* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Intento lottizzatorio – Nozione – Elementi indiziari – Buona fede degli acquirenti – Irrilevanza – Lottizzazione abusiva cartolare – Scopo edificatorio – Unico indizio – Sufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 14 Marzo 2018
Numero: 217
Data di udienza: 31 Gennaio 2018
Presidente: Scano
Estensore: Lensi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Intento lottizzatorio – Nozione – Elementi indiziari – Buona fede degli acquirenti – Irrilevanza – Lottizzazione abusiva cartolare – Scopo edificatorio – Unico indizio – Sufficienza.
Massima
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 14 marzo 2018, n. 217
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Intento lottizzatorio – Nozione – Elementi indiziari.
L’intento lottizzatorio – inteso come volontà di realizzare un non consentito frazionamento dei suoli, o comunque di alterarne surrettiziamente la destinazione urbanistica in contrasto con gli strumenti vigenti – può essere legittimamente desunto da una pluralità di elementi indiziari, anche di per sé non univocamente significativi, ma che nel loro complesso denuncino in modo ragionevolmente inequivoco la strumentalità degli abusi al perseguimento delle suindicate finalità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3911; id., 14 gennaio 2015, n. 4749; id., sez. IV, 22 agosto 2013, n. 4254; id., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1809).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Buona fede degli acquirenti – Irrilevanza.
La fattispecie della lottizzazione abusiva, quanto meno nella forma cd. "cartolare”, si perfeziona a prescindere dalla eventuale buona fede degli acquirenti, che potrà semmai assumere rilievo nei rapporti di natura privatistica tra gli stessi e il loro dante causa.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva cartolare – Scopo edificatorio – Unico indizio – Sufficienza.
Perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale, posta in essere mediante il frazionamento planimetrico di un fondo e la conseguente vendita dei lotti da esso risultanti, non è necessario dimostrare l’esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all’art. 1, l. 28 febbraio 1985 n. 47, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio, che indubbiamente è ravvisabile nel caso di vendita frazionata di un vasto appezzamento di terreno in lotti di dimensione ridotta e palesemente incompatibile con una loro valida destinazione agli usi agricoli e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive pertinenti a tale utilizzazione agricola.
Pres. Scano, Est. Lensi – M.N. e altri (avv. Manca) c. Comune di San Vero Milis (avv. Casula)
Allegato
Titolo Completo
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 14 marzo 2018, n. 217SENTENZA
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 14 marzo 2018, n. 217
Pubblicato il 14/03/2018
N. 00217/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2014, proposto da:
Meli Natalino, Bitto Maria Rosaria, Soluri Valerio, Garofalo Raffaele, Marras Giuseppino, Zampaglione Jotsna, Feurra Maria Rosa, Mastinu Giuseppe, Muggironi Angelica, Porta Nicolino, Fois Maria Luigia, Trogu Clelia, Cappai Angela Delfina, Zucca Anna Lisa, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Carmine Manca, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di San Vero Milis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Casula, con domicilio eletto presso il suo studio in Oristano, via Brunelleschi 48;
per l’annullamento
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 374 del 14.1.2014 indirizzata a Soluri Saverio e Bitto Maria Rosaria;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 140 del 9.1.2014 indirizzata a Garofalo Raffaele e Pintus Teresa;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 52 del 2.5.2014 diretta a Garofalo Raffaele e Pintus Teresa;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 277 del 13.1.2014 indirizzata a Marras Giuseppino ed altri;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 176 del 9.1.2014 indirizzata a Zampaglione Jotsna ed altri;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 66 del 5.5.2014 diretta a Zampaglione Jotsna;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 131 del 9.1.2014 indirizzata a Feurra Maria Rosa e Mastinu Giuseppe;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 57 del 2.5.2014 diretta a Mastinu Giuseppe e Feurra Maria Rosa;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 143 del 9.1.2014 indirizzata a Porta Nicolino e Fois Maria Luigia;
dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 55 del 2.5.2014 diretta a Porta Nicolino e Fois Maria Luigia;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 135 del 9.1.2014 indirizzata a Muggironi Angelica;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 50 del 2.5.2014 diretto a Muggironi Angelica;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 136 del 9.1.2014 indirizzata a Trogu Clelia;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 55 del 2.5.2014 diretta a Trogu Clelia ed altro;
– della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Vero Milis prot. 133 del 9.1.2014 indirizzata a Cappai Angela Delfina;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 48 del 2.5.2014 diretta a Cappai Angela Delfina;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi Reg. Ordinanze n. 53 del 2.5.2014 diretta a Meli Natalino e Zucca Anna Lisa;
– di qualsiasi atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale degli atti sopra impugnati e che siano con gli stessi posti in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vero Milis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di lotti di terreno ricadenti in zona agricola nel territorio del Comune di San Vero Milis.
