* FAUNA E FLORA – Vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali di affezione – Associazioni deputate alla vigilanza venatoria – Inquadrabilità tra le associazioni zoofile – Esclusione – Art. 6, c. 2 L. n. 189/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2016
Numero: 1011
Data di udienza: 28 Gennaio 2016
Presidente: Pennetti
Estensore: Pennetti
Premassima
* FAUNA E FLORA – Vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali di affezione – Associazioni deputate alla vigilanza venatoria – Inquadrabilità tra le associazioni zoofile – Esclusione – Art. 6, c. 2 L. n. 189/2004.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 11 aprile 2016, n. 1011
FAUNA E FLORA – Vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali di affezione – Associazioni deputate alla vigilanza venatoria – Inquadrabilità tra le associazioni zoofile – Esclusione – Art. 6, c. 2 L. n. 189/2004.
Le associazioni deputate alla vigilanza venatoria prevista dalla legge statale sulla caccia non sono inquadrabili tra le associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, affidatarie della vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali di affezione, ai sensi del c. 2 dell’art. 6 della L. n. 189/2004. I compiti di cura dell’esercizio della caccia, della pesca, del tiro a segno e della cinotecnica sono infatti palesemente compiti del tutto diversi, estranei e, in definitiva, anche in contraddizione con quelli della vigilanza in materia zoofila, per giunta da prestarsi in favore degli <<animali da affezione>>. In tale categoria rientrano esclusivamente gi animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica (cfr. Cass. Pen., III 9/4/08 n.23631)
Pres. ed Est. Pennetti – Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro – Sede Prov. di Catania (avv. Russo) c. Prefetto della Provincia di Catania (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 11 aprile 2016, n. 1011SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 11 aprile 2016, n. 1011
N. 01011/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2015, proposto da:
Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro – Sede Prov. di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Russo, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale Raffaelo Sanzio 6;
contro
Prefetto della Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
per l’annullamento del decreto prot. n° 48547/2014 – 12B15 – Area 1^ ter del 17-12-2014, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania ha rigettato l’istanza dell’associazione venatoria ricorrente per il rilascio di dieci decreti di nomina a guardia particolare giurata zoofila.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto della Provincia di Catania;
Vista l’ordinanza collegiale n.553/15 di questa sezione con cui è stata fissata l’udienza di discussione del presente ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione venatoria ricorrente premette di svolgere, per il tramite delle guardie venatorie volontarie, attività di vigilanza venatoria, ittica, zoofila, di prevenzione e repressione di illeciti penali in danno del patrimonio faunistico, venatorio, ittico, ambientale ed antincendio nell’ambito della Provincia Regionale di Catania. Ciò premesso, con l’atto impugnato il Prefetto di Catania ha respinto l’istanza dell’associazione ricorrente, volta ad ottenere il rilascio di dieci decreti di nomina a guardia particolare giurata zoofila, sul presupposto che l’associazione istante “non risulterebbe in possesso del riconoscimento quale associazione protezionistica zoofila ai sensi dell’art. 19 LR 3/7/00 n.15” e che “il fine perseguito dall’associazione risulta essere quello di curare l’esercizio della caccia, della pesca, del tiro a segno e della cinotecnica e non, quindi, la vigilanza in materia zoofila per la tutela degli animali da affezione ex art. 6 comma L.189/2004”.
Si deducono i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 138 TUPLS- violazione per erronea applicazione dell’art. 6 legge 20/7/04 n.189- violazione della circolare del Ministero dell’Interno n.557/PAS.11230.10182.A del 6/10/05- eccesso di potere per travisamento dei fatti- erronea valutazione dei presupposti- contraddittorietà manifesta, sviamento di potere e violazione del principio di buon andamento della P.A.
Si invoca la direttiva del 6/10/05 del Ministero dell’Interno che, nel fornire chiarimenti a Prefetture e Questure in ordine all’esatta individuazione della categoria delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, precisando che nell’ambito delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinatarie della legge n.189/04 (art.6), oltre all’ENPA e a quelle regionali, sono comprese le associazioni deputate alla vigilanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia, le quali sarebbero titolari d’un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato. Si ricorda che la ricorrente, ai sensi dell’art. 34 co.5 legge n.157/92 (legge quadro sulla caccia) sarebbe riconosciuta ai fini afferenti la vigilanza venatoria, esercitata anche dall’Enalcaccia. Contrariamente a quanto statuito da altra prefettura siciliana, il Prefetto di Catania avrebbe denegato il rilascio della licenza su presupposti inesistenti atteso chè ai fini del rilascio della licenza predetta non sarebbe previsto dalla normativa di settore il riconoscimento quale associazione protezionistica zoofila richiesto dall’art. 19 l.r. n.15/00.
