nel 2003 aveva acquisito gli arredamenti e i beni mobili di pertinenza – la possibile sede di un museo (“Museo civico Archeo-industriale”) volto a tutelare e promuovere il patrimonio culturale ed economico locale.
Nel marzo 2007 la Giunta comunale ha formulato un atto di indirizzo (delibera 43/2007) per la redazione di un progetto preliminare per l’istituzione di un Museo dell’alcool e la realizzazione dello stesso “presso l’immobile originariamente destinato a Distilleria De Giorgi”, unitariamente considerato.
Ricevuta la notizia della compravendita, con determinazione del 7 ottobre 2010 il Comune di San Cesario ha dunque esercitato il diritto di prelazione previsto dal D.lgs 42/2004 relativamente alla parte di immobile oggetto di trasferimento.
1.1 – Avverso il suddetto provvedimento e gli atti connessi indicati in epigrafe il sig. Garrisi svolge le seguenti doglianze:
– violazione art. 97 Costituzione, violazione dell’art. 7 L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione;
– violazione dell’art. 62 D.lgs. 42/2004, eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, erronea presupposizione , contraddittorietà;
– violazione dell’art. 62 D.lgs. 42/2004, violazione art. 191 TUEL e del regolamento di contabilità, perplessità, violazione art. 8 dello Statuto comunale e dell’art. 20 del regolamento sul procedimento amministrativo. Nullità delle determine dirigenziali nn. 520 e 524 del 2010 per incompetenza assoluta. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
– violazione dell’art. 62 D.lgs 42/2004 e dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Contraddittorietà interna ed esterna. Violazione del principio di proporzionalità. Erronea presupposizione. Ingiustizia manifesta.
1.2 – Con motivi aggiunti, notificati il 28 marzo 2011, il sig. Garrisi contesta la produzione documentale del Comune e in particolare la memoria difensiva e l’allegata relazione tecnico-descrittiva, nell’ipotesi tuzioristica che possano giustificare l’operato del Comune, deducendo i seguenti motivi:
– violazione art. 97 Cost., violazione art. 7 L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione;
– violazione art. 62 D.lgs 42/2004, eccesso per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, erronea presupposizione, contraddittorietà;
– violazione art. 62 D.lgs 42/2004, violazione art. 191 TUEL e del regolamento comunale di contabilità, perplessità, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 dello Statuto comunale e dell’art. 20 del regolamento sul procedimento amministrativo. Nullità delle determine dirigenziali nn. 520 e 524 del 2010 per incompetenza assoluta. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
– violazione dell’art. 62 D.lgs 42/2004 e dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Contraddittorietà interna ed esterna. Violazione del principio di proporzionalità.
2. – Si sono costituiti il Comune e il Ministero chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. – Il ricorso non merita accoglimento.
3.1 – Con il primo motivo di gravame il sig. Garrisi si duole dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato.
Si osserva preliminarmente che in tema di prelazione sulle alienazioni di beni di interesse storico-artistico, il procedimento relativo scaturisce da una serie di atti di iniziativa privata, quali il trasferimento negoziale del bene e la successiva denuncia all’amministrazione.
Trattandosi dunque di procedimento che prende impulso dai privati interessati, un’ulteriore fase partecipativa degli stessi soggetti autori dell’atto negoziale su cui si innesta il diritto di prelazione non ha carattere indefettibile, essendo poi rimessa all’esclusiva valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione la consistenza e l’importanza dell’interesse generale in base al quale si esercita la prelazione medesima (cfr. in termini Consiglio Stato n. 4019/2005)
Nel caso di specie la comunicazione di avvio non era dunque necessaria per l’introduzione di un contraddittorio procedimentale, di fatto già realizzato, essendo il ricorrente ben a conoscenza della pendenza del relativo procedimento, per avervi dato causa con la denuntiatio.
