Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 1014 | Data di udienza: 11 Febbraio 2016

FAUNA E FLORA – Animali d’affezione – Rifugi per il ricovero di cani e gatti – Caratteristiche e requisiti strutturali – L. r. Sicilia n. 15/2000 – Rifugi esistenti e rifugi realizzati ex novo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2016
Numero: 1014
Data di udienza: 11 Febbraio 2016
Presidente: Pennetti
Estensore: Savasta


Premassima

FAUNA E FLORA – Animali d’affezione – Rifugi per il ricovero di cani e gatti – Caratteristiche e requisiti strutturali – L. r. Sicilia n. 15/2000 – Rifugi esistenti e rifugi realizzati ex novo.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 11 aprile 2016, n. 1014


FAUNA E FLORA – Animali d’affezione – Rifugi per il ricovero di cani e gatti – Caratteristiche e requisiti strutturali – L. r. Sicilia n. 15/2000 – Rifugi esistenti e rifugi realizzati ex novo.

 In tema di rifugi per il ricovero di cani e gatti, la prescrizione di superfici minime fondata sui criteri ricavati “in analogia a quanto previsto per il benessere animale per le strutture di ricovero dei privati utilizzate per attività di commercio”, è illegittima, alla luce delle previsioni  della L. R. Sicilia n. 15/2000 (di attuazione della legga quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e del successivo Decreto del Presidente della Regione n. 7/2007: il combinato disposto di dette disposizioni distingue, quanto a caratteristiche e requisiti strutturali, tra rifugi esistenti e rifugi realizzati ex novo, rinviando, rispettivamente, all’All. I e II del D.P.R. n. 7/2007.

Pres. Pennetti, Est. Savasta – Associazione A. (avv. Gitto) c. Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 11 aprile 2016, n. 1014

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 11 aprile 2016, n. 1014

N. 01014/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2011, proposto da:
Associazione A.C.A.E. “Dog Village”, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gitto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre, 28;

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

del provvedimento dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Servizio 9 – Sanità Veterinaria, a firma del Dirigente Generale, D.ssa Lucia Borsellino, prot. n° 0070 del 21 gennaio 2011, comunicato il successivo 11 Febbraio 2011, con cui si è autorizzato il sig. Giovanni Rosto, nella qualità di legale rappresentante della Associazione “A.C.A.E.”, ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 03 luglio 2000, ad attivare il rifugio ricovero per cani, ubicato nel territorio del comune di Mascalucia (CT) in c/da Grazia Mascalcia, foglio di mappa n. 2 particella 106 con una capacità ricettiva pari n. 200 cani;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’associazione ricorrente, giusta autorizzazione prot. n. 2836 del 2004 dell’Ispettorato Regionale veterinario dell’Assessorato per la Sanità, gestisce sin dal 2004 il ricovero per cani “DOG VILLAGE”, sito nel Comune di Mascalucia (CT), con capacità ricettiva fino ad un numero massimo di 244 cani, di cui 6 riferibili a cani posti in isolamento.

In data 09.12.2010, il legale rappresentante della ricorrente presentava apposita istanza all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, volta all’adeguamento dell’autorizzazione del suddetto rifugio per ricovero di cani ai requisiti minimi di cui all’Allegato II del Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 12.01.2007 Regione Siciliana.

Con provvedimento prot. n° 0070/2011 del 21.1.2011, la ricorrente veniva autorizzata con una capacità ricettiva inferiore, pari n. 200 cani.

Con ricorso notificato l’11.4.2011 e depositato il 28.11.2011, ha quindi impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure.

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L.R. n. 15/2000, artt. 5, 9 e all. II, D.P.R. n. 7/2007 – Regolamento di attuazione ex art. 4 L.R. n. 15/2000.

Premette parte ricorrente che alla legge quadro n. 281 del 1991 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), la Regione Siciliana avrebbe dato attuazione soltanto con la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, intitolata “Istituzione dell’Anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”.

Ribadite le finalità generali della legislazione nazionale in materia di promozione, disciplina e coordinamento della tutela degli animali d’affezione e nella repressione degli atti di crudeltà, dei maltrattamenti e dell’abbandono nei loro confronti, la legge regionale avrebbe, innanzitutto, distinto, dandone precisa definizione, i rifugi sanitari pubblici e quelli per il ricovero.

Ed invero, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della suddetta legge regionale, per rifugio sanitario pubblico si intende “un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali malati”. Diversamente, il rifugio per il ricovero è definito come “luogo atto alla temporanea permanenza di cani e di gatti”.

Sulla base della suddetta distinzione, la struttura denominata “DOG VILLAGE”, gestita dall’odierna ricorrente, dovrebbe essere ricompresa in quest’ultima tipologia.

Inoltre, la legge regionale, all’art. 12, ha prescritto la necessaria autorizzazione dell’Assessore per la Sanità esclusivamente per l’attivazione di (nuovi) rifugi sanitari pubblici e privati, mentre, per quelli esistenti, ex art. 4, si sarebbe limitata a prescrivere l’adeguamento ai requisiti fissati con successivo regolamento di esecuzione.

