* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile – Conferenza di servizi – Avviso negativo espresso da una delle amministrazioni intervenute – Immediata lesività – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2012
Numero: 1289
Data di udienza: 18 Aprile 2012
Presidente: Veneziano
Estensore: Milana
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile – Conferenza di servizi – Avviso negativo espresso da una delle amministrazioni intervenute – Immediata lesività – Esclusione.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ – 22 maggio 2012, n. 1289
DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile – Conferenza di servizi – Avviso negativo espresso da una delle amministrazioni intervenute – Immediata lesività – Esclusione.
Dall’affermazione secondo la quale il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile deve avvenire secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi, nella quale tutte le amministrazioni sono tenute ad esprimere il proprio avviso, discende la conseguenza che l’avviso negativo eventualmente espresso da una di tali amministrazioni nell’ambito della conferenza non ha valore immediatamente lesivo, in quanto non è preclusivo dell’ulteriore corso della procedura all’esito della quale lo stesso avviso negativo ben potrebbe risultare superato secondo le modalità previste.
Pres. Veneziano, Est. Milana – M. s.r.l. (avv. Caponnetto) c. Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Enna e altri (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ – 22 maggio 2012, n. 1289SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ – 22 maggio 2012, n. 1289
N. 01289/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02595/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2011, proposto da:
M & A Rinnovabili Srl, in persona del legale rapp.teb pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Caponnetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Barbagallo in Catania, Via Francesco Riso, 12;
contro
Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Enna, in persona del legale rappresentante p.t., ed Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana , Dip.BB.CC. e Identita’ Siciliana – Palermo in persona dell’Assessore p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
del provvedimento contenuto nella nota prot. n. 1521 del 24/5/2011 con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ha espresso parere negativo all’esecuzione del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, nella località Contrada Ponte e Serra di Colle in territorio del Comune di Cerami;
di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e conseguente a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amm.ni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 29/2/2008 la M & A Rinnovabili Srl richiedeva all’Assessorato Regionale dell’Energia- Dipartimento Regionale Energia, Servizio 3°, l’indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 della L. n. 241/1990 ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle opere connesse e conseguenti infrastrutture nel territorio del Comune di Cerami.
Il predetto Assessorato Regionale, con nota del 11/5/2011, invitava tutte le amministrazioni interessate, tra le quali la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna, presso la sede dell’Assessorato significando che in caso di assenza dell’amministrazione ritualmente convocata la mancata presenza si sarebbe dovuta considerare come silenzio assenso.
Alla riunione così convocata, tenutasi in data 20/6/2011, la Soprintendenza di Enna, pur ritualmente convocata, non si sarebbe presentata; però, con nota del 24/5/2011 essa Soprintendenza ha comunicato il proprio parere negativo.
Avverso detto parere, con il ricorso in epigrafe, depositato in data 11/8/2011, la società ricorrente propone due motivi di gravame con i quali formula le censure:
1) Violazione procedurale insanabile per violazione dell’art. 14, comma 2°, della legge n. 241/1990, con conseguente nullità del diniego;
2) Illegittimità del parere negativo per travisamento dei fatti.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato , con memoria depositata in data 1/9/2011, ha controdedotto alle censure formulate dalla ricorrente rilevando che ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n.387/2003 e dei punti 4) e 5) della delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3/2/2009 il parere di cui in causa, in quanto reso nel termine di dieci giorni dalla conclusione della Conferenza dei servizi tenutasi il 20/6/2011 sarebbe tempestivo e legittimamente espresso.
Con Ordinanza Collegiale istruttoria n.40/2012 del 10/1/2012 questo Collegio, preso atto del fatto che, come è dato leggere nel verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 18/5/2011 la Conferenza era stata fissata nuovamente, presuntivamente per la data del 22/7/2011, disponeva l’acquisizione di documentati chiarimenti costituiti dalla copia del verbali delle conferenza che si sarebbe tenuta alla predetta data, nonché della copia dei verbali delle conferenze che si sarebbero tenute in ipotesi di successivi rinvii.
Con nota depositate in data 7/3/2012, l’Amministrazione resistente depositava copia del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 22/7/2011.
Dalla lettura di detto verbale è dato evincere che la conferenza dei servizi, tenutasi il 22 luglio 2011, ha deciso di rinviare i propri lavori al ricevimento, da parte della società ricorrente, di chiarimenti in merito alle problematiche emerse in sede dei lavori della conferenza, non assumendo, pertanto, alcuna decisione in merito all’istanza della ricorrente.
Anche alla luce delle acquisizioni istruttorie – ed in conformità all’avviso dato ex art. 73, co. 3, c.p.a. alle parti presenti alla pubblica udienza di discussione – il ricorso si appalesa inammissibile in quanto proposto avverso atti endoprocedimentali ed, in quanto tali, non autonomamente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente.
Proprio l’orientamento giurisprudenziale invocato da parte ricorrente (C.G.A. n. 295/2008) induce a detta conclusione; ed invero, dalla condivisibile affermazione secondo la quale il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile deve avvenire secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi, nella quale tutte le amministrazioni sono tenute ad esprimere il proprio avviso, discende la conseguenza che l’avviso negativo eventualmente espresso da una di tali amministrazioni nell’ambito della conferenza non ha valore immediatamente lesivo, in quanto non è preclusivo dell’ulteriore corso della procedura all’esito della quale lo stesso avviso negativo ben potrebbe risultare superato secondo le modalità previste.
Infatti, allo stato degli atti, nessun provvedimento di rigetto dell’istanza avanzata in data 29/2/2008 dalla odierna ricorrente è stato assunto dalla Conferenza dei Servizi nè dalle Amministrazioni intimate e resistenti. Sicchè l’atto impugnato ha valenza di atto endoprocedmentale di natura istruttoria, non immediatamentre lesivo.
Ed invero, diversamente dalle ipotesi nelle quali sono state rese le sentenza invocate, l’atto oggi impugnato non risulta essere un parere negativo reso ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, ma è solo la manifestazione dell’avviso contrario espresso dalla Soprintendenza di Enna nell’ambito della detta conferenza di servizi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
Considerato che il mancato accolglimento del ricorso è stato determinato da motivi che prescindono dalla infondatezza dello stesso, atteso che il Collegio non ha effettuato un esame sul merito delle censura attoree, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)