DIRITTO URBANISTICO – Immobile abusivo – Sottoposizione a sequestro giudiziale – Ordinanza di demolizione – Soluzione del conflitto – Autorità giudiziaria penale – Destinatario del provvedimento.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 16 Agosto 2011
Numero: 1530
Data di udienza: 24 Febbraio 2010
Presidente: Ravalli
Estensore: Dibello
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Immobile abusivo – Sottoposizione a sequestro giudiziale – Ordinanza di demolizione – Soluzione del conflitto – Autorità giudiziaria penale – Destinatario del provvedimento.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 16 agosto 2011, n. 1530
DIRITTO URBANISTICO – Immobile abusivo – Sottoposizione a sequestro giudiziale – Ordinanza di demolizione – Soluzione del conflitto – Autorità giudiziaria penale – Destinatario del provvedimento.
La sottoposizione a sequestro giudiziale di un bene immobile imprime al bene medesimo un vincolo di indisponibilità che si risolve nella temporanea sua immodificabilità e o incommerciabilità. Nel caso di contemporanea emanazione di un‘ordinanza che ingiunge la demolizione di un’opera abusiva sottoposta a sequestro, il relativo conflitto di interessi deve essere risolto dalla competente autorità giudiziaria penale. Spetta a quest’ultima decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi. Il destinatario del provvedimento deve senz’altro rendersi parte diligente al fine di dare corretta esecuzione all’ordine di demolizione emanato dalla P.a. competente senza poter addurre a sua esimente la sussistenza di un provvedimento di sequestro al quale egli stesso ha dato causa.
Pres. Ravalli, Est. Dibello – I.s.p.a. (avv. Cecinato) c. Comune di Palagiano (avv. Pancallo)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 16 agosto 2011, n. 1530SENTENZA
N. 01530/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2008, proposto da:
Il Pino di Lenne Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di Palagiano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pancallo, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Legambiente, rappresentato e difeso dall’avv. Mario De Giorgio, con domicilio eletto presso Massimo Erroi in Lecce, via S.Trinchese,63;
per l’annullamento
del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Palagiano n.484 del 29.7.2008, con cui veniva accertata l’inottemperanza alle ordinanze sindacali di demolizione nn.31 e 32 del 14.5.1986, n.34 del 17.5.1986 e n.37 del 16.7.1986 e veniva fatto presente alla società ricorrente che il provvedimento medesimo costituiva titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari a favore del Comune di Palagiano dei beni non demoliti, con la relativa area di sedime
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palagiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente si rivolge al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento in epigrafe .
Sono state sviluppate le seguenti censure:
violazione e falsa applicazione della legge 28.2.1985 n.47; eccesso di potere per illogicità , erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria , carenza assoluta di motivazione ;
violazione e falsa applicazione della legge 28.2.1985 n.47;illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione della legge 28.2.1985 n.47; illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria , carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’art 7 della legge 47/85Eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
Si è costituito in giudizio il Comune di Palagiano per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.
Ha spiegato intervento ad opponendum l’associazione “Legambiente” ed ha chiesto il respingimento del ricorso.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2010
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La tesi sviluppata dalla società ricorrente con il primo motivo di ricorso non può essere condivisa.
Essa fa leva sulla sottoposizione a sequestro dei beni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del comune con il provvedimento impugnato.
La tesi muove dalla impossibilità, per la società ricorrente , di dare corso alla demolizione dell’immobile in pendenza di sequestro giudiziale, a meno di non incorrere nel reato di violazione di sigilli.
Sul punto si osserva che la sottoposizione a sequestro giudiziale di un bene immobile imprime al bene medesimo un vincolo di indisponibilità che si risolve nella temporanea sua immodificabilità e o incommerciabilità.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla contemporanea emanazione di un‘ordinanza che ingiunge la demolizione di un’opera abusiva deve essere risolto dalla competente autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest’ultima decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico ( ad. es fini probatori, o di prevenzione penale o, ancora, di natura conservativa a garanzia delle obbligazioni civilistiche nascenti da reato) ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi.
Il destinatario del provvedimento deve senz’altro rendersi parte diligente al fine di dare corretta esecuzione all’ordine di demolizione emanato dalla P.a. competente senza poter addurre a sua esimente la sussistenza di un provvedimento di sequestro al quale egli stesso ha dato causa.
Anche il secondo motivo di censura non è fondato.
Si afferma che l’ordinanza impugnata è in contraddizione con le ordinanze che hanno ingiunto la demolizione delle opere abusive poste in essere dalla società ricorrente.
La censura non coglie nel segno.
Dalla lettura della motivazione posta a sostegno della ordinanza gravata si desume che essa è stata adottata sulla base di un presupposto di fatto rimasto inoppugnato e , cioè, la inesecuzione degli ordini di demolizione notificati alla società ricorrente, il che pone al riparo il provvedimento dal difetto di coerenza lamentato.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Con esso si lamenta la necessità di sospendere il procedimento repressivo dell’abuso in pendenza di domanda di condono edilizio.
Si osserva sul punto che l’ordinanza impugnata è stata emanata solo dopo la conclusione del procedimento di condono edilizio avviato con istanza della società in data 13 gennaio 1995 e culminato in un diniego datato 5 aprile 2004.
Ciò significa che il procedimento finalizzato a conseguire la sanatoria dell’abuso edilizio non ha subito alcuna interferenza a causa del parallelo procedimento di repressione dell’abuso ma ha seguito il proprio iter in tutta autonomia giovandosi della naturale sospensione divisata in casi di concomitante esercizio delle potestà di settore.
Infine deve dirsi che i motivi di ricorso compendiati ai numeri 4 e 5 non sono fondati.
Si lamenta la genericità della indicazione delle aree da acquisire al patrimonio indisponibile del comune , il quale avrebbe dovuto compiere gli opportuni accertamenti prima di adottare un provvedimento destinato ad incidere sulla proprietà della società con caratteristiche ablative.
Anche questa censura va disattesa.
L’ordinanza impugnata è stata adottata sulla base degli atti di frazionamento redatti su incarico della amministrazione e approvati dall’UTE di Taranto il 20 giugno 1994.
Ogni profilo di incertezza sollevato con rifermento alla esatta individuazione del bene oggetto di acquisizione al patrimonio del comune è superato .
Il ricorso è conclusivamente da respingere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 in favore del Comune di Palagiano e in € 2.000,00 in favore di Legambiente, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2011
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO