* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PUC – Delibera di recepimento delle prescrizioni regionali – Adozione in data successiva all’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale – Mancata indicazione delle ragioni di indifferibilità – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2019
Numero: 560
Data di udienza: 15 Maggio 2019
Presidente: Scano
Estensore: Lensi
Premassima
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PUC – Delibera di recepimento delle prescrizioni regionali – Adozione in data successiva all’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale – Mancata indicazione delle ragioni di indifferibilità – Illegittimità.
Massima
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 21 giugno 2019, n. 560
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PUC – Delibera di recepimento delle prescrizioni regionali – Adozione in data successiva all’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale – Mancata indicazione delle ragioni di indifferibilità – Illegittimità.
Ai sensi dell’articolo 38, c. 5, del D.lgs. n. 267/2000, “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”. E’ conseguentemente illegittima la deliberazione del Consiglio comunale (nella specie, di recepimento delle prescrizioni regionali per la coerenza del PUC al quadro normativo sovraordinato) adottata successivamente all’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla urgenza e improrogabilità dell’adozione della deliberazione medesima, dovendosi invece ritenere necessaria “una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita” (cfr. T.A.R., Venezia, sez. II, 18/01/2017 n. 50).
Pres. Scano, Est. Lensi – G.F.G. (avv.ti Succu e Scarparo) c. Comune di Budoni e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 21 giugno 2019, n. 560SENTENZA
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 21 giugno 2019, n. 560
Pubblicato il 21/06/2019
N. 00560/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2018, proposto da
Golosio Francesco Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Succu e Maurizio Scarparo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Budoni, in persona del legale rappresentante pro tempore e Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018 con la quale si è proceduto al recepimento delle prescrizioni in ottemperanza alla Determinazione n. 534/DG del 09.04.2018 della RAS, per la coerenza del PUC al quadro normativo sovraordinato, nonché il PUC comprensivo di tutti i suoi allegati;
– della Determinazione n. 816/DG, prot. 19378, del 16.05.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica della Regione Sardegna, con la quale il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Budoni è stato dichiarato coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e contestualmente è stata autorizzata la pubblicazione sul Buras ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, della L.R. n. 45/1989 e smi;
– ove e per quanto possa occorrere dell’avviso pubblicato nel Buras n. 26, parte III, del 24.05.2018 e di quello successivo pubblicato in data 7 giugno 2018;
– ove e per quanto possa occorrere inoltre anche della deliberazione di Consiglio Comunale di Budoni n. 19 del 28.04.2017, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45 del 22.12.1989, il Piano Urbanistico Comunale, nonché il PUC comprensivo di tutti i suoi allegati;
– della deliberazione consiliare del Comune di Budoni n. 20 del 28.04.2017, con la quale è stata adottata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegata al Piano Urbanistico Comunale;
– della nota prot. 31993/DG del 21.08.2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n° 9437 del 22.08.2017 a firma della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica della Regione Sardegna;
– della nota prot. 28210 del 17.07.2017 della Regione Sardegna, Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari, con la quale è stato rilasciato il parere di competenza;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 49 del 14.12.2017, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale- Valutazione Ambientale Strategica – Controdeduzioni ed approvazione definitiva”;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 50 del 14.12.2017, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale della conoscenza del PUC (Assetti)”;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 51 del 14.12.2017, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) –Esame e risposta alle osservazioni – Approvazione Definitiva” nonché il PUC comprensivo di tutti i suoi allegati;
– della Determinazione n. 534/DG, prot. n. 13877, del 09.04.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della RAS, con la quale è stata dichiarata la coerenza, subordinata al recepimento delle prescrizioni, del PUC di cui alla Deliberazione consiliare n. 51/2017;
– del parere di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa espresso dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
– di tutti gli atti allegati a quelli impugnati e/o da questi richiamati, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o comunque connessi o collegati con quelli impugnati, anche se ad oggi non conosciuti, ed in particolare tutti gli atti istruttori.