Sulla base di accertamenti condotti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano, che prospettavano l’esistenza di una lottizzazione abusiva realizzata nella zona in cui sono ricompresi i terreni di proprietà dei ricorrenti, l’amministrazione comunale, procedeva alle comunicazioni di avvio del procedimento indicate in epigrafe e successivamente, con le ordinanze del responsabile dell’Area Gestione del Territorio, sempre indicate in epigrafe, ordinava, ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 18 della legge regionale n. 23 del 1985, la sospensione dei lavori e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi.
Le ordinanza muovono dalla descrizione del contesto territoriale e urbanistico in cui sono inserite le aree di proprietà dei ricorrenti, rilevando come la superficie oggetto dell’indagine condotta dal Corpo Forestale si estenda per oltre 13 ettari, classificata in zona E (agricola) dal programma di fabbricazione all’epoca vigente e in zona E 3.7 ed E 5.2 del piano urbanistico comunale adottato dal Consiglio Comunale di San Vero Milis, nonché, sotto il profilo della pianificazione paesaggistica, oggetto del vincolo apposto con decreto ministeriale del 27 agosto 1980 e ricadente all’interno della fascia costiera di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale Sardegna del 5 settembre 2006; come, altresì, l’area in questione sia stata suddivisa in circa 86 lotti, di dimensioni inferiori al minimo previsto dagli strumenti urbanistici per le zone agricole; siano state realizzate strade di adeguate dimensioni, idonee a creare una rete viaria interna ai lotti; come, infine, i lotti siano stati, in gran parte, delimitati con recinzioni.
Nei riguardi dei terreni in questione di proprietà dei ricorrenti, nelle ordinanze si segnalano una serie di indici che, ad avviso dell’amministrazione, dimostrerebbero l’inserimento delle aree medesime in un disegno complessivo riconducibile a una lottizzazione abusiva.
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2018, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso relativamente ad alcuni ricorrenti, sollevate dall’Amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
In primo luogo, non può essere condiviso l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’ordinanza di sospensione dei lavori potrebbe essere emessa dall’amministrazione comunale solamente sulla scorta di una decisione del giudice penale, trattandosi invece di procedimenti autonomi, con la conseguenza che l’amministrazione comunale può legittimamente adottare l’ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori per lottizzazione abusiva – qualora ovviamente sussistano i relativi presupposti di legge – anche prima e in assenza di una sentenza del giudice penale al riguardo.
Risultano pertanto inconferenti le considerazioni dei ricorrenti in ordine ai presupposti per la responsabilità penale degli acquirenti.
Passando all’esame dei motivi di gravame avanzati col ricorso in esame, risultano infondate le censure di cui al punto primo, di violazione di legge per difetto di istruttoria in violazione della legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90) ed eccesso di potere per contrarietà a prassi.
Deve ritenersi evidente – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – che con le ordinanze impugnate si intende a sanzionare, in primo luogo e relativamente a tutte le aree e terreni in questione, un’ipotesi di lottizzazione abusiva “negoziale” ovvero “cartolare”, nonché, relativamente alle aree e terreni nei quali sono stati realizzati manufatti abusivi, anche un’ipotesi di lottizzazione abusiva “materiale”.
Ugualmente infondate risultano le censure di cui agli ulteriori motivi di ricorso, di violazione di legge per difetto di motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per vizi nel procedimento per slealtà nel procedimento; eccesso di potere per vizio nel procedimento, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per vizi nel procedimento per violazione del principio del giusto procedimento.
Ritiene il collegio di dovere riconfermare, anche avuto riguardo al caso in esame, le considerazioni e dei principi espressi con la sentenza di questo Tribunale, sezione seconda, n. 217 del 2 marzo 2016, proprio con riferimento ad altri terreni ricadenti nella medesima lottizzazione abusiva.
In particolare, con riferimento alle censure con le quali si lamenta la irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento si ribadiscono i principi già espressi nella richiamata sentenza, secondo cui deve ritenersi applicabile “la prevalente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare nel caso di specie, che ritiene non viziante l’omissione lamentata dai ricorrenti, a cagione del carattere vincolato dell’esercizio dei poteri repressivi a fronte di abusi edilizi, nella cui ampia categoria rientra anche l’ordinanza repressiva delle forme di lottizzazione abusiva (cfr. in termini riferibili alla generalità degli atti in materia di repressione degli abusi urbanistici o edilizi, Cons. St., VI, 4 marzo 2013, n.1268).
