* APPALTI – Produzione del documento di riconoscimento – Pluralità di dichiarazioni – Unico documento di riconoscimento – Sufficienza – DURC – Obbligo fissato del bando di produrre il DURC – Acquisizione d’ufficio – Generica dichiarazione di regolarità contributiva.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 12 Novembre 2013
Numero: 2755
Data di udienza: 6 Novembre 2013
Presidente: Ferlisi
Estensore: Guzzardi
Premassima
* APPALTI – Produzione del documento di riconoscimento – Pluralità di dichiarazioni – Unico documento di riconoscimento – Sufficienza – DURC – Obbligo fissato del bando di produrre il DURC – Acquisizione d’ufficio – Generica dichiarazione di regolarità contributiva.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 12 novembre 2013, n. 2755
APPALTI – Produzione del documento di riconoscimento – Pluralità di dichiarazioni – Unico documento di riconoscimento – Sufficienza.
La finalità sottesa alla produzione del documento di riconoscimento deve considerarsi raggiunta anche nel caso in cui ad una pluralità di dichiarazioni provenienti dal medesimo soggetto corrisponda la produzione di un solo documento di riconoscimento (cfr.: Consiglio di Stato, V, sentenza n. 7608 del 22 ottobre 2010, in cui si parla di “formalismo senza scopo”; Tar Catania, IV, sentenza 21 luglio 2009, n. 1350). L’identità del soggetto dichiarante evidentemente è una e tale rimane quante che siano le dichiarazioni. Tale identità è accertata dal documento ad essa riferibile, senza che la presenza di più copie del documento stesso ne rafforzi in alcun modo la funzione certificatoria (in termini testualmente TAR Sicilia Catania, sez. IV sent. n. 1013 del 21/04/2011).
Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi – L. Soc. Coop. A R.L. (avv.ti Dolai e Semprevivo) c. S.A.C. s.p.a. (avv. Giaconia)
APPALTI – DURC – Obbligo fissato del bando di produrre il DURC – Acquisizione d’ufficio – Generica dichiarazione di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. nella l. 28 gennaio 2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l’introduzione dell’obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l’obbligo (eventualmente ) fissato dal bando di gara di produrre il D.U.R.C. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d’ufficio che la stazione appaltante potrà disporre (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, sent. n. 116 del 16/1/2012; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 26 ottobre 2010 , n. 13564).
Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi – L. Soc. Coop. A R.L. (avv.ti Dolai e Semprevivo) c. S.A.C. s.p.a. (avv. Giaconia)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 12 novembre 2013, n. 2755SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 12 novembre 2013, n. 2755
N. 02755/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01188/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2012, proposto da:
La Cava Fiorita Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Maria Dolei e Gina Semprevivo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via M. R. Imbriani, 174;
contro
S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Giaconia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Crispi, 247;
nei confronti di
Giuseppe Urzì, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via O.Scammacca,23/C;
per l’annullamento
– della determinazione n 30 del 27.2.2012 non comunicata dalla stazione appaltante e conosciuta in data 12.4.2012 con la quale il direttore generale della SAC spa determina di ratificare i risultati di gara ed affidare pertanto il servizio alla ditta Urzi Giuseppe;
-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il contratto di appalto;
E per la condanna della SAC al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A. e di Giuseppe Urzì;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, invitata a partecipare alla gara mediante cottimo fiduciario per l’affidamento in economia, per la durata di un anno, della manutenzione ordinaria delle aree a verde landside e assistenza full risk del relativo impianto di irrigazione presso l’aeroporto Fontanarossa di Catania, impugna l’aggiudicazione definitiva della gara in questione a favore della controinteressata ditta Urzì, intervenuta con delibera del 27 febbraio 2012, di cui la ricorrente (malgrado avesse avanzato istanza di accesso agli atti della procedura in data 27 febbraio 2012 e avesse rinnovato tale istanza in data 5 aprile 2012) afferma di avere avuto conoscenza solo in data 12 aprile 2012 direttamente dal RUP e di avere solo successivamente ricevuto copia della determina impugnata. Il successivo 16 aprile 2012 la società La Cava riceveva esito negativo ai rilievi dalla stessa avanzati alla stazione appaltante con nota del 7/4/2012 con la quale erano state denunciate numerose irregolarità riscontrate nella domanda di partecipazione della ditta Urzì.