– di tutti gli atti suindicati nelle parti e nei limiti indicati nel presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Il sig. Giuseppe Golosio è comproprietario di un’area della superficie complessiva di mq. 4354, in Comune di Budoni, Frazione di Ottiolu.
Nel precedente Programma di Fabbricazione le aree in questione risultavano inserite e collocate in zona “F” (destinazione turistica).
Con deliberazioni di Consiglio Comunale di nn. 19 e 20 del 28.04.2017 il Comune di Budoni ha adottato il nuovo PUC, in adeguamento al PPR e al PAI, ed i terreni suindicati sono stati inseriti in zona H2 (Aree di pregio paesaggistico).
Essendo stati infine adottati gli ulteriori atti indicati in epigrafe, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento:
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018 con la quale si è proceduto al recepimento delle prescrizioni in ottemperanza alla Determinazione n. 534/DG del 09.04.2018 della RAS, per la coerenza del PUC al quadro normativo sovraordinato, nonché il PUC comprensivo di tutti i suoi allegati;
– della Determinazione n. 816/DG, prot. 19378, del 16.05.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica della Regione Sardegna, con la quale il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Budoni è stato dichiarato coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e contestualmente è stata autorizzata la pubblicazione sul Buras ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, della L.R. n. 45/1989 e smi;
– ove e per quanto possa occorrere dell’avviso pubblicato nel Buras n. 26, parte III, del 24.05.2018 e di quello successivo pubblicato in data 7 giugno 2018;
– ove e per quanto possa occorrere inoltre anche della deliberazione di Consiglio Comunale di Budoni n. 19 del 28.04.2017, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45 del 22.12.1989, il Piano Urbanistico Comunale, nonché il PUC comprensivo di tutti i suoi allegati;
– della deliberazione consiliare del Comune di Budoni n. 20 del 28.04.2017, con la quale è stata adottata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegata al Piano Urbanistico Comunale;
– della nota prot. 31993/DG del 21.08.2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n° 9437 del 22.08.2017 a firma della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica della Regione Sardegna;
– della nota prot. 28210 del 17.07.2017 della Regione Sardegna, Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari, con la quale è stato rilasciato il parere di competenza;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 49 del 14.12.2017, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale- Valutazione Ambientale Strategica – Controdeduzioni ed approvazione definitiva”;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 50 del 14.12.2017, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale della conoscenza del PUC (Assetti)”;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 51 del 14.12.2017, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) –Esame e risposta alle osservazioni – Approvazione Definitiva” nonché il PUC comprensivo di tutti i suoi allegati;
– della Determinazione n. 534/DG, prot. n. 13877, del 09.04.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della RAS, con la quale è stata dichiarata la coerenza, subordinata al recepimento delle prescrizioni, del PUC di cui alla Deliberazione consiliare n. 51/2017;
– del parere di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa espresso dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
– di tutti gli atti allegati a quelli impugnati e/o da questi richiamati, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o comunque connessi o collegati con quelli impugnati, anche se ad oggi non conosciuti, ed in particolare tutti gli atti istruttori.
– di tutti gli atti suindicati nelle parti e nei limiti indicati nel presente ricorso.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2019 il Difensore del ricorrente ha depositato in giudizio le cartoline di avviso di ricevimento relative alle notificazioni del ricorso effettuate nei confronti del Comune di Budoni e della Regione Autonoma della Sardegna e, su richiesta del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in esame, nella parte in cui si chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018, nella parte di interesse del ricorrente, è fondato.
Risulta fondata la censura di cui al punto primo del ricorso di violazione dell’articolo 38 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Il citato articolo 38, al comma quinto, stabilisce che “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
Nel caso di specie, la deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018 è stata invece adottata successivamente all’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Budoni, avvenuta in data 12 aprile 2018, senza che nella deliberazione impugnata sussista alcuna motivazione in ordine alla urgenza e improrogabilità dell’adozione della deliberazione medesima, dovendosi invece ritenere necessaria “una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita” (cfr. T.A.R., Venezia, sez. II, 18/01/2017 n. 50).