Infine, all’art. 12, è stato stato precisato che, con decreto di attuazione, sarebbero stati determinati “i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni”.

Alla previsione dell’art. 4 L. R. n. 15/2000 di emanare il regolamento per l’attuazione della suddetta legge, il Presidente della Regione ha provveduto soltanto nel 2007, con decreto n. 7 del 12 luglio 2007.

In attuazione della indicata distinzione ad opera della legge regionale del diverso regime cui sottoporre le strutture preesistenti rispetto a quelle nuove, il combinato disposto degli artt. 5 e 9 del Decreto del Presidente della Regione n. 7/2007 ha previsto che “i requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell’Allegato I” e “si applicano quale disciplinare tecnico per l’autorizzazione delle strutture ex novo”.

In riferimento, invece, ai rifugi esistenti ha individuato “nell’Allegato II i requisiti minimi” necessari per l’adeguamento alla nuova normativa.

Il rifugio per cani della ricorrente, in quanto rientrante nella categoria dei rifugi per ricovero esistenti, risulterebbe già dotato di tutti gli impianti e strutture previsti e conformi alla L.R. n. 15/2000 e tali, comunque, da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale.

In tal senso, l’Associazione ricorrente si sarebbe attivata al fine di adeguare il rifugio per ricovero “DOG VILLAGE” ai requisiti minimi, previsti nell’All. II del D.P.R. n. 7/2007 e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, durante il sopralluogo presso la struttura, ne avrebbe verificato la corrispondente idoneità.

Pertanto, sarebbe irragionevole l’impugnata riduzione della capacità recettiva massima di ben 44 unità, posto, per altro, che il D.P.R. n. 7/2007 non contemplerebbe nell’Allegato II alcuna verifica di ulteriori requisiti, quale parametri idonei a fondare la determinazione della capacità recettiva massima degli animali della struttura esistente.

II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Illogicità della motivazione.

L’istanza di avvio del procedimento amministrativo in esame era volta ad ottenere l’adeguamento del rifugio per ricovero di cani “DOG VILLAGE” ai requisiti minimi, di cui all’Allegato II del Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 12.01.2007 Regione Siciliana.

Tuttavia, l’Amministrazione resistente con il provvedimento oggi impugnato ha provveduto ad autorizzare l’Associazione “A.C.A.E.” ad attivare il rifugio ricovero per cani, rideterminandone la capacità ricettiva della struttura, ponendo in essere, erroneamente ed illegittimamente, un’istruttoria volta ad accertare i requisiti – contemplati nell’Allegato I del D.P.R. n.7/2007.

Inoltre, il verbale d’ispezione prot. n. 6007 del 14.10.2010, posto a fondamento del provvedimento impugnato, sarebbe supportato da motivazione tecnica illogica nella parte in cui ritiene “il numero di 200 unità (…) compatibile con la normativa vigente inerente il “benessere animale”, richiamando, genericamente, la normativa dell’allegato II per i canili esistenti, che, come affermato in ricorso, non contemplerebbe alcuna disposizione volta ridefinire i requisiti strutturali.

Costituitosi, l’Assessorato intimato ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 785/11, questa Sezione ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla Pubblica Udienza dell’11.2.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
 

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La stessa Amministrazione chiarisce, in sede di controdeduzione, di aver applicato l’all. II del D.P.Reg Sic. 7/2007.

Ciò posto, l’art. 5 di tale fonte normativa stabilisce che:

“1. I requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell’Allegato I.

2. Al fine di garantire condizioni di benessere adeguate alla specie sono individuati nell’Allegato II i requisiti minimi che debbono possedere i rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti”.

Quindi, al fine di individuare adeguate condizioni di benessere per gli animali ospiti dei rifugi esistenti occorre riferirsi all’all. II.

Allo stato della normativa, quindi, appare illegittimo ricercare in altre disposizioni i criteri per garantire le condizioni di benessere degli animali.

Quelle indicate nell’all. II risultano rispettate, così come attestato dal verbale d’ispezione prot. n. 6007 del 14.10.2010, mentre prescrizioni minime sulle superfici (e, quindi, sulla ricettività) dei box sono state introdotte con l’All. I del predetto Decreto 7/2007 (cfr. in particolare, il par. 4.3.1 “Parametri di costruzione”).

Ne deriva che è condivisibile la censura di parte ricorrente, nella misura della irragionevolezza di una motivazione, per altro, aggiunge il Collegio, priva di alcun riferimento normativo o a manifesti criteri di logica, fondata, per come tardivamente precisato in sede di controricorso, sui criteri ricavati “in analogia a quanto previsto per il benessere animale per le strutture di ricovero dei privati utilizzate per attività di commercio”.

Consegue l’accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’Amministrazione intimata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che, tenuto conto della condanna nella fase cautelare, vengono liquidate in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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