PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rimborso delle spese di patrocinio legale – Presupposti – Art. 18, L. n. 135 del 1997.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 23 Agosto 2011
Numero: 1539
Data di udienza: 7 Luglio 2011
Presidente: Trizzino
Estensore: Caprini
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rimborso delle spese di patrocinio legale – Presupposti – Art. 18, L. n. 135 del 1997.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III – 23 agosto 2011, n. 1539
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rimborso delle spese di patrocinio legale – Presupposti – Art. 18, L. n. 135 del 1997.
Per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell’interessato sia stato promosso “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”, sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera “occasione” per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 13 giugno 2011, n. 1485; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 11 marzo 2010, n. 159; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 134).
Pres. Trizzino, Est. Caprini – E.M. (avv. Taurino) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III – 23 agosto 2011, n. 1539SENTENZA
N. 01539/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2009, proposto da:
Enrico Miraglia, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Taurino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via Templari, 10/A;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi;
per l’annullamento
– della determinazione n.0227/3-9/2009 del 1 luglio 2009, notificata la ricorrente in data 14 luglio 2009 del Direttore della 9^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 7578/09 P del 4 febbraio 2009 (CS 7198/08 FP) dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti, nelle preliminari, l’avv. De Giorgi, in sostituzione dell’avv. Taurino, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Tarentini per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Esercito Italiano, impugna il provvedimento di rigetto della domanda di rimborso delle spese legali nonché il presupposto parere sfavorevole dell’Avvocatura dello Stato, fondati sul difetto del requisito di connessione tra il servizio prestato e il fatto addebitato.
2. – A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997, conv. in l. n. 135/1997;
b) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e ingiustizia manifesta.
3. – Si è costituita l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.
4. – Alla udienza pubblica del 7 luglio 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. – Il ricorso è infondato.
5.1. – Le condizioni che l’art. 18, l. n. 135 del 1997 espressamente prevede per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico sono due: 1) la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio promosso per l’accertamento della responsabilità penale o civile o amministrativa del dipendente statale con l’espletamento del servizio cui è addetto; 2) la conclusione del giudizio in concreto promosso – penale, civile o amministrativo – con una sentenza che escluda la corrispondente responsabilità (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 134).
5.2. – In particolare, il rimborso delle spese di patrocinio legale ha lo scopo di dare seguito all’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1572).
In altri termini, il presupposto del collegamento dei fatti con i compiti istituzionali e l’attività di servizio sono da riguardarsi non solo ed esclusivamente sotto il profilo di una oggettiva e diretta connessione dei fatti con i compiti di servizio, dovendosi, viceversa, avere riguardo anche ad un criterio di collegamento di tipo soggettivo e indiretto (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 3 marzo 2011, n. 374)
5.3. – Conseguentemente, per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell’interessato sia stato promosso “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”, nei termini sopra esplicitati, sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera “occasione” per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 13 giugno 2011, n. 1485; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 11 marzo 2010, n. 159).
5.4. – Ora, nel caso esaminato, la vicenda da cui traeva origine il procedimento penale, conclusosi con il decreto di archiviazione per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa in ordine al reato di insubordinazione con minaccia e ingiurie, era stata determinata da una espressione adoperata dal militare, “lei mi ha preso per il culo”, rivolta al superiore in grado, per esprimere il proprio disappunto in occasione dell’affidamento dell’incarico di addetto all’Armeria NBC, ritenuto non consono al grado ricoperto e alla esperienza maturata.
5.5. – Invero, trattasi di un’attività svolta in occasionale collegamento temporale con il servizio ma estranea ai compiti di istituto, non essendo i relativi effetti imputabili all’Amministrazione di appartenenza ma ad esclusivo vantaggio del dipendente, nel qual caso il predetto rimborso è stato legittimamente negato.
6. Ragioni di equità inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)