Dall’accoglimento del ricorso nella parte in cui si chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018, nella parte di interesse del ricorrente, consegue l’accoglimento del ricorso anche nella parte in cui si chiede l’annullamento della Determinazione n. 816/DG, prot. 19378, del 16.05.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica della Regione Sardegna, con la quale il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Budoni è stato dichiarato coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, avendo tale determinazione regionale del 16 maggio 2018 ad oggetto la predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018, illegittima per il motivo sopra evidenziato.
Per quanto riguarda invece il ricorso nella restante parte in cui si chiede l’annullamento degli ulteriori atti delle Amministrazioni comunale e regionale indicati in epigrafe, lo stesso risulta inammissibile non essendo stata fornita dal ricorrente la prova degli assunti posti a fondamento delle censure avanzate avverso tali atti.
Avverso tali atti ricorrente avanza censure secondo cui i terreni del ricorrente risulterebbero “inseriti all’interno di una lottizzazione in un contesto ormai completamente urbanizzato e con opere di urbanizzazione presenti a bordo lotto che ne denotano la contiguità con il tessuto urbano”, con la conseguenza che i terreni della ricorrente dovrebbero “definirsi interclusi stante la intervenuta integrale realizzazione delle opere di urbanizzazione, che qualificano il contesto interessato come già irreversibilmente trasformato ed antropizzato nonché contigui al tessuto urbano costituendo il naturale e razionale completamento dell’aggregato urbano esistente.
L’area del signor Golosio risulta collocata in un agglomerato urbano ben definito e delimitato, oramai interamente antropizzato ed interessato da costruzioni, e dunque da considerarsi contigua al tessuto urbano consolidato, ed allo stesso tempo interclusa da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitano i confini”.
Le predette affermazioni del ricorrente risultano tuttavia sfornite della necessaria prova.
Non può essere condiviso l’assunto del ricorrente espresso in sede di discussione alla pubblica udienza del 18 aprile 2019, secondo cui tali affermazioni dovrebbero ritenersi provate in assenza di contestazione delle controparti.
Tale assunto può essere condiviso per l’ipotesi di affermazione di un dato di fatto non contestato dalla controparte costituita in giudizio, la quale – qualora, si ribadisce, costituita in giudizio – ha l’onere di contestare eventuali inesattezze circa quanto affermato dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie tuttavia le Amministrazioni non si sono costituite in giudizio, con la conseguenza che in tal caso sussiste in pieno l’onere della prova a carico della parte ricorrente in ordine a quanto viene dalla stessa affermato, posto che la non costituzione in giudizio da parte dell’Amministrazione potrebbe essere stata determinata proprio dalla circostanza che gli assunti del ricorrente posti a fondamento del ricorso risultavano sforniti della necessaria prova.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame nella parte in cui si chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018 e nella parte in cui si chiede l’annullamento della Determinazione n. 816/DG, prot. 19378, del 16.05.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica della Regione Sardegna, stante la fondatezza della censura sopra esaminata, deve essere accolto, con conseguente annullamento di tali atti, nella parte d’interesse del ricorrente.
Il ricorso in esame, nella restante parte, deve essere dichiarato inammissibile per il motivo sopra evidenziato.
Le spese del giudizio in parte devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale di Budoni e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, mentre nella restante parte devono essere compensate.
Spese integralmente compensate nei confronti della Regione Sardegna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni n. 14 del 19.04.2018 e la Determinazione n. 816/DG, prot. 19378, del 16.05.2018 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica della Regione Sardegna, nella parte di interesse del ricorrente; e, nella restante parte, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Budoni al pagamento in favore della parte ricorrente, di parte delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; spese compensate nella restante parte.
Spese integralmente compensate nei confronti dell’Amministrazione regionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 18 aprile 2019 e 15 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
L’ESTENSORE
Marco Lensi
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
IL SEGRETARIO