* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Aziende agri-turistico-venatorie – Obbligo di vigilanza del territorio tramite guardie giurate – Art. 18 dir. ass. Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2012
Numero: 131
Data di udienza: 15 Febbraio 2012
Presidente: Scano
Estensore: Maggio
Premassima
* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Aziende agri-turistico-venatorie – Obbligo di vigilanza del territorio tramite guardie giurate – Art. 18 dir. ass. Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna – Illegittimità.
Massima
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 20 febbraio 2012, n.131
DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Aziende agri-turistico-venatorie – Obbligo di vigilanza del territorio tramite guardie giurate – Art. 18 dir. ass. Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna – Illegittimità.
L’art. 18 della direttiva dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna del 13/7/1999, laddove impone alle aziende agri-turistico-venatorie di assicurare la vigilanza del territorio aziendale mediante guardie giurate, introduce nell’ordinamento una prescrizione innovativa, generale e astratta; la fonte della suddetta prescrizione non è rinvenibile nell’art. 72, comma 1, della L. R. n. 23/1998, atteso che quest’ultimo si limita a prevedere che la vigilanza sull’applicazione della medesima legge sia affidata, tra l’altro, “alle guardie giurate incaricate dalle aziende … agri-turistico-venatorie”, senza disporre anche che queste ultime siano necessariamente tenute a dotarsi di guardie giurate; la direttiva assessoriale in parola risulta pertanto, in parte qua, illegittima.
Pres. Scano, Est. Maggio – I.M. (avv. Putzolu) c. Regione Autonoma della Sardegna avv.ti Secchi e Putzu)
Allegato
Titolo Completo
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 20 febbraio 2012, n.131SENTENZA
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 20 febbraio 2012, n.131
N. 00131/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2012, proposto da:
Ignazio Mascia, in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Sa Tanca Manna di Goni, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Putzolu, presso il cui studio in Cagliari, vico II Merello n. 1, è elettivamente domiciliato;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Secchi e Alessandra Putzu, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento
della determinazione 18 novembre 2011 n. 28464/791, con la quale il Direttore del Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale ha diffidato la ditta Società Semplice Sa Tanca Manna di Goni a organizzare un’adeguata vigilanza del territorio aziendale mediante l’impiego di guardie giurate nella misura di una ogni 500 ettari, e a comunicare il nominativo delle medesime;
della Direttiva dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in data 13 luglio 1999;
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. C. Putzolu per il ricorrente e l’avv. M. Pani, in sostituzione degli avv.ti A. Putzu e A. Secchi, per la Regione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con direttiva in data 13/7/1999 l’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha dettato “criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie”, stabilendo in particolare, per quanto qui rileva, l’obbligo per il titolare delle dette aziende di “assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell’azienda mediante guardie giurate nella misura almeno di una ogni 500 ettari o frazione pari o superiore a 100 ettari …” (art. 18) e le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva stessa (art. 24);
b) che con l’impugnata determinazione 18 novembre 2011 n. 28464/791, adottata sulla base della menzionata direttiva, la Società Semplice Sa Tanca Manna di Goni, titolare di un’azienda agri-turistico-venatoria, è stata diffidata a organizzare un’adeguata vigilanza del territorio aziendale mediante l’impiego di guardie giurate nella misura di una ogni 500 ettari, e a comunicare il nominativo delle medesime;
c) che secondo l’art. 31, comma 1, della L. R. 29/7/1998 n. 23 “L’Amministrazione regionale autorizza l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6”;
d) che ai sensi del comma 6 del menzionato articolo “L’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie”;
e) che ex art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna (L. cost. 26/2/1948 n. 3) la potestà di emanare norme regolamentari spetta al Consiglio regionale;
f) che, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dei trascritti commi 1 e 6 dell’art. 31 della citata L. R. n. 23/1998, all’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, non compete alcuna potestà di emanare atti di natura normativa (cfr., con riguardo a fattispecie analoga, T.A.R. Sardegna, II Sez., ord. 15/6/2006 n. 213 );
g) che l’art. 18 della menzionata direttiva assessoriale, laddove impone alle aziende agri-turistico-venatorie di assicurare la vigilanza del territorio aziendale mediante guardie giurate nella proporzione ivi prevista, introduce nell’ordinamento una prescrizione innovativa, generale e astratta;
h) che, contrariamente a quanto la resistente amministrazione ritiene, la fonte della suddetta prescrizione non è rinvenibile nell’art. 72, comma 1, della L. R. n. 23/1998, atteso che quest’ultimo si limita a prevedere che la vigilanza sull’applicazione della medesima legge sia affidata, tra l’altro,
“alle guardie giurate incaricate dalle aziende … agri-turistico-venatorie”, senza disporre anche che queste ultime siano necessariamente tenute a dotarsi di guardie giurate;
i) che alla luce delle illustrate considerazioni la direttiva assessoriale in parola risulta, in parte qua, illegittima;
l) che il vizio si riflette sulla determinazione n. 28464/791 del 2011, adottata sulla base della detta direttiva;
m) che il ricorso merita, pertanto, accoglimento;
n) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la determinazione n. 28464/791 del 2011 e la direttiva assessoriale in data 13/7/1999 limitatamente all’art. 18.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)