Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 968 | Data di udienza: 29 Giugno 2011

* VIA, VAS E AIA – Espressione del giudizio di VIA – Atto amministrativo di gestione – Art. 8 L.r. Sardegna n. 31/1998 – Deroga alla competenza dirigenziale – Art. 48, c. 3 L.r. Sardegna n. 9/2006 – Attribuzione della competenza alla Giunta regionale – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2011
Numero: 968
Data di udienza: 29 Giugno 2011
Presidente: Scano
Estensore: Lensi


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Espressione del giudizio di VIA – Atto amministrativo di gestione – Art. 8 L.r. Sardegna n. 31/1998 – Deroga alla competenza dirigenziale – Art. 48, c. 3 L.r. Sardegna n. 9/2006 – Attribuzione della competenza alla Giunta regionale – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 12 ottobre 2011, ord. n. 968

 

VIA, VAS E AIA – Espressione del giudizio di VIA – Atto amministrativo di gestione – Art. 8 L.r. Sardegna n. 31/1998 – Deroga alla competenza dirigenziale – Art. 48, c. 3 L.r. Sardegna n. 9/2006 – Attribuzione della competenza alla Giunta regionale – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale.

L’espressione del giudizio di valutazione di impatto ambientale costituisce senz’altro atto amministrativo di gestione, di natura tecnico discrezionale, senza che nell’espressione di tale giudizio rilevino profili di programmazione, o valutazioni di direzione o indirizzo politico: ciò stante, deve ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31, nella parte in cui – dopo aver affermato, al terzo comma, la competenza, in via generale, dei dirigenti all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali, in applicazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa – stabilisce espressamente, al successivo quarto comma, che tale competenza può essere derogata soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative, con ciò prevedendo espressamente che il principio dell’attribuzione ai dirigenti della funzione amministrativa e gestionale possa essere comunque derogato a opera di specifiche disposizioni di legge regionale; nonché la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48, comma terzo, della legge regionale sarda n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per possibile violazione dell’articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo della possibile violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.


Pres. Scano,  Est. Lensi – C. s.p.a. (avv. Di Tonno) c. Regioen Autonoma della Sardegna (avv.ti Pani e Secchi) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 12 ottobre 2011, ord. n. 968

SENTENZA

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 12 ottobre 2011, ord. n. 968

 

N. 00968/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2009 REG.RIC. 

   

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2009, proposto da:

Caolino Panciera Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Di Tonno, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;


contro

La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Pani e Andrea Secchi, dell’Area Legale dell’Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;
l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna Sardegna, in persona dei rispettivi Assessori in carica, non costituiti in giudizio;
il Comune di Nurallao (CA), in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 30.01.2009 n. 7/21 avente ad oggetto “procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i., e della delibera G.R. 15.2.2005 n. 5/11, s.m.i., relativa al progetto “Rinnovo della concessione mineraria per l’estrazione di argille refrattarie, argille per porcellana e terraglia forte denominata Pitzu Rubiu in agro di Nurallao”. Proponente: Caolino Panciera Spa”;

delle delibere di Giunta Regionale n. 3939 del 2 agosto 1999; n. 29/9 del 4 settembre 2001; n. 30/16 del 20 luglio 2004; n. 5/11 del 15 febbraio 2005, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta Regionale la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Caolino Panciera Spa è una società mineraria appartenente al Gruppo EmilCeramica s.p.a..

Nel corso del 1999 ha rilevato la concessione mineraria rilasciata dalla Regione Sardegna del 1942 ad altra società per la coltivazione della miniera denominata “Pitzu Rubiu” sita nel territorio del comune di Nurallao.

Detta concessione, la cui scadenza originaria era fissata al 30 novembre 1993 è stata successivamente rinnovata fino al 29 novembre 2005, termine ultimo di scadenza.

In data 15 settembre 2005, la società ricorrente ha inviato alla Regione Sardegna istanza di rinnovo.

In data 25 ottobre 2006, la ricorrente ha presentato al Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazioni Impatti e Sistemi Informativi Ambienti della Regione Sardegna apposita istanza per la sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale.

A conclusione di tale procedimento, in data 30 gennaio 2009 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 7/21 ha espresso “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale per il progetto …omissis…, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa…omissis…”.

La ricorrente, ritenendo tale provvedimento gravemente pregiudizievole ed illegittimo, lo ha impugnato col ricorso in esame, per i seguenti motivi di diritto.

1) Illegittimità costituzionale dell’articolo 48 n. 3 della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per violazione del principio generale di separazione delle funzioni di cui all’articolo 97 della Costituzione e per violazione del principio di ragionevolezza. Incompetenza.

2) Violazione dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’articolo 1 comma tre del D.Lgs. n. 4/08); dell’articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1; degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990; degli articoli 41 e 97 della Costituzione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta; travisamento; contraddittorietà con l’indirizzo espresso dalla giunta regionale con la deliberazione n. 37/14 del 25 settembre 2007; sviamento della causa tipica.

3) Violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990 e degli articoli 41 e 97 della Costituzione, sotto ulteriori profili.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta; travisamento; sviamento della causa tipica; violazione del principio di proporzionalità

4) Violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990 e degli articoli 41 e 97 della Costituzione, sotto ulteriori profili.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta; disparità di trattamento; sviamento della causa tipica.

In via subordinata:

Violazione dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’articolo 1 comma tre del D.Lgs. n. 4/08); dell’articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1; degli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990; degli articoli 41 e 97 della Costituzione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; ritardo colposo; sviamento della causa tipica.

In via subordinata, la società ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno derivante dal ritardo circa l’emanazione del provvedimento impugnato.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 234 del 3 giugno 2009 questo tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Regionale, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successiva memoria l’Amministrazione Regionale ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

La società ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48, comma terzo, della legge regionale sarda n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per violazione dell’articolo 97 della Costituzione ed in particolare del principio generale di separazione delle funzioni di cui all’articolo 97 della Costituzione e per violazione del principio di ragionevolezza.

Per quanto attiene alla Regione Sardegna, l’articolo 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, ha espressamente attribuito alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 1/1999.

Ciò in forza dell’art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31, il quale, se da un lato, al comma terzo, attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali, in applicazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa, d’altro lato, al comma quattro, stabilisce espressamente che tale competenza può essere derogata soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative, con ciò prevedendo espressamente che il principio dell’attribuzione ai dirigenti della funzione amministrativa e gestionale può essere comunque derogato a opera di specifiche disposizioni di legge, come appunto avvenuto nel caso di specie, in forza dell’articolo 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, che ha espressamente attribuito alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 1/1999.

L’articolo 97 della Costituzione, per la parte che rileva nel caso di specie, stabilisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione…..omissis….”.

Il secondo comma del medesimo articolo 97 stabilisce altresì che “Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.”

Ritiene il collegio che, alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo (D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80; legge 15 maggio 1997 n. 127; legge 16 giugno 1998 n. 191; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), che hanno riconosciuto e confermato il principio della separazione della funzione politica da quella amministrativa, riservando quest’ultima funzione alla competenza dei dirigenti, debba ritenersi che il predetto principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisca, allo stato, principio fondamentale dell’ordinamento giuridico (in forza, tra l’altro, della previsione contenuta nell’articolo 1, comma terzo, del D.Lgs. n. 165/2001), da un lato, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, nonché, d’altro lato, condizione essenziale e necessaria affinché siano, effettivamente ed in concreto, assicurati i predetti principi, come stabilito dal citato articolo della Costituzione.

Ritiene il collegio che tale assunto possa trovare sostegno nei principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 103 e n.104 del 23 marzo 2007, allorché si afferma – in particolare – che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ha accentuato con il D.Lgs. n. 80 del 1998 il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti.

Deve altresì richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato, quinta sez., n. 5312 del 5 ottobre 2005, con la quale si afferma che “per effetto dell’art. 3 D. Lgs. n. 29/1993, nonché della L. n. 127/97, e n. 191/98, è stata realizzata una rigida ed effettiva separazione dei ruoli attribuiti al potere politico (atti d’indirizzo e programmazione), e ai dirigenti (atti di gestione), con la specificazione che i compiti gestionali e di adozione dei provvedimenti amministrativi spettano ai dirigenti “in via esclusiva”.

Inoltre tale statuizione è stata ulteriormente rafforzata dall’art. 45, D. Lgs n. 80/1998, il quale ha precisato che a decorrere dalla sua entrata in vigore “le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti””.

Ritenuto infine – a giudizio del collegio – che l’espressione del giudizio di valutazione di impatto ambientale costituisca senz’altro atto amministrativo di gestione, di natura tecnico discrezionale, senza che nell’espressione di tale giudizio rilevino profili di programmazione, o valutazioni di direzione o indirizzo politico, ciò stante, deve ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31, nella parte in cui – dopo aver affermato, al terzo comma, la competenza, in via generale, dei dirigenti all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali, in applicazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa – stabilisce espressamente, al successivo quarto comma, che tale competenza può essere derogata soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative, con ciò prevedendo espressamente che il principio dell’attribuzione ai dirigenti della funzione amministrativa e gestionale possa essere comunque derogato a opera di specifiche disposizioni di legge regionale; nonché la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per possibile violazione dell’articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo della possibile violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, in considerazione altresì dei possibili profili di irragionevolezza della scelta in questione di consentire la deroga al principio della separazione delle funzioni.

Deve altresì ritenersi la rilevanza della predetta questione di legittimità costituzionale, posto che, qualora fondata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in questione comporterebbe l’illegittimità della deliberazione di giunta regionale impugnata dalla ricorrente, sotto il profilo preliminare ed assorbente dell’incompetenza della giunta regionale medesima ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale, dovendosi ritenere la competenza dirigenziale ad esprimere il giudizio medesimo.

Per le suesposte considerazioni, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31 e dell’articolo 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella parti sopra specificate, per possibile violazione dell’articolo 97 della Costituzione, deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9.2.1948, n. 1 e 23 della legge 11.3.1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna.

Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del giorno 31 maggio 2011 e 29 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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