E’ appena il caso di soggiungere che, muovendo dalla indubbia natura vincolata dell’accertamento materiale posto a base dell’ordinanza in esame, al medesimo risultato della irrilevanza della violazione della norma di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 si perviene sulla scorta dell’art. 21-octies, comma 1, della medesima legge, che preclude l’annullamento del provvedimento «adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»”.
Per quanto riguarda le restanti censure, si ribadiscono, anche avuto riguardo al caso in esame, gli ulteriori rilievi e principi espressi nella citata sentenza n. 217/2016, secondo cui:
“L’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 (così come in precedenza l’art. 18, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima – c.d. materiale – relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, o in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda – c.d. formale (o cartolare) – che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento del terreno in lotti e la successiva vendita che, per le specifiche caratteristiche (quali: la dimensione dei lotti, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche; e per altri elementi riferiti agli acquirenti) evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.
Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è non solo l’ordinata pianificazione urbanistica e il corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della funzione di pianificazione (cioè del Comune), cui spetta vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito.
6.2. – Applicando i principi enunciati alla fattispecie concreta, le questioni poste con le censure in esame, relative all’asserita insussistenza dei presupposti per la configurabilità della fattispecie di lottizzazione abusiva, finiscono con l’incentrarsi sulla idoneità probatoria degli elementi di fatto valorizzati dall’Amministrazione nella motivazione dell’ordinanza impugnata. Tuttavia, al riguardo, va richiamato il costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’intento lottizzatorio – inteso come volontà di realizzare un non consentito frazionamento dei suoli, o comunque di alterarne surrettiziamente la destinazione urbanistica in contrasto con gli strumenti vigenti – può essere legittimamente desunto da una pluralità di elementi indiziari, anche di per sé non univocamente significativi, ma che nel loro complesso denuncino in modo ragionevolmente inequivoco la strumentalità degli abusi al perseguimento delle suindicate finalità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3911; id., 14 gennaio 2015, n. 4749; id., sez. IV, 22 agosto 2013, n. 4254;
id., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1809).
6.3. – Nel caso di specie, appare ragionevole e correttamente motivata la conclusione dell’Amministrazione, la quale ha ritenuto concretamente integrata la fattispecie della abusiva lottizzazione sulla base di plurimi e concordanti indizi, già analiticamente richiamati nella esposizione in fatto, fra i quali vale rammentare come sia rimasto sostanzialmente incontestato il fatto che l’area interessata sia stata suddivisa in circa 86 lotti, di dimensioni inferiori al minimo previsto dagli strumenti urbanistici per le zone agricole; il fatto che i lotti appartenenti agli odierni ricorrenti fossero risultanti dal predetto frazionamento; la realizzazione sui suoli risultanti dal frazionamento di molteplici interventi edilizi abusivi, per lo più incompatibili con la destinazione agricola delle aree (la delimitazione dei lotti con recinzioni; la realizzazione di strade di dimensioni idonee a creare una rete viaria interna ai lotti), …omississ…..
8. – Nemmeno può rilevare l’eventuale buona fede dei ricorrenti, i quali assumono di essersi resi acquirenti dei suoli solo a valle del frazionamento dell’area, e quindi di non poter essere considerati partecipi di alcun disegno lottizzatorio….omississ…”.
A quest’ultimo riguardo si rileva che, nel caso di specie, l’asserita buona fede di parte ricorrente non può ritenersi incolpevole, poiché la verifica dello stato dell’immobile oggetto di compravendita, operazione sicuramente necessaria nelle normali compravendite per chi agisce con ordinaria diligenza, unitamente al riscontro del contesto nel quale l’immobile era inserito, evidentemente effettuato al momento del sopralluogo in funzione della decisione di acquisto, rendevano evidente l’esistenza di uno sfruttamento anomalo del territorio rispetto alla normale destinazione agricola anche agli occhi di un inesperto cittadino.
Questo anomalo utilizzo del compendio agricolo non poteva che condurre l’inesperto cittadino, usando l’ordinaria diligenza, a chiedere informazioni ad un tecnico del settore o quanto meno a rappresentare la situazione al notaio rogante.
Al riguardo, con riferimento alla situazione del “terzo acquirente di buona fede” possono essere richiamate le pertinenti osservazioni espresse del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4399 del 2017:
“la regola di condotta che viene in rilievo non è quella della buona fede soggettiva in senso stretto ma quella della diligenza, quale declinazione della nozione di colpa. Si tratta, infatti, di nozioni che possono, in alcuni casi, sovrapporsi ma in altre rimangono distinte in ragione del fatto che l’esistenza di una situazione di buona fede non esclude di per sé la colpa.