Sotto altro, distinto profilo, si censura l’improprio richiamo, da parte della Prefettura di Catania, dell’art. 19 l.r. n.15/00 atteso chè non sarebbe fondato l’assunto secondo cui le associazioni venatorie, quali la ricorrente, possono ottenere per i propri iscritti, la nomina a guardia giurata zoofila solo se in possesso del riconoscimento quale associazione protezionistica. Si sostiene infatti che la materia della vigilanza venatoria sarebbe sottratta ala competenza delle Regioni per essere devoluta alla legge quadro sulla caccia. In caso contrario, a stare all’opinione della Prefettura di Catania, dovrebbe concludersi che l’art. 19 l.r. cit., nel prevedere l’iscrizione all’albo regionale quale presupposto per ottenere la licenza in parola, finirebbe per modificare le disposizioni sulla vigilanza venatoria dettate dalla legge quadro e dal TULPS, con diversità di esiti far una regione a l’altra.
Si è costituito l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con ordinanza n.553/15 di questa sezione è stata fissata l’udienza di discussione del presente ricorso.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 6 della legge n.189 del 20/7/04 disciplina l’aspetto della vigilanza da prestare al fine di prevenire i reati commessi in violazione delle disposizioni concernenti il <<divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate>>. A questo fine il comma dell’articolo predetto dispone che la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali <<è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute>>.
L’associazione Enalcaccia non è sicuramente una associazione protezionistica zoofila, in quanto lo statuto associativo attribuisce a detto ente compiti di cura dell’esercizio della caccia, della pesca, del tiro a segno e della cinotecnica. Quelli testè descritti sono infatti palesemente compiti del tutto diversi, estranei e, in definitiva, anche in contraddizione con quelli della vigilanza in materia zoofila, per giunta da prestarsi -nella fattispecie- in favore degli <<animali da affezione>>. In tale categoria rientrano esclusivamente gi animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica (cfr. Cass. Pen., III 9/4/08 n.23631) per cui appare evidente, sotto questo profilo, l’estraneità di Enalcaccia ai compiti di vigilanza in questione. Del resto l’associazione istante neppure figura iscritta nell’albo regionale previsto dall’art. 19 della legge regionale siciliana 3/7/00 n.15 relativa all’istituzione dell’anagrafe canina e recante norme <<per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo>>. Il comma 1 di tale articolo consente infatti l’iscrizione all’albo alle associazioni che perseguono obiettivi di <<tutela, cura e protezione degli animali>>. Un’associazione che “cura l’esercizio della caccia”, ancorchè nel rispetto della normativa e delle regole che disciplinano questo pur rilevante profilo dell’interazione fra uomo e natura non pare pertanto potersi classificare fra quelle che perseguono obietti di tutela, cura e protezione.
Il collegio, per le suesposte ragioni, di conseguenza, non condivide le indicazioni dettate dalla cd. direttiva ministeriale del 6/10/05 -priva comunque di efficacia vincolante nei confronti dei competenti organi periferici- alle prefetture e alle questure, con la quale fa rientrare nell’ambito delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinatarie della normativa statale anche le associazioni deputate alla vigilanza venatoria prevista dalla legge statale sulla caccia.
In quest’ottica è quindi evidente che non rileva neppure la censura con cui si contesta il richiamo, fatto nell’atto impugnato, al menzionato articolo 19 della citata legge regionale siciliana, giudicato dall’istante non applicabile essendo la vigilanza venatoria sottratta alla competenza regionale. Invero, anche a prescindere dal fatto che la menzionata legge regionale prescinde totalmente dalla materia venatoria, sta di fatto che la ragione giuridica di diniego sopra esaminata è comunque da sola idonea a sorreggere la statuizione di rigetto posta in essere dal Prefetto di Catania sulla istanza in data 15/11/13 dell’Enalcaccia.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)