L’inosservanza in ordine all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce dunque un vizio invalidante, in quanto in applicazione della regola conservativa sancita dall’art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990 (“il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”), l’atto impugnato non è annullabile in omaggio alla ratio della disposizione normativa richiamata, volta a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui il rispetto delle garanzie procedimentali non produrrebbe secondo una ragionevole prognosi alcun effetto utile.
3.2 – Con il secondo motivo si deduce la tardività della prelazione che sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio fissato per legge.
La censura è infondata.
Si osserva innanzitutto l’irrilevanza ai fini del giudizio del superamento del termine di cui all’art. 62, secondo comma, D.lgs. 42/2004 secondo cui gli enti locali, entro venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione.
Invero, tale termine, in mancanza di un’espressa comminatoria, non deve considerarsi di natura perentoria ma possiede – a differenza del termine di sessanta giorni di cui agli artt. art. 61 e 62 – un valenza puramente interna.
Non risulta poi superato il richiamato termine di sessanta giorni stabilito a pena di decadenza.
Non può infatti essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui facendo leva sul tenore letterale dell’art. 62, terzo comma, D.lgs 42/2004 il termine di sessanta giorni decorrerebbe dalla formulazione della denuncia e non dalla data della sua ricezione.
Nella prospettiva contenuta nel ricorso, siccome la denuncia ex art. 59 D.lgs 42/2004 è datata 5 agosto 2010 e la spedizione è avvenuta il 6 agosto il procedimento comunale per l’esercizio del diritto di prelazione si sarebbe dovuto concludere il 4 ottobre o, in alternativa il 5 ottobre 2010, a prescindere dalla data di effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione della notizia del negozio di trasferimento (avvenuta il 9 agosto 2010, cfr. avviso di ricevimento allegato).
E’ infatti doveroso osservare che:
– la denuncia è un atto intrinsecamente recettizio che produce efficacia al momento della ricezione del destinatario;
– la decadenza dall’esercizio di un potere, per una regola basilare dell’ordinamento (“contra non valentem agere non currit praescriptio”), non può che decorrere dalla possibilità di esercitarlo, essendo evidente che, fino alla ricezione della notizia del trasferimento, l’Amministrazione non è in condizione di assumere alcuna determinazione;
– una lettura organica delle disposizioni normative chiarisce l’intenzione del legislatore di lasciare decorrere il termine dalla ricezione della denuntiatio e non dalla pura e semplice formulazione della stessa; infatti la norma generale per l’esercizio diretto della prelazione da parte dello Stato (ex art. 61, mentre l’art. 62 riguarda l’esercizio indiretto ad opera delle Regioni e degli enti locali) prevede espressamente che “la prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 59”.
Se ne ricava che l’esercizio della prelazione è avvenuto tempestivamente, decorrendo il relativo termine dal giorno di ricezione della denuncia di trasferimento.
Non ha inoltre pregio la contestazione secondo cui il procedimento si sarebbe concluso solo al momento in cui il Comune ha effettivamente reperito i mezzi finanziari per l’acquisto dell’immobile.
La prelazione si perfeziona infatti con la notifica dell’atto con cui l’Amministrazione esercita la relativa facoltà, nella specie la citata delibera consiliare n. 68/2010, rimanendo influente, ai fini della valutazione di tempestività dell’atto, lo svolgimento del successivo procedimento di spesa, realizzato successivamente dai dirigenti comunali preposti attraverso la stipula di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
Parimenti non può essere condivisa la tesi secondo cui il primo piano destinato a residenza – e oggetto della prelazione contestata – sia estraneo al progetto museale, che costituisce il principale movente pubblico all’acquisto in prelazione dell’immobile; secondo il ricorrente il progetto dovrebbe invece limitarsi al piano terra, dove effettivamente veniva svolta la produzione di alcool.
Non vi sono infatti ragioni per ritenere che la parte destinata a residenza, dove viveva il proprietario, debba ritenersi estranea al valore storico-culturale che il Comune intende preservare.
In argomento è decisiva la considerazione che, in sede di imposizione del vincolo, unitariamente apposto sull’intero compendio immobiliare composto da piano terra e primo piano, il Ministero ha considerato l’intero edificio indipendentemente dalla destinazione delle singole componenti.