1) In primo luogo la ricorrente premette, la ricevibilità del ricorso in epigrafe, passato per la notifica in data 12 maggio 2012, e quindi tempestivamente rispetto alla data del 12 aprile 2012, in cui ha avuto conoscenza della intervenuta aggiudicazione definitiva, che non ha costituito oggetto di comunicazione ex art. 79 cod. appalti.
Nel merito deduce l‘illegittimità dell’ammissione alla gara della ditta risultata vincitrice, sulla scorta delle seguenti ulteriori censure:
2) L’impresa URZI’ avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la relativa domanda di partecipazione conterrebbe sottoscrizione irregolare perché non autenticata né accompagnata dalla produzione di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3) 4) 5) 6) 7) Il DURC allegato dalla controinteressata è stato rilasciato per stato di avanzamento lavori e la richiesta di attestazione di regolarità contributiva è stata effettuata per “pagamento fatture”. Con ciò risulterebbe contravvenuta la prescrizione del bando che espressamente esclude che siano presi in considerazione certificati DURC rilasciati per stato di avanzamento dei lavori. Il DURC prodotto sarebbe peraltro scaduto.
L’impresa aggiudicataria poi ha prodotto autocertificazione attestante i numeri di matricola INPS e INAIL nonché la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi. Tale autocertificazione non sarebbe validamente prestata a causa dell’omessa allegazione del documento di riconoscimento e pertanto non potrebbe efficacemente sostituire la richiesta produzione del DURC, documento che si afferma non potere essere sostituito da una autocertificazione in quanto non attestante fatti, status o qualità personali.
La carente produzione da parte della aggiudicataria, infine non avrebbe potuto essere sanata dalla stazione appaltante mediante la richiesta di integrazione documentale in quanto la prova della regolarità contributiva deve essere fornita al momento della presentazione dell’offerta.
8) L’offerta della ditta URZI’ avrebbe dovuto essere esclusa perché in essa è contenuto il ribasso del 43,8%, espresso quindi con una sola cifra decimale, mentre il bando prescriveva espressamente che il ribasso dovesse essere espresso con due cifre decimali.
La controinteressata ditta URZI’ e la SAC, costituite un giudizio hanno in via preliminare eccepito la irricevibilità del ricorso perché tardivamente proposto dalla ditta ricorrente che già in data 7 aprile 2012 aveva proposto ricorso in autotutela avverso l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata.
Hanno poi eccepito l‘infondatezza di tutte le censure addotte, in quanto la domanda di partecipazione dell’aggiudicataria era contenuta nel plico A unitamente gli altri documenti ed alle dichiarazioni sostitutive richieste dal bando corroborate dalla allegazione di fotocopia di documento di riconoscimento.
Con riferimento poi ai vizi dedotti relativi al presentato DURC, viene evidenziato che, ai sensi dell’art. 16 bis c 10 del D. L. n. 185/2008convertito in L. n. 2/2009, il DURC va acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti come confermato dall’art. 44 bis del DPR 445/2000, introdotto dalla L. n. 183/2011.
Con nota prodotta in data 19 ottobre 2013 parte ricorrente chiede l’ammissione di mezzi istruttori atti ad individuare la posizione contributiva dell’aggiudicatario alla data del 13/2/2012 (termine ultimo per il deposito della documentazione per la partecipazione alla gara).
Con memorie depositate in data 21 ottobre 2013, la stazione appaltante e l’aggiudicatario Urzì Giuseppe insistono nella eccezione di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso introduttivo anche nella considerazione che non sarebbe stata tempestivamente impugnato l’esito negativo del ricorso proposto in via amministrativa avverso la contestata aggiudicazione. Insistono ulteriormente nella infondatezza delle censure addotte a sostegno del ricorso.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2013 la società ricorrente afferma la tempestività dell’intrapresa azione rispetto alla data della intervenuta conoscenza dell’atto impugnato, non ritualmente e nei termini comuncatogli, e nel merito ribadisce la fondatezza del ricorso introduttivo.
Con memoria di replica depositata in data 25 ottobre 2013 il controinteressato Urzì Giuseppe insiste nelle eccezioni di rito e di merito già formulate.
La società ricorrente con l’ultima memoria depositata pure in data 25 ottobre 2013 afferma la permanenza del proprio interesse alla definizione del ricorso ed insiste nei relativi motivi, ribadita l’infondatezza della eccezione di irricevibilità dello stesso.
Alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2012 è stata rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
Alla Pubblica Udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, prescindendo dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo posto che lo stesso è infondato, passa all’esame delle censure che lo sostengono.
