* APPALTI – ATI – Quote di partecipazione al raggruppamento e ai lavori – Obbligo di indicazione – Art. 37, c. 13, d.lgs. n. 163/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2012
Numero: 2966
Data di udienza: 6 Dicembre 2012
Presidente: Di Paola
Estensore: Trebastoni
Premassima
* APPALTI – ATI – Quote di partecipazione al raggruppamento e ai lavori – Obbligo di indicazione – Art. 37, c. 13, d.lgs. n. 163/2006.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^- 13 dicembre 2012, n. 2966
APPALTI – ATI – Quote di partecipazione al raggruppamento e ai lavori – Obbligo di indicazione – Art. 37, c. 13, d.lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 37, c. 13, d.lgs. n. 163/2006, le imprese partecipanti alle gare d’appalto in forma associata hanno l’obbligo di indicare già nell’offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche ai lavori, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara; deve sussistere anche una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, e l’una e l’altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla stessa, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 14 settembre 2012 n. 4895).
Pres. Di Paola, Est. Trebastoni – L.R.F. (avv. Calpona) c. Comune di Brolo (avv. Bonfiglio)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^- 13 dicembre 2012, n. 2966SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^- 13 dicembre 2012, n. 2966
N. 02966/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01356/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2012, proposto da:
La Rosa Fernando, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’ATI La Rosa Fernando – Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.A.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso Ignazio Bonaccorsi in Catania, via S.Maria di Betlemme, 18;
contro
Comune di Brolo, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso Alessandro Carrubba in Catania, via Umberto, 303;
nei confronti di
Biffi S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Librizzi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, via Milano, n. 42/b;
Biffi Pietro N.Q., Nuovo Modulo S,p.a., Impretech Costruzioni S.r.l. Holzbau Sud S.p.a., Rubner Geom.Alfred N.Q.;
per l’annullamento,previa sospensione dell’efficacia,
della determina del Responsabile del III Servizio Lavori Pubblici del Comune di Brolo n.120 del 3.5.2012, di approvazione dei verbali delle operazioni di gara relativi all’”appalto integrato con progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport”, e di aggiudicazione definitiva a favore della Biffi s.p.a;
dei provvedimenti di ammissione alla gara della Biffi s.p.a., e dell’Ati Impretech Costruzioni s.r.l. – Holzbau Sud s.p.a.;
dei verbali delle operazioni di gara;
della nota n. 5729 del 26.04.2012, di rigetto delle osservazioni della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brolo e di Biffi Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui sopra a favore dell’impresa Biffi s.p.a., la quale ha proposto ricorso incidentale.
Alla pubblica udienza del 06.12.2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Questo Collegio, nell’esaminare prioritariamente il ricorso incidentale, in quanto avente efficacia escludente, ritiene di doverlo accogliere, con riferimento al 1° motivo di ricorso, relativo al fatto che la ricorrente principale non ha dichiarato le quote di esecuzione dei lavori.
L’art. 37, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 dispone che “nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”.
Il successivo comma 13 aggiunge che “nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Come è noto, la distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali, oggi enunciata al comma 1 del citato art. 37, poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili; sul piano del regime della responsabilità, nelle a.t.i. orizzontali ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle a.t.i. verticali le mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni assunte e la mandataria risponde in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie.
Come precisato dalla giurisprudenza, che questo Collegio condivide, ai sensi del citato art. 37 comma 13, le imprese partecipanti alle gare d’appalto in forma associata hanno l’obbligo di indicare già nell’offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche ai lavori, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara, e deve sussistere anche una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, e l’una e l’altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla stessa, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 14 settembre 2012 n. 4895).
In sede di partecipazione alla gara l’ati ricorrente ha dichiarato che intendeva costituirsi in “raggruppamento di tipo misto ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006”.
Tale disposizione prevede che è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti), anche se non ancora costituiti. “In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.
Ora, pur nell’ambiguità in cui è stata formulata, dal complesso della dichiarazione, in cui l’impresa La Rosa viene definita capogruppo, si evince che si è inteso costituire un’ati verticale, in relazione alla quale sussisteva certamente l’obbligo di specificare non solo le quote di partecipazione, come effettivamente fatto dall’impresa ricorrente, ma anche quelle di esecuzione dei lavori.
Pertanto, assorbite le censure non esaminate, va accolto sul punto il ricorso incidentale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in accoglimento del ricorso incidentale dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)