L’intero complesso della distilleria è stato evidentemente ritenuto un’unica entità edilizia sia sul piano strutturale che sul piano funzionale; in particolare il fatto che il primo piano fosse adibito a residenza, non costituisce evidentemente una semplice casualità ma è il portato di una determinata condizione storico-culturale in cui la dimensione lavorativa e industriale era strettamente connessa a quella privata.
Risulta pertanto esente da censure la valutazione comunale che ha ritenuto che la valorizzazione dell’immobile dovesse abbracciare tutte le sue componenti, quale testimonianza di un modello produttivo che combinava insieme aspetti residenziali e produttivi, e che merita di essere salvaguardato con la creazione del progetto museale in questione.
Non è censurabile dunque l’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha coinvolto anche la parte residenziale dell’edificio, una volta che ne è stata possibile l’acquisizione, nella realizzazione del citato Museo.
4. – Con il terzo motivo si lamenta che l’intervento di acquisizione non sarebbe avvenuto secondo i principi di regolarità contabile.
La censura è infondata.
I fondi per l’acquisto dell’immobile sono già stati contemplati nel bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2010, cap. 1612 destinato espressamente all’acquisizione della “Distilleria De Giorgi”.
Il bilancio di previsione ha recepito infatti il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e piano annuale 2010 (delibera CC 43/2010), che prevede espressamente l’acquisto e il restauro dell’ex Distilleria De Giorgi, da identificarsi per le ragioni già esposte nell’intero complesso immobiliare, senza esclusioni di sue componenti.
Quanto al necessario visto del responsabile del servizio finanziario si rileva che non solo la delibera 68/2010 riporta l’attestazione di copertura finanziaria richiesta ai sensi dell’art. 151 TUEL ma anche che l’importo di spesa (103.000 euro), pur non specificato nel suddetto visto, è comunque determinato precisamente sia nella stessa delibera 68/2010 che nella determinazione dirigenziale n. 524 di impegno di spesa assunta in pari data, ovvero il 7 ottobre 2010.
5. – Con il quarto motivo si lamenta che la delibera di esercizio della prelazione non conterrebbe le finalità di valorizzazione culturale del bene acquisito.
Il motivo è destituito di fondamento.
La delibera consiliare 68/2010 enuncia in maniera chiara, seppur concisa, l’interesse pubblico sotteso all’acquisto dell’immobile.
Viene infatti dato conto che:
– il Comune di San Cesario di Lecce ha già da tempo avviato un programma di valorizzazione dell’economia locale anche in una prospettiva storico-culturale;
– la Distilleria De Giorgi è un esempio dell’attività di distillazione svolta nel Comune, in un opificio dotato di “monumentali strutture architettoniche a testimonianza della memoria e dell’identità cittadina”;
– gli arredamenti e le attrezzature della Distilleria sono già state acquisiti a fini conservativi;
– si ha in progetto la realizzazione di un Museo Civico “Archeo-industriale”.
Un tale iter argomentativo è sufficiente a evidenziare le finalità di valorizzazione dell’opificio volte appunto a insediare nell’immobile un museo che preservi una determinata memoria culturale e produttiva.
6. – Il ricorso principale è dunque infondato.
Per le stesse ragioni sono infondati i motivi aggiunti, che oltre a replicare le doglianze del ricorso principale, erano volti a contestare, per asserzione dello stesso ricorrente, i documenti e le memorie prodotte, nell’ipotesi in cui dovessero considerarsi giustificativi dell’operato comunale, che come illustrato in motivazione risulta già esente da censure.
6.1 – In conclusione, il ricorso integrato dai motivi aggiunti deve essere respinto.
In ragione del principio di soccombenza le spese di giudizio del Comune sono poste a carico del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il ricorrente e il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di San Cesario di Lecce, liquidate in euro 2.500, oltre IVA e CPA.
Compensa le spese tra il ricorrente e il Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)