Con la prima di esse si sostiene che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver prodotto nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, la propria domanda di partecipazione (priva di autenticazione della firma apposta in calce) e non accompagnata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore, a nulla rilevando che nel plico fosse già contenuta una copia di tale documento, riferita ad altre dichiarazioni rese.
La censura non è fondata, in quanto ispirata ad un formalismo eccessivo, ingiustificato, e non rispondente ad alcuna esigenza sostanziale. In relazione ad analoga fattispecie, è stato ritenuto in giurisprudenza che la finalità sottesa alla produzione del documento di riconoscimento deve considerarsi raggiunta anche nel caso in cui ad una pluralità di dichiarazioni provenienti dal medesimo soggetto corrisponda la produzione di un solo documento di riconoscimento (cfr.: Consiglio di Stato, V, sentenza n. 7608 del 22 ottobre 2010, in cui si parla di “formalismo senza scopo”; Tar Catania, IV, sentenza 21 luglio 2009, n. 1350). L’identità del soggetto dichiarante evidentemente è una e tale rimane quante che siano le dichiarazioni. Tale identità è accertata dal documento ad essa riferibile, senza che la presenza di più copie del documento stesso ne rafforzi in alcun modo la funzione certificatoria (in termini testualmente TAR Sicilia Catania, sez. IV sent. n. 1013 del 21/04/2011).
Con gli ulteriori motivi di ricorso, che per esigenze di economia processuale congiuntamente si esaminano, parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ammissione della odierna controinteressata sotto altri profili.
In particolare si afferma che la ditta Urzì ha prodotto in gara un DURC da non considerare valido in ossequio alle disposizioni del bando che richiede la indicazione del codice identificativo della pratica da cui si evince la tipologia per cui è stato richiesto il DURC presentato, al fine di escludere la validità di quelli richiesti per stato di avanzamento lavori, come nel caso a mano.
Il DURC in parola sarebbe poi scaduto ed accompagnato da un dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva che si assume tanquam non esset perché priva della allegazione di un documento di riconoscimento; sotto altro aspetto il DURC non potrebbe costituire oggetto di autocertificazione. Si denuncia altresì contraddittorietà scaturente, da un lato dalla produzione di un DURC, sia pure non idoneo al fine, e dall’altro lato dalla allegazione di una dichiarazione sostitutiva attestante l’adempimento degli obblighi contributivi.
Le censure all’esame si presentano, nel loro complesse infondate, nella tranciante considerazione che l’art. 44 bis del DPR 445/2000 (articolo inserito dall’art. 15, c. 1 lett. d) della L. n. 183 del giorno 12/11/2011) ha previsto che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di richiedere autocertificazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziale, soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.
Si rileva ulteriormente che per “Documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che le Stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. nella l. 28 gennaio 2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l’introduzione dell’obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l’obbligo (eventualmente ) fissato dal bando di gara di produrre il D.U.R.C. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d’ufficio che la stazione appaltante potrà disporre (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, sent. n. 116 del 16/1/2012; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 26 ottobre 2010 , n. 13564).
Nel caso di specie, dunque la produzione della dichiarazione sostitutiva da parte della ditta Urzì corredata da copia del documento di riconoscimento contenuto in unico plico (busta A) assieme alla domanda di partecipazione ed alle altre dichiarazioni richieste, costituisce valido e sufficiente adempimento delle prescrizioni contenute nel bando di gara in ordine alla richiesta prova di regolarità contributiva, salva la verifica di tale dichiarazione da parte della stazione appaltante che dovrà, ex lege, acquisire d’ufficio il più volte richiamato DURC.
Anche l’ultima censura posta a sostegno del ricorso introduttivo è infondata
La circostanza che l’offerta dell’aggiudicataria sia stata espressa senza apposizione della seconda cifra decimale, non costituisce ex se causa di esclusione dalla gara. Nel caso a mano, infatti, a prescindere dal valore numerico di tale cifra mancante, nessun incertezza sussiste in ordine alla individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, in quanto, il ribasso contenuto nell’offerta dell’aggiudicataria indicato nella misura del 43,8% (anche considerando la seconda cifra pari a zero, come ha fatto la stazione appaltante) è decisamente ed incontrovertibilmente maggiore di quello proposto dalla ditta ricorrente nella misura del 25,51% e quindi la relativa offerta è stata a buon diritto ritenuta utile ai fini dell’aggiudicazione.
Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso introduttivo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, a favore della S.AC. e della ditta URZI’, delle spese di giudizio che si liquidano in Euro mulle\00,(oltre accessori di legge) a favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)