Vale richiamare, infatti, il principio generale, ex art. 1147, cod. civ., per cui «La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave».”
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sussiste alcuna disparità di trattamento avuto riguardo ai soggetti che non hanno compiuto attività edificatorie, rispetto ai soggetti che invece hanno realizzato tali attività edificatorie, posto che, per come sopra evidenziato, tutti i soggetti in questione risultano coinvolti in una fattispecie di lottizzazione abusiva “negoziale”, che per ciò solo giustifica e legittima l’adozione da parte dell’amministrazione comunale delle ordinanze impugnate indicate in epigrafe.
Deve altresì ritenersi che il compimento di eventuale attività autorizzatoria da parte del comune non determini l’illegittimità delle ordinanze in questione, posto che le stesse sanzionano una fattispecie di lottizzazione abusiva che, per come sopra evidenziato, deve ritenersi effettivamente sussistente.
Ugualmente irrilevanti, ai fini della legittimità del provvedimento finale, risultano i rilievi concernenti il caso della signora Zampaglione Jotsna, considerato che l’erronea indicazione del mappale contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento è stata comunque corretta nell’ordinanza ritualmente impugnata, per come rilevato dalla ricorrente medesima.
Conclusivamente, deve ribadirsi la sussistenza, nel caso di specie, di univoci elementi di fatto – quali il frazionamento di più ampi terreni in numerosi lotti (86 lotti), tutti di dimensioni inferiori rispetto al minimo consentito; la creazione di un sistema viario per l’accesso ai lotti, mediante strade di adeguate dimensioni; la successiva alienazione a soggetti diversi (tra i quali i ricorrenti); tutti elementi idonei – a giudizio del collegio – ad individuare la sussistenza di un disegno unitario finalizzato a concretizzare la fattispecie della lottizzazione abusiva, quanto meno nella forma cd. "cartolare”, la quale – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2004/2009, Sez. IV, n. 4578/2009; Sez. IV, n. 6060/2009) – si perfeziona in presenza dei succitati “indici rivelatori”, a prescindere dalla eventuale buona fede degli acquirenti, che potrà semmai assumere rilievo nei rapporti di natura privatistica tra gli stessi e il loro dante causa. Nella specie, per quanto sopra osservato, l’asserita, in ricorso, buona fede dei ricorrenti non appare incolpevole.
Devono essere infatti ribaditi, anche avuto riguardo al caso di specie, i principi giurisprudenziali secondo cui “ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione viene predisposta mediante il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche – quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti – denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (Consiglio di Stato sez. IV 31 agosto 2016 n. 3739; Consiglio di Stato sez. VI 24 novembre 2015 n. 5328; Consiglio di Stato sez. IV 24 dicembre 2008 n. 6560; Consiglio di Stato sez. V 02 dicembre 2008 n. 5930; Consiglio di Stato sez. IV 06 novembre 2008 n. 5500).
Alla luce dei rilievi sopra riportati, devono ritenersi sufficientemente motivati i provvedimenti impugnati e adottati a seguito di adeguata istruttoria e dei necessari accertamenti, e dovendosi altresì ritenere sussistenti i requisiti che integrano la fattispecie della lottizzazione abusiva, in particolare di quella c.d. “cartolare”, in ragione dei sopra menzionati univoci elementi di fatto.
Si richiama altresì la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 31 marzo 2009 n. 2004, secondo cui: “perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale, posta in essere mediante il frazionamento planimetrico di un fondo e la conseguente vendita dei lotti da esso risultanti, non è necessario dimostrare l’esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all’art. 1, l. 28 febbraio 1985 n. 47, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio, che indubbiamente è ravvisabile nel caso di vendita frazionata di un vasto appezzamento di terreno in lotti di dimensione ridotta e palesemente incompatibile con una loro valida destinazione agli usi agricoli e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive pertinenti a tale utilizzazione agricola”.
Relativamente al caso in esame, deve ritenersi che l’acquisto dei lotti di terreno in questione, oggettivamente ricadenti in zona agricola e non finalizzati alla realizzazione di un’impresa agricola o a interventi agropastorali, valutato e considerato congiuntamente agli indici sopra evidenziati (frazionamento di più ampi terreni in numerosi lotti – 86 lotti – tutti di dimensioni inferiori rispetto al minimo consentito; creazione di un sistema viario per l’accesso ai lotti, mediante strade di adeguate dimensioni; successiva alienazione a soggetti diversi), debba ritenersi preordinato e funzionale ad un illegittimo mutamento della destinazione di zona.
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l’infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate in favore dell’Amministrazione comunale resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
L’ESTENSORE
Marco Lensi
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
IL SEGRETARIO